Cassazione Civile, Ordinanza n. 07193/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dall’attività difensiva svolta da un avvocato in favore di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio promosso dalla sorella per manutenzione del possesso. Dopo la revoca del mandato, il difensore chiese la liquidazione del compenso a carico dello Stato; il relativo provvedimento del Tribunale rigettò l’istanza perché non risultava la rituale sostituzione del precedente difensore nell’ambito della procedura sul patrocinio. L’avvocato instaurò quindi un giudizio ordinario per ottenere il pagamento dei compensi dalla cliente. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello, invece, fu accolto il gravame dell’avvocato, sulla base anche di un decreto successivo del Tribunale che aveva negato la liquidazione a carico dello Stato e affermato l’obbligo della cliente di compensare il difensore. La ricorrente per cassazione deduceva: nullità della motivazione per l’ammissibilità in appello del nuovo documento; nullità per avere la Corte d’appello attribuito a quel decreto efficacia di giudicato; omesso esame di documenti decisivi sull’ammissione al patrocinio e sulla sostituzione del difensore; violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato; erronea interpretazione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e ha accolto il secondo, ritenendo erroneo l’assunto della Corte d’appello secondo cui il decreto del Tribunale emesso nel procedimento di liquidazione del compenso a carico dello Stato avesse efficacia di giudicato nel successivo giudizio tra avvocato e cliente. Il decreto era stato emesso in un procedimento nel quale la cliente non aveva preso parte, sicché non poteva spiegare effetti preclusivi nei suoi confronti. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di nullità motivazionale e del rispetto del giusto processo; il ricorso è stato respinto sul primo motivo e accolto sul secondo per l’erroneo uso del preteso giudicato
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa nullità della motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato perché la Corte d’appello avrebbe attribuito al decreto efficacia preclusiva senza una corretta valutazione del contraddittorio e delle domande/ eccezioni
art. 324 c.p.c.
richiamato a fondamento della dedotta efficacia di giudicato formale/sostanziale
art. 2907 c.c.
richiamato in tema di tutela giurisdizionale e di accertamento del diritto
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che il decreto potesse fare stato verso chi non era parte del procedimento
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base dei motivi di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo per omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge
art. 702-bis c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio sommario introdotto dall’avvocato
art. 702-quater c.p.c.
consente in appello la produzione di nuovi documenti se sopravvenuti o indispensabili ai fini della decisione
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
richiamato per il regime di deposito della copia analogica della sentenza impugnata
artt. 28 e ss. L. n. 794 del 1942
richiamati come base della domanda di liquidazione dei compensi professionali
artt. 78, 79, 80, 81, 82, 112 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamati nei motivi sul patrocinio a spese dello Stato e sugli oneri procedurali connessi alla liquidazione
Massime di principio
- Nel giudizio di appello del procedimento sommario di cognizione possono essere ammessi documenti nuovi se sono sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata oppure se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile.
- Un provvedimento reso in un procedimento di liquidazione del compenso a carico dello Stato non può spiegare efficacia di giudicato nei confronti di un soggetto che non ha partecipato a quel procedimento, anche se il provvedimento è decisorio e giurisdizionale.
- La natura decisoria di un decreto non coincide con la sua idoneità a fare stato verso terzi estranei al relativo giudizio: il giudicato presuppone la partecipazione al contraddittorio del soggetto nei cui confronti se ne invoca l’efficacia.
- Quando la decisione di merito si fonda in modo decisivo su un preteso giudicato esterno inesistente verso una delle parti, la sentenza va cassata per erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
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