Sentenza del 24/03/2023 n. 267 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano versato, nel 2010, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge n. 448/2001 a seguito della rivalutazione dei valori di cespiti immobiliari (perizia giurata) che includeva anche i fabbricati destinati a demolizione. Dopo la sentenza della Cassazione n. 4150/2014 e un mutato orientamento dell'Agenzia, i contribuenti hanno chiesto (nel 2014) il rimborso della parte di imposta relativa ai soli fabbricati ritenendo inesistente l'obbligazione tributaria. L'Ufficio ha mantenuto il silenzio (silenzio-rifiuto) e i contribuenti hanno impugnato tale inerzia. I giudici hanno però ritenuto che l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sia una scelta volontaria che, una volta perfezionata (perizia giurata e versamento), rende irrevocabile l'obbligazione e non costituisce errore materiale o duplicazione che legittimi il rimborso.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'appello confermando il rigetto della domanda di rimborso. Ha ritenuto assorbente la questione della natura volontaria dell'imposta sostitutiva: una volta adempiute le condizioni previste dall'art. 7 (perizia giurata e versamento, anche della prima rata), l'obbligazione è irrimediabilmente perfezionata e il contribuente non può ottenere il rimborso. Il giudice ha inoltre osservato che all'epoca non sussisteva un orientamento univoco di legittimità che desse diritto al rimborso. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €1.500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 7 Legge 448/2001
La disposizione disciplina l'opzione per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva; la Giurisprudenza interpretata nel provvedimento la considera un'imposta di natura 'volontaria' la cui scelta, perfezionata con perizia giurata e versamento, rende irrevocabile l'obbligazione tributaria.
art. 19, lettera g) D.Lgs. 546/1992
Regola la formazione del silenzio-rifiuto in caso di inerzia dell'amministrazione; nel caso concreto il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso si è formato ma non ha inciso sulla validità dell'opzione volontaria già perfezionata.
art. 38 DPR 602/1973
"l'istanza di rimborso dei versamenti diretti può essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"
La norma stabilisce i termini e i motivi per chiedere rimborso; tuttavia, la Corte ha ritenuto che non ricorresse un errore materiale né duplicazione o inesistenza dell'obbligazione quando il versamento è frutto di un'opzione volontaria ormai perfezionata.
Cass. Sezioni Unite n. 2321/2020
"...l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 è un'imposta 'volontaria' che trova 'causa necessaria e sufficiente in se stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore...'"
La pronuncia conferma che l'imposta sostitutiva ha natura volontaria e che la scelta del contribuente, una volta effettuata con gli atti richiesti dalla legge, perfeziona l'obbligazione rendendo inutile valutare il vantaggio concreto ottenuto dal contribuente.
Cass. civ. ord. n. 4659/2020
Affermata la regola secondo cui, dopo perizia giurata e versamento (anche della prima rata), l'obbligazione relativa all'imposta sostitutiva è irreversibile e non dà diritto a rimborso.
Cass. n. 4150/2014
Citata dagli appellanti come orientamento favorevole alla loro tesi (secondo cui la cessione di immobili da demolire non sarebbe assimilabile alla cessione di terreno edificabile); il Collegio ha però ritenuto che, all'epoca dei versamenti, non esistesse un orientamento di legittimità unico capace di mutare l'effetto perfezionante dell'opzione volontaria.
Massime di principio
- Il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 7 L. 448/2001, effettuato dopo la redazione della perizia giurata, è normalmente considerato una scelta volontaria che, una volta perfezionata, rende irrevocabile l'obbligazione tributaria e ostacola richieste di rimborso basate su cambi di interpretazione successivi.
- L'inerzia dell'amministrazione (silenzio-rifiuto) legittima il ricorso ma non implica automaticamente il riconoscimento del diritto al rimborso se il versamento è frutto di un'opzione libera e completa.
- Per ottenere un rimborso sono in genere necessari i presupposti oggettivi previsti dall'art. 38 DPR 602/1973 (errore materiale, duplicazione, inesistenza totale o parziale dell'obbligo): argomentazioni interpretative non bastano se l'opzione è stata perfezionata.
- Se si valuta l'opzione per l'imposta sostitutiva, è consigliabile cercare chiarimenti amministrativi vincolanti o valutare il rischio di irreversibilità prima del versamento, specie quando la prassi amministrativa o la giurisprudenza non è univoca.
- La prova che l'operato dell'amministrazione abbia indotto un errore qualificabile come materiale è gravosa: l'errore di diritto o di interpretazione della norma, anche se successivamente smentito, difficilmente legittima il rimborso quando sussiste una scelta volontaria e formale del contribuente.
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