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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10989/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza con tre censure principali: 1) nullità per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, sostenendo che il Tribunale di primo grado avrebbe descritto condotte diverse rispetto al capo di imputazione (differente travisamento e diversa indicazione della condotta violenta: chiusura della porta vs introduzione e comportamento intimidatorio); 2) vizio di motivazione e violazione della regola del 'di là di ogni ragionevole dubbio', perché la condanna sarebbe fondata su mere generalità e indizi non caratterizzati da gravità, precisione e concordanza; 3) illegittima qualificazione della condotta come 'minaccia' quando il capo di imputazione parlava di 'violenza' e la persona offesa aveva escluso minacce, per cui il fatto sarebbe, al più, furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che le differenze tra imputazione e decisione non comportino nullità perché non si è determinata una trasformazione sostanziale del fatto e l'imputazione, nel suo complesso, conteneva gli elementi essenziali ritenuti in sentenza; ha ritenuto credibile e sufficiente la dichiarazione della persona offesa, idonea a fondare la condanna previa adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca; ha escluso violazione del principio di correlazione in relazione alla diversa qualificazione 'violenza' vs 'minaccia', rilevando che la diversa descrizione non ha mutato gli elementi essenziali e che gli imputati hanno potuto difendersi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per descrivere la partecipazione di più soggetti al fatto ritenuto commesso.

  • art. 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.

    Riferimento alla norma sulla rapina; la Corte conferma che gli elementi del reato (violenza o minaccia e sottrazione) sono stati ritenuti integrati dalla dinamica descritta nella sentenza di merito.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)

    Richiamate in relazione alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; attengono alla disciplina emergenziale che ha consentito il contraddittorio scritto in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami normative e limiti alla enunciazione dei motivi nel ricorso in cassazione; la Corte enuncia i motivi nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Articoli sul principio di correlazione fra accusa e sentenza e sulle nullità: la Corte precisa che la diversa qualificazione o alcuni dettagli di fatto non comportano nullità se non c'è trasformazione sostanziale dell'addebito e se l'imputato ha potuto difendersi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte ricorda che le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono, se credibili e adeguatamente motivate, fondare la condanna.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Contiene la regola di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte osserva che la codificazione non ha introdotto un criterio più restrittivo rispetto alla precedente pronuncia giurisprudenziale e ribadisce il principio della certezza processuale della responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che autorizza la condanna alle spese processuali e ad erogazioni in favore della Cassa delle ammende; la Corte la applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • Non ogni discrepanza tra la descrizione della condotta nell'imputazione e nella sentenza comporta nullità: è decisiva la presenza o meno di una trasformazione sostanziale degli elementi essenziali del fatto che metta l'imputato 'a sorpresa'.
  • La diversa indicazione di particolari accessori (es. tipologia di capo usato per travisarsi) è spesso considerata irrilevante se non incide sugli elementi costitutivi del reato.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate credibili e intrinsecamente attendibili e motivate adeguatamente dal giudice, possono da sole fondare una condanna, pur richiedendo argomentazione più penetrante rispetto a normali dichiarazioni di teste.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. violenza vs minaccia) può essere elaborata dal giudice in termini non perfettamente coincidenti con l'imputazione purché l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi e non vi sia mutazione sostanziale del fatto.
  • La formula 'al di là di ogni ragionevole dubbio' codificata dall'art. 533 c.p.p. ribadisce la necessità della certezza processuale ma non modifica radicalmente l'orientamento valutativo preesistente; per impugnare con successo serve mostrare che la motivazione è contraddittoria, insufficiente o illogica.

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