Sentenza del 19/11/2020 n. 23607 - Corte di Cassazione
Direttiva madre figlia - Meccanismo contro la doppia imposizione - Finalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società inglese chiede il rimborso di crediti d'imposta (anni 2000-2003) ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana. L'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo che la ricorrente non ha provato di avere effettivamente pagato la Corporation Tax nel Regno Unito sui medesimi dividendi e che, inoltre, non sarebbe stata operata la ritenuta alla fonte prevista. Si contende altresì l'interazione tra la disciplina convenzionale e la direttiva "madre-figlia" e se la richiesta di rimborso possa violare il principio di neutralità fiscale ovvero determinare un indebito vantaggio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo; ha invece accolto il terzo motivo nella parte sostanziale, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Commissione tributaria regionale - sezione staccata di Pescara - in diversa composizione per accertare, anche con poteri istruttori, se la richiesta di rimborso conforme alla disciplina convenzionale e alla circolare ministeriale del 10/8/1994 ponga o meno violazione del principio di neutralità fiscale (cioè se il meccanismo di tassazione elimina la doppia imposizione economica senza creare un vantaggio o uno svantaggio rispetto alla situazione in cui le società fossero residenti nello stesso Stato). La Corte ha ritenuto il certificato dell'autorità fiscale inglese idoneo a provare che la società fosse soggetta a Corporation Tax, ma ha disposto il rinvio per verificare l'effetto complessivo (in particolare l'eventuale cumulo con crediti d'imposta indiretti).
Norme richiamate
Convenzione Italia - Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b)
a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito
Il requisito è soddisfatto quando i dividendi percepiti partecipano alla base imponibile della Corporation Tax nel Regno Unito; la Corte ha ritenuto idoneo il certificato fiscale inglese a dimostrare tale soggezione, salvo verifiche sul rispetto del principio di neutralità fiscale.
Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE e successive modifiche / principi poi confluiti in Direttiva 2011/96/UE), art. 7, secondo comma
lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi
La direttiva non esclude l'applicazione delle disposizioni convenzionali antiddoppia imposizione; tuttavia i regimi non possono essere usati in combinazione selettiva per ottenere vantaggi indebiti e occorre verificare che il meccanismo prescelto elimini effettivamente la doppia imposizione economica e rispetti la neutralità fiscale.
Certificato dell'Autorità fiscale del Regno Unito (prodotto in atti)
The United Kingdom Tax Authorities certify to the best of their Knowledge that the company is resident in the United Kingdom within the meaning of the United Kingdom and Italy Double Taxation Convention and is subject to Corporation Tax on its total income
La Corte lo considera idoneo a provare che la società è soggetta a Corporation Tax e che i dividendi hanno partecipato alla base imponibile, elemento rilevante per il riconoscimento del credito d'imposta convenzionale.
d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), art. 57 e art. 7
L'art. 57 disciplina l'inammissibilità di nuovi motivi in appello; la Corte chiarisce che, nelle istanze di rimborso, l'Amministrazione può proporre difese che non costituiscono motivi 'nuovi' preclusi in appello. L'art. 7 attribuisce al giudice tributario poteri istruttori utili al rinvio.
d.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, quarto comma (formulazione ratione temporis)
Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti
Norma nazionale che conferma la possibilità di applicare ritenute convenzionali anche quando sono previsti rimborsi; utile per interpretare la combinazione di ritenute e crediti d'imposta nella fattispecie.
Massime di principio
- In materia madre-figlia va verificato concretamente che il meccanismo fiscale eliminI la doppia imposizione economica: non solo evitare la tassazione diretta della società madre, ma anche qualsiasi imposizione indiretta che renda la posizione della madre meno favorevole rispetto al caso di società residenti nello stesso Stato.
- La direttiva madre-figlia non esclude l'applicazione di trattati bilaterali; però non è consentito scegliere selettivamente componenti di regimi differenti per ottenere un vantaggio indebito: i benefici possono cumularsi solo se restano conformi al principio di neutralità fiscale.
- La prova della soggezione a tassazione nello Stato di residenza può essere data da un certificato rilasciato dall'autorità fiscale residente che attesti la partecipazione dei dividendi alla base imponibile (Corporation Tax), ma il giudice deve comunque verificare l'effetto complessivo sul principio di neutralità.
- Nel giudizio per rimborso il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano il rimborso; le difese dell'Amministrazione, comprese quelle introdotte in sede d'appello, non costituiscono necessariamente motivi nuovi preclusi.
- Se sussiste il dubbio che il rimborso determini un vantaggio rispetto ai residenti nello Stato distributore o una duplicazione di crediti (ad es. tramite credito d'imposta 'underlying'), il giudice di merito deve istruirsi e valutare se sussiste violazione della neutralità fiscale prima di riconoscere il rimborso.
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