Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1344

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32017R1344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sostituendo le note complementari dei capitoli 17 e 21 della nomenclatura combinata. L’intervento nasce dalla soppressione, dal 1º ottobre 2017, di parti dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 e dall’esigenza di evitare un vuoto normativo nella determinazione del tenore di zuccheri di determinati prodotti. Vengono quindi inseriti direttamente nella nomenclatura i metodi analitici da utilizzare, distinguendo tra metodo HPLC e metodo rifrattometrico. Il regolamento si applica dal 1º ottobre 2017.

Modifica delle note complementari della nomenclatura combinata per aggiornare i metodi di determinazione del tenore di zuccheri in taluni prodotti dei capitoli 17 e 21.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’intera Unione europea, in modo direttamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri, agli operatori che classificano merci nelle sottovoci della nomenclatura combinata interessate dei capitoli 17 e 21. Riguarda in particolare taluni prodotti a base di zuccheri e sciroppi, con effetti sulla classificazione tariffaria e statistica e quindi sulla tariffa doganale comune. Sono esclusi dall’ambito delle nuove modalità di determinazione quei prodotti per i quali resti applicabile il metodo rifrattometrico o, per talune sottovoci del capitolo 17, il metodo HPLC secondo quanto previsto dalle nuove note complementari.

Modifica delle note complementari della nomenclatura combinata per i capitoli 17 e 21

Il regolamento interviene sulla nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, aggiornando le note complementari relative ad alcuni prodotti zuccherini dei capitoli 17 e 21. La finalità è garantire certezza del diritto e un’interpretazione uniforme in tutta l’Unione, in sostituzione di rinvii normativi destinati a diventare obsoleti dal 1º ottobre 2017.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che le note complementari vigenti rinviavano all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 per i metodi di calcolo del tenore di saccarosio in zucchero greggio e in taluni sciroppi. Poiché i paragrafi 2, 3 e 4 di tale articolo sono soppressi dal 1º ottobre 2017 in conseguenza della modifica del regime delle quote dello zucchero, era necessario introdurre direttamente nella nomenclatura i metodi analitici applicabili, evitando un vuoto giuridico.

Capitolo 17: metodi di determinazione del tenore di zuccheri

Per alcune sottovoci del capitolo 17, il regolamento sostituisce integralmente le note complementari 4 e 5.

  • Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri è determinato mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (metodo HPLC).
  • La formula di calcolo è: S + 0,95 × (F + G) + M.
  • Ai fini della formula:
    • S = tenore di saccarosio determinato con HPLC;
    • F = tenore di fruttosio determinato con HPLC;
    • G = tenore di glucosio determinato con HPLC;
    • M = tenore di maltosio determinato con HPLC.
  • Per le sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, comprensivo degli altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico, espresso in gradi Brix secondo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
  • Per le sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, i risultati sono convertiti in equivalente saccarosio moltiplicando i gradi Brix per 0,95.
  • Viene inoltre precisata la definizione di isoglucosio per le sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30: si tratta del prodotto ottenuto da glucosio o dai suoi polimeri contenente almeno il 10% di fruttosio, in peso, allo stato secco.
  • Per tali sottovoci, il tenore di saccarosio, incluso quello di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico.

Capitolo 21: definizione di isoglucosio e metodo rifrattometrico

Il regolamento sostituisce anche le note complementari 3 e 4 del capitolo 21.

  • Per la sottovoce 2106 90 30, l’isoglucosio è definito come prodotto ottenuto da glucosio o dai suoi polimeri contenente almeno il 10% di fruttosio, in peso, allo stato secco.
  • Per le sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, comprensivo degli altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico, espresso in gradi Brix secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.

Rapporti con il regolamento (CE) n. 951/2006

L’intervento normativo tiene conto della soppressione, dal 1º ottobre 2017, dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006. I riferimenti contenuti nelle vecchie note complementari sarebbero quindi diventati inutilizzabili; per questo la Commissione li sostituisce con discipline autosufficienti all’interno della nomenclatura combinata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1º ottobre 2017. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti rilevanti per la classificazione doganale e per la corretta determinazione dei parametri analitici richiesti per le specifiche sottovoci interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle note complementari del capitolo 17

Per le sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71 il tenore di zuccheri è determinato con il metodo HPLC secondo la formula S + 0,95 × (F + G) + M, dove S è il saccarosio, F il fruttosio, G il glucosio e M il maltosio, tutti determinati con HPLC. Per le sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95 il tenore di saccarosio, comprensivo degli altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico in gradi Brix; per 1702 60 80 e 1702 90 80 la conversione in equivalente saccarosio avviene moltiplicando i gradi Brix per 0,95. È inoltre ridefinito il concetto di isoglucosio per le sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, come prodotto da glucosio o suoi polimeri contenente almeno il 10% in peso di fruttosio allo stato secco, e per tali prodotti il tenore di saccarosio è determinato con il metodo rifrattometrico.

Aggiornamento delle note complementari del capitolo 21

Per la sottovoce 2106 90 30 viene definito l’isoglucosio come prodotto ottenuto da glucosio o dai suoi polimeri contenente, in peso e allo stato secco, almeno il 10% di fruttosio. Per le sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59 il tenore di saccarosio, comprensivo degli altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico espresso in gradi Brix secondo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.

Superamento dei rinvii al regolamento (CE) n. 951/2006

Le nuove note complementari sostituiscono i rinvii all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006, che divengono obsoleti a seguito della soppressione dei paragrafi 2, 3 e 4 con effetto dal 1º ottobre 2017.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º ottobre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffariapolitica commercialeagricolturanormazione tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.