Cassazione Penale, Sentenza n. 17126/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione e reati connessi; motivo unico articolato: vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova con specifiche censure sull'attendibilità del collaboratore di giustizia Michele Auriemma (contrasti tra le sue dichiarazioni e i risultati dei sopralluoghi, presunta assenza dagli incontri monitorati, incongruenze con le dichiarazioni della collaboratrice Maria Duraccio), nonché richiamo all'annullamento parziale precedentemente disposto da questa Corte per carenza motivazionale sul punto
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per genericità e per riproposizione di motivi già dedotti e respinti in appello; la Corte di cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia fornito riscontri interni ed esterni alle dichiarazioni del collaboratore, abbia logicamente motivato le eventuali discrasie e abbia rispettato l'annullamento disposto in precedenza; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Di fatto la condanna di merito resta confermata
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato tra le norme applicate al concorso di persone nel reato; usato per qualificare il ruolo di partecipazione nella commissione dei reati contestati
art. 110 cod. pen.
Applicato per la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte conferma l'accertamento del concorso sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e dei riscontri
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; indicata tra i reati ascritti (tentata estorsione) e valutata alla luce delle dichiarazioni e dei riscontri probatori
art. 628, comma terzo, n.1 e 3 cod. pen.
Richiamata nella colpa concorrente nella contestazione penale; usata nel quadro della qualificazione delle condotte adombrate negli atti
art. 61 n.2 cod. pen.
Richiamato riferendosi a circostanze aggravanti applicate nella determinazione della pena (concorso e recidiva specifica nel quinquennio)
L. 20 febbraio 2006, n. 46
Novella che ha consentito la più puntuale indicazione di atti processuali nei motivi di impugnazione; la Corte ricorda però che tale modifica non ha trasformato la natura del giudizio di legittimità: non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come riferimento al vizio invocato (travisamento della prova) e alla necessità di specificità delle censure; la Corte ritiene le doglianze generiche e volte a ottenere una rivalutazione del merito
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma invocata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo)
Principio secondo cui è inammissibile riproporre in cassazione motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti; evocata per sostenere l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio)
Richiamata per la delimitazione del vizio di travisamento della prova: non comporta il semplice diverso apprezzamento del significato probatorio
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini)
Affermato che l'errore percettivo deve riferirsi a un risultato oggettivamente diverso e incontrovertibile dalla prova acquisita; la Corte lo applica per escludere la fondatezza del vizio prospettato
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o proporre una diversa lettura logica delle risultanze processuali: i motivi che mirano solo a chiedere una rivalutazione probatoria sono inammissibili
- Se un ricorso per cassazione ripropone censure già sollevate in appello e motivatamente respinte, è probabile l'inammissibilità per mancata specificità e per insindacabilità delle valutazioni di merito
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono essere utilizzate come prova se esistono riscontri interni ed esterni congruenti; eventuali discrasie marginali non necessariamente affossano l'attendibilità se la motivazione del giudice le spiega logicamente
- Per far valere in cassazione un vizio di motivazione o di travisamento della prova occorre indicare elementi processuali oggettivi, acquisiti e incontrovertibili che dimostrino l'errore, non una mera diversa interpretazione
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →