Regolamento (UE) 2017/1343
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 inserendo una nota complementare nel capitolo 19 della nomenclatura combinata. L'obiettivo è garantire certezza del diritto e uniformità interpretativa sulla classificazione doganale dei complementi alimentari presentati in forma di dosi. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il testo chiarisce che tali preparazioni non rientrano nella voce 1901 ma devono essere classificate nella voce 2106, purché non siano altrimenti nominate o comprese.
Modifica della nomenclatura combinata per chiarire la classificazione doganale dei complementi alimentari presentati in capsule, compresse, pastiglie e pillole.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell'ambito della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione. Riguarda in particolare le preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901, nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, quando sono presentate sotto forma di dosi (capsule, compresse, pastiglie, pillole) destinate a essere usate come complementi alimentari. Non introduce esclusioni ulteriori, ma precisa che tali prodotti sono esclusi dalla voce 1901 e classificati nella voce 2106 se non nominati né compresi altrove.
Modifica della classificazione doganale dei complementi alimentari in capsule, compresse, pastiglie e pillole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 interviene sulla nomenclatura combinata, modificando l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. La finalità dichiarata è assicurare certezza del diritto e uniformità di trattamento nella classificazione doganale di specifiche preparazioni alimentari destinate a essere usate come complementi alimentari, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle note esplicative del sistema armonizzato.
Contesto e ratio dell'intervento
I considerando richiamano la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-410/08 — C-412/08 (Swiss Caps), secondo cui i complementi alimentari composti principalmente da olio vegetale o animale con vitamine, contenuti in un involucro di gelatina e presentati in capsule, rientrano nella voce 2106. La Commissione sottolinea che la forma di presentazione costituisce un fattore decisivo, perché rivela la funzione di complemento alimentare e incide su dosaggio, assorbimento e modalità di azione del prodotto.
Ambito della classificazione
Il regolamento riguarda le preparazioni alimentari ottenute da:
- farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901;
- merci delle voci da 0401 a 0404.
Tali prodotti sono considerati nel caso in cui siano presentati sotto forma di dosi, in particolare:
- capsule;
- compresse;
- pastiglie;
- pillole.
La Commissione precisa che questi prodotti, quando destinati a essere usati come complementi alimentari, non devono essere classificati nella voce 1901. La loro collocazione corretta è nella voce 2106, purché non siano altrimenti nominati né compresi in altre voci della nomenclatura.
Nuova nota complementare del capitolo 19
L'articolo 1 inserisce nel capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata la nota complementare 4. La norma codifica il principio secondo cui il carattere di complemento alimentare non dipende unicamente dagli ingredienti, ma anche dalla presentazione in dosi, che è indice della funzione del prodotto.
In sostanza:
- la voce 1901 resta esclusa per queste preparazioni quando sono presentate come dosi;
- la classificazione va effettuata nella voce 2106;
- la regola opera solo se il prodotto non sia già nominato o compreso altrove nella NC.
Coordinamento con la disciplina precedente
Nei considerando si evidenzia che una regola analoga era già stata introdotta nel capitolo 21 con la nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013. L'intervento del 2017 completa il coordinamento sistematico, introducendo nel capitolo 19 una corrispondente nota per assicurare coerenza e uniformità applicativa in tutta l'Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Implicazioni operative
Per gli operatori doganali, i professionisti e le imprese del settore alimentare e dei complementi alimentari, il regolamento impone di verificare non solo la composizione del prodotto, ma anche la sua forma di presentazione. In presenza di preparazioni in capsule, compresse, pastiglie o pillole destinate a integrazione alimentare, la classificazione nella voce 1901 non è più sostenibile sulla base dei soli ingredienti; occorre orientarsi verso la voce 2106, salvo diversa specifica classificazione prevista dalla nomenclatura combinata.
Disposizioni principali
Inserimento della nota complementare 4 al capitolo 19
L'articolo 1 aggiunge al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata una nuova nota complementare 4, destinata a disciplinare espressamente la classificazione delle preparazioni alimentari usate come complementi alimentari quando presentate sotto forma di dosi.
Esclusione dalla voce 1901 e classificazione nella voce 2106
Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901, nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, se presentate come capsule, compresse, pastiglie o pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla voce 1901 e vanno classificate nella voce 2106, a condizione che non siano nominate né comprese altrove.
Criterio della forma di presentazione
La nota chiarisce che il carattere essenziale di un complemento alimentare non deriva soltanto dagli ingredienti, ma anche dalla specifica forma di presentazione, che rivela la funzione del prodotto e determina dosaggio, modalità di assorbimento e luogo di azione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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