Cassazione Civile, Ordinanza n. 02471/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto il notaio chiedendo il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto pagato a titolo di compenso professionale. La vicenda traeva origine dalla stipula, presso lo studio notarile, di un preliminare di compravendita immobiliare con un soggetto che si era presentato come proprietario dell’immobile ma che, secondo l’assunto attoreo, sarebbe in realtà stato un truffatore munito di documenti falsi, così da incassare gli assegni circolari versati a titolo di caparra. Si imputava al notaio di non aver svolto con la dovuta diligenza l’accertamento dell’identità del venditore, anche perché non presente alla lettura e sottoscrizione dell’atto e perché si sarebbe limitato a visionare copie fotostatiche di documenti. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il rigetto era stato confermato, ma con motivazione diversa, ritenendo non provata l’errata identificazione e negando la restituzione degli onorari per mancata prova del pagamento e per difetto di una domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale negato la responsabilità del notaio nonostante la mancata contestazione, anzi l’ammissione, della circostanza che il soggetto intervenuto non fosse il vero proprietario; 2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione alla domanda di restituzione dell’onorario, sostenendo che la Corte d’appello avesse alterato la causa petendi e che la restituzione fosse dovuta per la sola violazione delle norme notarili sull’identificazione; 3) ancora violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non provato il danno patrimoniale, nonostante la riconducibilità degli assegni al ricorrente non fosse stata contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto corretta la censura sulla violazione del principio di non contestazione: la circostanza che il soggetto presentatosi al preliminare non fosse il vero titolare dell’immobile risultava infatti ammessa dal convenuto, sicché la Corte territoriale non poteva escluderla per difetto di prova. Ha invece escluso che la semplice violazione degli obblighi di identificazione potesse di per sé fondare la restituzione del compenso professionale, rilevando che tale rimedio presuppone la risoluzione del contratto d’opera professionale, domanda che non risultava proposta né accolta. Infine, ha ritenuto fondata anche la doglianza sul danno patrimoniale, perché la riconducibilità degli assegni al ricorrente era un fatto non contestato e direttamente percepibile, non bisognoso di ulteriore prova.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti non contestati dalla parte costituita, quando il fatto sia nella sua diretta percepibilità e risulti ritualmente allegato.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere probatorio non consente di richiedere prova di fatti che, per effetto della non contestazione, devono considerarsi acquisiti al processo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può introdurre d’ufficio una causa petendi diversa da quella dedotta dalla parte, né pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
art. 1453 c.c.
La restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto non consegue automaticamente all’inadempimento, ma presuppone la risoluzione del contratto.
art. 1455 c.c.
La risoluzione per inadempimento richiede la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento.
art. 1460 c.c.
Richiamato come rimedio preventivo di autotutela, alternativo alla domanda di risoluzione.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Il fatto storico allegato e non specificamente contestato dalla parte costituita deve ritenersi provato e non può essere escluso dal giudice per asserita carenza di prova.
- La violazione delle regole di diligenza professionale nell’identificazione della controparte non comporta automaticamente il diritto alla restituzione del compenso: tale restituzione richiede, di regola, la risoluzione del contratto d’opera professionale, che va domandata e pronunciata.
- La domanda di restituzione del compenso professionale non si identifica con la domanda di risarcimento del danno e non può ritenersi implicitamente compresa in essa.
- Quando la titolarità di un pagamento o la riferibilità di una somma alla parte è fatto non contestato o direttamente percepibile, il giudice non può pretendere una prova ulteriore di tale circostanza.
- L’erronea esclusione di un fatto non contestato integra violazione dell’art. 115 c.p.c. e può determinare la cassazione della sentenza se incide sulla decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02399/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02403/2024 del 25/01/2024
- ordinanza_civile · 25 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02404/2024 del 25/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →