Sentenza n. 5354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 501/2026, nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile che riconosceva al docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessivi euro 2.000,00. L’appello non ha contestato l’accoglimento dell’ottemperanza né il riconoscimento del beneficio, ma esclusivamente l’inadeguatezza della misura delle spese di lite liquidate dal TAR. L’appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese; il Ministero ha resistito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. In parziale riforma della sentenza del TAR, ha liquidato in euro 800,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e tenuto conto delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per un importo complessivo di euro 2.000,00.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante un sintetico richiamo a precedenti conformi, purché tale rinvio renda comprensibili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate ammette una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo dovuto, senza riaprire le questioni già definite sul merito della domanda principale.
- Il giudice amministrativo può motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, quando il richiamo consenta di individuare in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pronuncia, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado, in particolare quando sussistano obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
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