Sentenza n. 10262/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione - dell'esclusione disposta dalla Commissione esaminatrice nominata dalla Commissione Interministeriale RIPAM con Delibera 24 marzo 2025, n. 8 e Delibera 9 luglio 2025, n. 16, con Verbali nn. 16 e 43, dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 75 (settantacinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura”, indetto dalla Commissione Interministeriale RIPAM con Bando pubblicato sul portale InPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per il mancato completamento della procedura digitale di check-out mediante riconsegna del tablet
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per 75 unità di personale non dirigenziale nell’area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura, profilo ingegneria, è stato escluso dopo la prova scritta del 9 ottobre 2025 perché aveva abbandonato il tablet senza completare la procedura di check-out. Ha dedotto la violazione della lex specialis, sostenendo che il bando prevedesse l’acquisizione automatica dell’elaborato allo scadere del tempo e non attribuisse al check-out natura costitutiva della consegna; la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, legalità e autovincolo dell’amministrazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sproporzione dell’esclusione. Ha inoltre contestato il diniego parziale opposto alle istanze di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il check-out costituisca il momento conclusivo ed essenziale della prova informatizzata, equivalente alla riconsegna dell’elaborato nelle prove cartacee, perché consente la chiusura della sessione, la validazione dell’elaborato e la sua riferibilità al candidato. La mancata effettuazione del check-out ha impedito tecnicamente l’acquisizione e la trasmissione dell’elaborato al sistema centrale, come attestato dai verbali della Commissione e dalla relazione tecnica di Formez PA. Il TAR ha escluso difetti informativi, poiché la procedura era stata comunicata mediante avviso sul portale InPA, istruzioni visualizzate sul tablet e indicazioni del personale d’aula. L’esclusione non è stata qualificata come sanzione per una mera irregolarità formale, ma come presa d’atto del mancato perfezionamento della prova; pertanto non sono stati ravvisati violazione della tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis o difetti di istruttoria. È stata respinta anche la domanda di accesso, poiché l’amministrazione aveva osteso tutta la documentazione disponibile e detenuta e non può essere imposto l’accesso a documenti inesistenti o non formati. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il TAR ha definito il giudizio nel merito in forma semplificata, dopo avere verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e avere avvisato le parti.
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
Il diritto di accesso non consente di pretendere l’ostensione di documenti o dati inesistenti o non formati; nella fattispecie l’amministrazione aveva dato riscontro alle istanze e messo a disposizione tutta la documentazione detenuta.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali informatizzate, la procedura di check-out può costituire il momento conclusivo ed essenziale della prova quando è funzionale alla chiusura della sessione, alla validazione dell’elaborato e alla sua acquisizione, riconoscibilità e riferibilità al candidato.
- La mancata effettuazione del check-out, ove impedisca tecnicamente l’acquisizione dell’elaborato e sia imputabile al candidato, legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale quale conseguenza del mancato perfezionamento della prova, non come sanzione per una mera irregolarità formale.
- L’obbligo di completare il check-out è opponibile al candidato quando sia stato adeguatamente portato a conoscenza mediante il bando o gli avvisi ufficiali, le istruzioni operative fornite durante la prova e le indicazioni del personale d’aula.
- I principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis non impongono la conservazione di una prova che, per il mancato completamento della procedura digitale imputabile al candidato, non sia stata acquisita dal sistema e non risulti tecnicamente valutabile.
- L’esercizio del diritto di accesso riguarda i documenti effettivamente esistenti e detenuti dall’amministrazione; non può essere ordinata l’ostensione di documenti o dati non formati nell’ambito della procedura.
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