Corte di giustizia, Sentenza C-540/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2020. — WV contro Landkreis Harburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti. — Causa C-540/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in materia di alimenti, il foro della residenza abituale del creditore non è riservato al solo creditore persona fisica, ma può essere utilizzato anche dall’ente pubblico che agisca per regresso dopo aver pagato prestazioni sociali in sua vece. La soluzione è coerente con gli obiettivi del regolamento n. 4/2009: prossimità del giudice al creditore, effettivo recupero dei crediti e buona amministrazione della giustizia. La pronuncia valorizza anche l’articolo 64 del regolamento, che disciplina espressamente l’intervento degli enti pubblici nella fase di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
Competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari: un ente pubblico surrogato può invocare il foro del luogo di residenza abituale del creditore ex articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.
La questione giuridica
Se un ente pubblico che, in forza di surrogazione legale conseguente all’erogazione di prestazioni sociali in luogo di alimenti, agisca in regresso contro il debitore alimentare possa avvalersi della competenza del giudice del luogo di residenza abituale del creditore prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009, pur non essendo esso stesso la persona fisica creditrice originaria.
Principio di diritto
L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 va interpretato nel senso che l’ente pubblico che abbia erogato prestazioni sociali in luogo degli alimenti e sia surrogato nei diritti del creditore può proporre l’azione di regresso davanti al giudice del luogo di residenza abituale del creditore stesso. La Corte esclude che tale foro sia riservato esclusivamente alla persona fisica creditrice, valorizzando il tenore letterale, gli obiettivi di tutela del creditore e di effettivo recupero dei crediti alimentari, nonché il sistema del regolamento, compreso l’articolo 64 sulla legittimazione degli enti pubblici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 1, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 10, regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 3, lettere a), b), c) e d), regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 15 regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 64 regolamento (CE) n. 4/2009
- Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
- Articolo 3 Protocollo dell’Aia
- Articolo 10 Protocollo dell’Aia
- Decisione 2009/941/CE del Consiglio
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- Articolo 2 Convenzione di Bruxelles
- Articolo 5, punto 2, Convenzione di Bruxelles
Competenza in materia di obbligazioni alimentari e azione di regresso dell’ente pubblico
La causa pregiudiziale C-540/19 riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 in un contesto di surrogazione legale di un ente pubblico nei diritti del creditore di alimenti. Il Bundesgerichtshof tedesco chiede se tale ente, che abbia erogato prestazioni sociali al posto degli alimenti, possa convenire il debitore davanti al giudice del luogo di residenza abituale del creditore originario.
Fatti e procedimento principale
La madre di WV, residente in Germania presso un istituto di cura, aveva diritto agli alimenti nei confronti del figlio WV, residente a Vienna, ai sensi del diritto civile tedesco. Poiché riceveva prestazioni sociali dal Landkreis Harburg, quest’ultimo sosteneva di essere surrogato nei diritti della beneficiaria per le somme anticipate a titolo di alimenti, in base al diritto tedesco sulla previdenza sociale.
Il giudice di primo grado aveva negato la competenza internazionale dei giudici tedeschi, ritenendo che il foro dell’articolo 3, lettera b), spettasse solo alla persona fisica creditrice. In appello, l’Oberlandesgericht Köln aveva invece riconosciuto la competenza, ammettendo che anche l’ente surrogato potesse invocare il foro del creditore.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se un ente pubblico, erogatore di prestazioni di assistenza sociale e surrogato nei diritti del beneficiario, possa far valere il foro della residenza abituale del creditore ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 quando agisce in regresso contro il debitore alimentare.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, anzitutto, le disposizioni del regolamento n. 4/2009:
- articolo 1, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari;
- articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 10, che definiscono rispettivamente la nozione di decisione e di creditore;
- articolo 3, lettere a) e b), che prevedono, come criteri alternativi e di pari rango, la competenza del giudice del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore;
- articolo 15, che rinvia al Protocollo dell’Aia per la legge applicabile;
- articolo 64, che disciplina espressamente gli enti pubblici quali istanti nella fase di riconoscimento, esecutività ed esecuzione.
Sono richiamati anche il Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, in particolare gli articoli 3 e 10, nonché la Convenzione di Bruxelles e la sentenza Blijdenstein, evocata nel dibattito interpretativo ma ritenuta non decisiva nel nuovo quadro del regolamento n. 4/2009.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva in via preliminare che l’azione dell’ente pubblico rientra nell’ambito materiale del regolamento n. 4/2009, poiché il credito azionato deriva pur sempre da un’obbligazione alimentare familiare.
Sul piano letterale, l’articolo 3 del regolamento configura criteri generali, alternativi e di pari rango, e non riproduce la logica regola/eccezione della Convenzione di Bruxelles. La norma non afferma che il foro del creditore possa essere attivato soltanto dal creditore persona fisica; pertanto non impedisce, di per sé, che la domanda sia proposta dall’ente pubblico surrogato.
Quanto alla finalità del regolamento, la Corte sottolinea che esso mira a:
- favorire la vicinanza tra giudice e creditore;
- agevolare il recupero effettivo dei crediti alimentari internazionali;
- garantire una buona amministrazione della giustizia e la prevedibilità delle regole di competenza.
Escludere l’ente surrogato dal foro della residenza abituale del creditore rischierebbe di ostacolare il recupero, soprattutto quando il debitore risiede in uno Stato terzo, costringendo l’ente a promuovere l’azione fuori dall’Unione.
Sul piano sistematico, la Corte valorizza l’articolo 64 del regolamento, che ammette esplicitamente gli enti pubblici nella fase di riconoscimento ed esecuzione e presuppone che essi possano ottenere una decisione sul merito. Inoltre, il parallelismo con il Protocollo dell’Aia rafforza la soluzione: la legge applicabile coincide, di regola, con quella della residenza abituale del creditore, mentre il diritto di regresso dell’ente pubblico è regolato dalla legge cui esso è soggetto.
Decisione della Corte
La Corte risponde che un ente pubblico che intenda recuperare, mediante azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti nei cui diritti è surrogato può avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.
Principio di diritto
Il foro della residenza abituale del creditore in materia di obbligazioni alimentari è utilizzabile anche dall’ente pubblico surrogato che agisce per il recupero delle somme anticipate, poiché tale interpretazione è conforme al testo del regolamento, alla tutela effettiva del credito alimentare e al sistema complessivo delle sue regole di competenza ed esecuzione.
Rilievo pratico per gli operatori
La pronuncia è rilevante per le azioni di recupero promosse da enti pubblici o organismi di welfare che abbiano anticipato prestazioni sostitutive degli alimenti. La Corte conferma che, ove sussista una surrogazione legale nel credito alimentare, l’ente può utilizzare il foro del creditore originario senza essere costretto a instaurare il giudizio nel luogo di residenza del debitore o in un foro estero meno favorevole al recupero.
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