Sentenza del 24/03/2023 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
IMU - beneficio seconda abitazione principale - sent.13.10.2022 n.209 della Corte Costituzionale - illegittimità dell' art.13 comma 2 DL.201/2011 e dell' art.1, comma 741 della L.160/2015 (come modif.da art.5 decies DL.146/2021 ) - diversa ripartizione onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2016 (unità abitativa e box) per mancata riconoscimento dell'agevolazione "abitazione principale" in relazione al possesso di altro immobile nella disponibilità del coniuge. Il ricorrente sosteneva la separazione di fatto e il trasferimento della dimora abituale nell'immobile di A già dall'aprile 2016; il Comune eccepiva che entrambi i coniugi avevano fruito dell'agevolazione nei rispettivi comuni e che non erano prodotti elementi probatori idonei a dimostrare la dimora abituale del ricorrente nell'immobile contestato nel 2016.
La decisione
Parziale accoglimento del ricorso: il Tribunale ha rigettato la domanda principale di annullamento dell'accertamento IMU per mancata prova, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato l'effettiva dimora abituale nell'immobile per l'anno 2016 (mancanza di bollette/consumi, contratti, prova di attività lavorativa compatibile, locazione temporanea in L durante i lavori). Tuttavia ha dichiarato non applicabili le sanzioni per omesso versamento in ragione della novità e incertezza interpretativa successiva all'intervento della Corte Costituzionale; spese compensate.
Norme richiamate
art.13 comma 2 DL.201/2011
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i periodi che richiedevano la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore "e del suo nucleo familiare", ritenendo che il requisito debba riferirsi all'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (unità immobiliare unica). Nel processo il Tribunale rileva che l'illegittimità modifica la portata della norma ma non estende automaticamente l'agevolazione a tutte le abitazioni possedute.
art.1 comma 741 lett. b) L.160/2019
prima e seconda parte (come modificata dall'art.5-decies DL.146/2021)
Disposizioni dichiarate incostituzionali nella parte in cui richiedevano la dimora e la residenza del possessore e del nucleo familiare; la Corte ha ristabilito che il beneficio spetta all'immobile in cui effettivamente il possessore dimora e risiede anagraficamente.
Sentenza Corte Costituzionale n.209/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti citate delle norme IMU; ha chiarito che ciò non comporta un automatico diritto alla agevolazione per tutte le 'seconde case' dei coniugi, ma richiede che ciascun coniuge dimori effettivamente e risieda anagraficamente nell'immobile per cui chiede l'agevolazione. Ha inoltre inciso sulla ripartizione dell'onere probatorio: il Comune deve indicare elementi che fanno dubitare dell'effettività della dimora; al contribuente spetta fornire prove idonee della necessità e dell'effettiva dimora abituale.
Norma richiamata rispetto alla disciplina dell'agevolazione (storica normativa ICI/IMU) e alla determinazione del diritto al beneficio; nel processo è richiamata per la spettanza dell'agevolazione di 'abitazione principale'.
art.14 Preleggi
Principio di interpretazione stretta delle norme agevolative: le esenzioni/agevolazioni tributarie vanno interpretate restrittivamente e non estensivamente; l'onere della prova circa i presupposti spetta al contribuente.
D.Lgs. 546/1992 art.8; D.Lgs. 472/1997 art.6; L.212/2000 art.10 co.3
Rinvii normativi utilizzati per giustificare l'inderogabilità di non applicare sanzioni in presenza di rilevante incertezza interpretativa e per la regolamentazione del contenzioso tributario e delle sanzioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n.4160/2020, n.4166/2020, n.20130/2020, n.2194/2021, n.2344/2021)
Orientamenti richiamati che, prima della pronuncia della Consulta, avevano ritenuto necessario il requisito congiunto di residenza e dimora del possessore e del nucleo familiare per l'agevolazione; altra giurisprudenza (es. sent. n.24294/2020) ha riconosciuto rilevanza alla separazione di fatto per l'attribuzione dell'agevolazione. Tali pronunce contribuiscono a spiegare la confusione interpretativa successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Massime di principio
- Dopo la Sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale il diritto all'agevolazione IMU per l'abitazione principale si valuta sull'effettiva dimora abituale e sulla residenza anagrafica del singolo possessore (non automaticamente sul nucleo familiare), ma non comporta l'automatica estensione del beneficio a tutte le abitazioni possedute dai coniugi.
- La ripartizione dell'onere della prova è cambiata: in fase di accertamento il Comune deve indicare elementi di fatto che rendono dubbia l'effettività della dimora abituale dichiarata; spetta però al contribuente provare la concreta e necessitata dimora abituale (es. bollette/consumi, iscrizione anagrafica, luogo di lavoro, contratti di locazione, attestazioni attendibili).
- La mera traslazione della residenza anagrafica non è sufficiente: è richiesta evidenza della abitualità della dimora nella nuova abitazione; assenze temporanee per lavori possono essere giustificate ma necessitano di prove (es. documento sui lavori, temporanea locazione, consumi ridotti ma coerenti).
- La disciplina delle agevolazioni tributarie va interpretata restrittivamente: eventuali dubbi interpretativi si risolvono a sfavore del contribuente quanto all'accoglimento dell'agevolazione, salvo che non sussista un'oggettiva incertezza normativa che giustifichi l'esclusione delle sanzioni.
- La separazione di fatto può legittimare il riconoscimento dell'agevolazione a entrambi i coniugi se risulta la formazione di due autonome dimore abituali e residenze anagrafiche; è però necessario provarne la storicità e l'effettività (non basta l'asserita crisi coniugale senza prove documentali).
- In presenza di novità o contrasti giurisprudenziali rilevanti intervenuti dopo l'operato dell'amministrazione (es. pronunce costituzionali), i giudici possono non applicare sanzioni per omesso versamento per l'incertezza interpretativa, anche se mantengono l'accertamento dell'imposta quando la prova della dimora abituale risulta insufficiente.
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