Cassazione Penale, Sentenza n. 4235/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per i reati di rapina e lesioni personali. Antonio Verde deduce errata applicazione della legge penale e violazione dell'art.192 c.p.p. nonché omessa e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e)), sostenendo che la condanna si fonda su elementi indiziari non sufficientemente precisi, gravi e concordanti. Entrambi i ricorrenti contestano inoltre la configurabilità dell'aggravante del travisamento dell'agente (art.628, comma 3, n.1 c.p.), lamentandone il travisamento e la carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: si è di fronte a una "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'Appello concordi) e le doglianze di fatto prospettate sono inammissibili in questa sede; la censura sulla motivazione è carente di specificità (cumulo indifferenziato di mancata e contraddittoria motivazione) e pertanto inammissibile; non è consentito utilizzare l'art.192 c.p.p. in Cassazione per rimproverare la valutazione delle prove in assenza delle sanzioni previste; il complesso indiziario sulla posizione di Verde è stato ritenuto adeguatamente motivato; il secondo motivo (aggravante del travisamento) non era specificamente dedotto in Corte d'Appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva e inammissibilità. Sono state imposte le spese processuali e condannati i ricorrenti al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.192 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che non sia ammissibile dedurre in Cassazione la violazione dell'art.192 c.p.p. per contestare la valutazione della prova quando la norma non comporti sanzioni di nullità o inutilizzabilità; non può essere usata per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione.
art.606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) ed e); comma 3
Fissa i limiti e le forme di deduzione dei vizi in cassazione: i vizi di motivazione devono essere specificati (lett. e) e non possono essere evocati in modo indifferenziato; il comma 3 impone che i motivi siano stati dedotti in grado di merito quando richiesto.
art.628 comma 3 n.1 c.p.
Aggravante per travisamento dell'agente: la sua configurabilità va dedotta nel gravame; la mancata impugnazione del relativo punto in Corte d'appello rende la questione inammissibile in Cassazione.
art.616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso e di irrogare le conseguenti condanne alle spese e somme a titolo di ammenda, come avvenuto nel caso.
Massime di principio
- La Cassazione è giudice di diritto: non riesamina il merito dei fatti né opera una nuova valutazione degli elementi di prova; le doglianze meramente fattuali sono inammissibili.
- I vizi di motivazione devono essere esposti con la necessaria specificità: non è ammesso cumulare in modo indifferenziato accuse di "mancanza" e "contraddittorietà" della motivazione.
- Non è possibile utilizzare l'art.192 c.p.p. in Cassazione per criticare la valutazione probatoria se ciò equivale a chiedere una rivalutazione del fatto; tale strada è preclusa salvo che la violazione produca una sanzione processuale espressamente prevista.
- Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme), la soglia di ammissibilità del ricorso in Cassazione è più alta: la valutazione congiunta delle due sentenze costituisce un unico corpo decisionale difficilmente overturnabile.
- Questioni non specificamente dedotte o impugnate in grado di merito (es. aggravanti non contestate in appello) sono inammissibili in Cassazione per interruzione della catena devolutiva.
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