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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27798/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui all'unico socio di una società a responsabilità limitata venivano imputati redditi da partecipazione, in conseguenza di un precedente accertamento emesso nei confronti della società che aveva rideterminato in via induttiva il reddito sociale. In appello la CTR aveva accolto le ragioni dell'Ufficio, ritenendo: valida la sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di funzionario delegato; legittima, nelle società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; non pertinente il richiamo al divieto di doppia presunzione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la delega di firma fosse illegittima perché generica, non nominativa, priva di motivazione specifica e di limite temporale; 2) violazione degli artt. 5 e 44 d.P.R. 917/1986, 2727-2729 e 2909 c.c., contestando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci delle società di capitali, ritenendola incompatibile con il regime delle società di persone, con il principio di soggettività tributaria delle società di capitali e con il divieto di presunzioni di secondo grado; ha anche contestato l'imputazione del reddito nello stesso anno di accertamento, anziché in quello successivo; 3) invocazione del d.lgs. 158/2015 e del favor rei, chiedendo la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è una delega di firma, non di funzioni, e non richiede, secondo l'orientamento richiamato, indicazione nominativa del delegato, termine di validità o motivazione specifica delle ragioni della delega. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che nelle società di capitali a ristretta base sociale o con socio unico è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, basata sulla ristrettezza dell'assetto societario e non su una presunzione di secondo grado, e che grava sul contribuente la prova contraria circa la diversa destinazione degli utili o la loro percezione in diverso periodo d'imposta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la mera evocazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria, senza specifiche allegazioni sul caso concreto, non consente la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma è valida come mero decentramento burocratico e non richiede, ai fini della validità dell'atto, requisiti ulteriori quali nominatività, motivazione specifica o termine espresso di efficacia.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma dell'atto impositivo, che resta imputabile all'organo delegante.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma regola l'imputazione diretta ai soci dei redditi delle società di persone e non è sovrapponibile alla diversa presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali.

  • art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986

    Non ostacola la presunzione, in ambito accertativo, della percezione da parte dei soci di utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base sociale.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale è ritenuta compatibile con il sistema delle presunzioni semplici, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, da cui deriva l'inferenza sulla percezione degli utili.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito; la Corte non accoglie la doglianza sulla presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale base dell'accertamento induttivo del reddito societario, che costituisce il presupposto dell'ulteriore accertamento nei confronti del socio.

  • d.lgs. n. 344 del 2003

    Il regime di trasparenza introdotto dalla riforma non è pertinente alla fattispecie, perché il problema riguarda la distribuzione di utili extracontabili non dichiarati e non il regime fiscale prescelto.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Le modifiche in materia sanzionatoria non operano automaticamente in favor rei in sede di legittimità; la loro applicazione richiede specifiche allegazioni sul caso concreto.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza non vale a introdurre, da sola, una questione nuova o non specificamente sviluppata sui profili sanzionatori.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Secondo l'orientamento richiamato, la disposizione ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile al dirigente delegante e non è soggetto ai requisiti tipici della delega di funzioni previsti per altre ipotesi dell'ordinamento.
  • Ai fini della validità dell'avviso di accertamento, la delega di firma non deve necessariamente indicare nominativamente il delegato, il termine di efficacia o specifiche ragioni organizzative, purché sia comunque verificabile ex post il potere esercitato dal sottoscrittore.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale o con socio unico, l'accertamento di utili extracontabili legittima una presunzione di loro distribuzione ai soci; il fatto noto è la struttura societaria chiusa, non il mero maggior reddito accertato in capo alla società.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado quando si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale e sull'inferenza logica circa la percezione degli utili da parte dei soci.
  • Una volta dimostrata dall'amministrazione finanziaria l'esistenza di utili extracontabili e la loro riferibilità al ristretto novero dei soci, spetta al contribuente provare che gli utili non sono stati percepiti o che sono stati accantonati, reinvestiti o diversamente destinati.
  • In tema di utili extracontabili, l'eventuale percezione in un periodo d'imposta diverso da quello dell'accertamento deve essere provata dal contribuente, non essendo onere dell'Ufficio dimostrare lo spostamento temporale della distribuzione.
  • La mera evocazione in cassazione di uno ius superveniens più favorevole in materia di sanzioni tributarie non è sufficiente se non è accompagnata da specifiche deduzioni sul caso concreto e sulla decisività della nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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