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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-648/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2020. — Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) contro Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Libera circolazione delle merci – Articolo 35 TFUE – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Misura nazionale che impone ai produttori di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile esclusivamente su un mercato concorrenziale centralizzato dello Stato membro interessato. — Causa C-648/18

Giurisprudenza europea62018CJ0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Tribunalul București, ha esaminato una disciplina rumena che imponeva ai produttori di energia elettrica di offrire tutta l’energia disponibile solo sul mercato centralizzato nazionale, limitando di fatto le esportazioni dirette. Ha qualificato tale disciplina come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione, ritenendo applicabile l’articolo 35 TFUE. Pur riconoscendo che la sicurezza dell’approvvigionamento energetico può rientrare tra i motivi di sicurezza pubblica, la Corte ha escluso la giustificazione perché la misura non era proporzionata e risultava eccedente rispetto allo scopo perseguito.

Libera circolazione delle merci ed energia elettrica: compatibilità con l’articolo 35 TFUE dell’obbligo per i produttori rumeni di vendere tutta l’energia disponibile solo sul mercato centralizzato nazionale, con effetti sulle esportazioni dirette.

La questione giuridica

Se gli articoli 35 e 36 TFUE ostino a una normativa nazionale, come interpretata dall’autorità di applicazione, che impone ai produttori di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia disponibile esclusivamente su un mercato concorrenziale centralizzato nazionale, pur consentendo l’esportazione solo indirettamente tramite società di trading; in particolare, se tale disciplina costituisca una misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa all’esportazione e se possa essere giustificata da esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che, come interpretata dall’autorità competente, impone ai produttori nazionali di energia elettrica di vendere tutta l’energia disponibile solo sulle piattaforme del gestore unico del mercato nazionale, impedendo le esportazioni dirette, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’articolo 35 TFUE. Tale misura non è giustificata dall’articolo 36 TFUE sulla base della sicurezza dell’approvvigionamento energetico se non supera il test di proporzionalità, e nella specie la Corte ha ritenuto che essa andasse oltre quanto necessario, anche perché esistono misure meno restrittive di trasparenza e controllo previste dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 35 TFUE
  • Articolo 36 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Regolamento (UE) n. 1227/2011
  • Regolamento (UE) 2015/1222

Restrizione all’esportazione di energia elettrica tramite obbligo di vendita sul mercato centralizzato nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul București in una controversia tra l’autorità rumena di regolazione energetica (ANRE) e la società Hidroelectrica SA. La questione nasce da una sanzione inflitta alla società per avere esportato energia elettrica senza offrire preventivamente tutta l’energia disponibile sulle piattaforme del mercato centralizzato rumeno.

Fatti e procedimento principale

L’ANRE aveva contestato a Hidroelectrica di aver concluso contratti di vendita su una piattaforma elettronica ungherese, invece di offrire l’intera energia disponibile sul mercato concorrenziale rumeno gestito dall’unico operatore nazionale designato, OPCOM. Il produttore aveva impugnato il verbale sanzionatorio e il giudice di primo grado gli aveva dato ragione, ritenendo che la normativa rumena non imponesse necessariamente l’uso esclusivo delle piattaforme OPCOM. In appello, il Tribunalul București ha sollevato la questione pregiudiziale, osservando che l’interpretazione dell’ANRE rendeva di fatto impossibile l’esportazione diretta di energia elettrica.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato, in particolare:

  • l’articolo 35 TFUE, relativo alle restrizioni quantitative all’esportazione e alle misure di effetto equivalente;
  • l’articolo 36 TFUE, sulle possibili giustificazioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
  • la direttiva 2009/72/CE, specie i considerando 3, 5, 25 e 51 e l’articolo 3, nonché gli articoli 36-38, richiamati per la trasparenza e la cooperazione tra autorità di regolazione;
  • il regolamento (UE) n. 1227/2011, in particolare gli articoli 1 e 7-9, relativi all’integrità, trasparenza e monitoraggio dei mercati all’ingrosso dell’energia;
  • il regolamento (UE) 2015/1222, evocato dalle parti, ma ritenuto non applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Ricevibilità e applicabilità del diritto dell’Unione

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ANRE, chiarendo che il giudice del rinvio non chiedeva un’interpretazione del diritto nazionale in sé, bensì elementi interpretativi del diritto dell’Unione per valutare la compatibilità della prassi applicativa nazionale con l’articolo 35 TFUE.

Quanto all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte ha escluso che il regolamento 2015/1222 potesse escludere l’applicazione dell’articolo 35 TFUE, poiché i fatti erano anteriori alla sua entrata in vigore. Ha inoltre precisato che la direttiva 2009/72 non realizza un’armonizzazione completa del settore e non disciplina in modo esaustivo le modalità di negoziazione dell’energia elettrica. Pertanto, restava applicabile il diritto primario sulla libera circolazione delle merci.

Esistenza di una misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa

La Corte ha rilevato che la normativa rumena, come interpretata dall’ANRE, obbligava i produttori a concentrare tutte le vendite sul mercato centralizzato nazionale, impedendo le negoziazioni bilaterali e le esportazioni dirette. Tale assetto orientava l’energia prodotta verso il consumo interno e colpiva maggiormente le esportazioni rispetto alla commercializzazione interna.

La Corte ha considerato irrilevante il fatto che, in concreto, le esportazioni rumene fossero aumentate: ciò non escludeva che, in assenza della misura, esse potessero essere ancora maggiori. La disciplina è stata quindi qualificata come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’articolo 35 TFUE.

Giustificazione e proporzionalità

La Corte ha ricordato che una misura contraria all’articolo 35 TFUE può essere giustificata solo da uno dei motivi dell’articolo 36 TFUE o da un’esigenza imperativa di interesse generale, purché sia idonea e proporzionata.

Nel caso di specie, il governo rumeno aveva invocato la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la necessità di garantire trasparenza e corretto funzionamento del mercato. La Corte ha riconosciuto che la sicurezza dell’approvvigionamento può rientrare nella nozione di sicurezza pubblica. Tuttavia, ha osservato che la misura non operava in modo coerente e sistematico, poiché gli intermediari potevano comunque acquistare energia all’ingrosso ed esportarla senza restrizioni analoghe a quelle imposte ai produttori.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’obiettivo di evitare effetti negativi sul prezzo interno o di assicurare l’approvvigionamento al miglior prezzo fosse di natura puramente economica e commerciale, dunque non idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione. Ha anche sottolineato che esistono strumenti meno restrittivi, previsti dal diritto dell’Unione, per assicurare trasparenza e integrità del mercato, in particolare gli articoli 7-9 del regolamento n. 1227/2011 e gli articoli 36-38 della direttiva 2009/72.

Decisione

La Corte ha concluso che gli articoli 35 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come interpretata dall’autorità di applicazione, che impone ai produttori di energia elettrica di offrire tutta l’energia disponibile solo sulle piattaforme del gestore unico del mercato nazionale, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione. Tale misura non può essere giustificata da motivi di sicurezza pubblica legati alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, in quanto non proporzionata allo scopo perseguito.

Principi affermati

  • L’energia elettrica rientra nella disciplina della libera circolazione delle merci.
  • Un obbligo di vendita esclusiva sul mercato centralizzato nazionale può equivalere a un divieto implicito di esportazione diretta.
  • La sicurezza dell’approvvigionamento energetico può costituire un motivo di sicurezza pubblica, ma non legittima misure sproporzionate o incoerenti.
  • Le misure di trasparenza e monitoraggio previste dal diritto dell’Unione possono costituire alternative meno restrittive rispetto a un divieto di fatto delle esportazioni dirette.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle mercimercato interno dell'energia elettricaesportazione di energia elettricasicurezza dell'approvvigionamento energeticotrasparenza e integrità dei mercati energetici

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