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Sentenza

Sentenza del 24/03/2023 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

IMU - beneficio seconda abitazione principale - sent.13.10.2022 n.209 della Corte Costituzionale - illegittimità dell' art.13 comma 2 DL.201/2011 e dell' art.1, comma 741 della L.160/2015 (come modif.da art.5 decies DL.146/2021 ) - diversa ripartizione onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2016 (unità abitativa e box) per mancata riconoscimento dell'agevolazione "abitazione principale" in relazione al possesso di altro immobile nella disponibilità del coniuge. Il ricorrente sosteneva la separazione di fatto e il trasferimento della dimora abituale nell'immobile di A già dall'aprile 2016; il Comune eccepiva che entrambi i coniugi avevano fruito dell'agevolazione nei rispettivi comuni e che non erano prodotti elementi probatori idonei a dimostrare la dimora abituale del ricorrente nell'immobile contestato nel 2016.

La decisione

Parziale accoglimento del ricorso: il Tribunale ha rigettato la domanda principale di annullamento dell'accertamento IMU per mancata prova, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato l'effettiva dimora abituale nell'immobile per l'anno 2016 (mancanza di bollette/consumi, contratti, prova di attività lavorativa compatibile, locazione temporanea in L durante i lavori). Tuttavia ha dichiarato non applicabili le sanzioni per omesso versamento in ragione della novità e incertezza interpretativa successiva all'intervento della Corte Costituzionale; spese compensate.

Norme richiamate

  • art.13 comma 2 DL.201/2011

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i periodi che richiedevano la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore "e del suo nucleo familiare", ritenendo che il requisito debba riferirsi all'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (unità immobiliare unica). Nel processo il Tribunale rileva che l'illegittimità modifica la portata della norma ma non estende automaticamente l'agevolazione a tutte le abitazioni possedute.

  • art.1 comma 741 lett. b) L.160/2019

    prima e seconda parte (come modificata dall'art.5-decies DL.146/2021)

    Disposizioni dichiarate incostituzionali nella parte in cui richiedevano la dimora e la residenza del possessore e del nucleo familiare; la Corte ha ristabilito che il beneficio spetta all'immobile in cui effettivamente il possessore dimora e risiede anagraficamente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.209/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti citate delle norme IMU; ha chiarito che ciò non comporta un automatico diritto alla agevolazione per tutte le 'seconde case' dei coniugi, ma richiede che ciascun coniuge dimori effettivamente e risieda anagraficamente nell'immobile per cui chiede l'agevolazione. Ha inoltre inciso sulla ripartizione dell'onere probatorio: il Comune deve indicare elementi che fanno dubitare dell'effettività della dimora; al contribuente spetta fornire prove idonee della necessità e dell'effettiva dimora abituale.

  • art.8 D.Lgs. 504/1992

    Norma richiamata rispetto alla disciplina dell'agevolazione (storica normativa ICI/IMU) e alla determinazione del diritto al beneficio; nel processo è richiamata per la spettanza dell'agevolazione di 'abitazione principale'.

  • art.14 Preleggi

    Principio di interpretazione stretta delle norme agevolative: le esenzioni/agevolazioni tributarie vanno interpretate restrittivamente e non estensivamente; l'onere della prova circa i presupposti spetta al contribuente.

  • D.Lgs. 546/1992 art.8; D.Lgs. 472/1997 art.6; L.212/2000 art.10 co.3

    Rinvii normativi utilizzati per giustificare l'inderogabilità di non applicare sanzioni in presenza di rilevante incertezza interpretativa e per la regolamentazione del contenzioso tributario e delle sanzioni.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n.4160/2020, n.4166/2020, n.20130/2020, n.2194/2021, n.2344/2021)

    Orientamenti richiamati che, prima della pronuncia della Consulta, avevano ritenuto necessario il requisito congiunto di residenza e dimora del possessore e del nucleo familiare per l'agevolazione; altra giurisprudenza (es. sent. n.24294/2020) ha riconosciuto rilevanza alla separazione di fatto per l'attribuzione dell'agevolazione. Tali pronunce contribuiscono a spiegare la confusione interpretativa successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Massime di principio

  • Dopo la Sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale il diritto all'agevolazione IMU per l'abitazione principale si valuta sull'effettiva dimora abituale e sulla residenza anagrafica del singolo possessore (non automaticamente sul nucleo familiare), ma non comporta l'automatica estensione del beneficio a tutte le abitazioni possedute dai coniugi.
  • La ripartizione dell'onere della prova è cambiata: in fase di accertamento il Comune deve indicare elementi di fatto che rendono dubbia l'effettività della dimora abituale dichiarata; spetta però al contribuente provare la concreta e necessitata dimora abituale (es. bollette/consumi, iscrizione anagrafica, luogo di lavoro, contratti di locazione, attestazioni attendibili).
  • La mera traslazione della residenza anagrafica non è sufficiente: è richiesta evidenza della abitualità della dimora nella nuova abitazione; assenze temporanee per lavori possono essere giustificate ma necessitano di prove (es. documento sui lavori, temporanea locazione, consumi ridotti ma coerenti).
  • La disciplina delle agevolazioni tributarie va interpretata restrittivamente: eventuali dubbi interpretativi si risolvono a sfavore del contribuente quanto all'accoglimento dell'agevolazione, salvo che non sussista un'oggettiva incertezza normativa che giustifichi l'esclusione delle sanzioni.
  • La separazione di fatto può legittimare il riconoscimento dell'agevolazione a entrambi i coniugi se risulta la formazione di due autonome dimore abituali e residenze anagrafiche; è però necessario provarne la storicità e l'effettività (non basta l'asserita crisi coniugale senza prove documentali).
  • In presenza di novità o contrasti giurisprudenziali rilevanti intervenuti dopo l'operato dell'amministrazione (es. pronunce costituzionali), i giudici possono non applicare sanzioni per omesso versamento per l'incertezza interpretativa, anche se mantengono l'accertamento dell'imposta quando la prova della dimora abituale risulta insufficiente.

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