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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'opposizione avverso la misura del controllo giudiziario di aziende disposta dal GIP ai sensi dell'art.321 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all'art.603-bis cod.pen. Contestavano in particolare la gravità indiziaria relativa al reato e la sussistenza dei presupposti per procedere al controllo giudiziario delle aziende.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. perché, durante il procedimento, i difensori hanno depositato il 3 agosto 2021 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione (munita di procura speciale). Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, essendo venuta meno l'interesse e non essendo configurabile una soccombenza, e il merito delle censure non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • art.321 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione del controllo giudiziario di aziende come misura cautelare; nella vicenda la sua applicazione era contestata ma non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • art.603-bis cod. pen.

    Reato in relazione al quale era stata disposta la misura; la gravità indiziaria relativa a tale reato era oggetto dell'impugnazione, ma la questione è rimasta irrilevante per la Cassazione dopo la rinuncia.

  • art.591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione o viene meno l'interesse; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha altresì chiarito che la cessazione dell'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria se non sussiste soccombenza virtuale.

  • Giurisprudenza citata: sez.1, n.11302 del 19.9.2017, Rezmuves, Rv.272308

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la cessazione dell'interesse sopravvenuta con rinuncia non determina condanna alle spese e non configura soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione depositata durante il giudizio comporta l'inammissibilità del ricorso per cessazione dell'interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p.
  • La rinuncia evita normalmente l'imposizione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie quando non è configurabile una soccombenza, per cui la cessazione dell'interesse non equivale a perdita sul merito.
  • La rinuncia impedisce la pronuncia sul merito delle censure: se si desidera ottenere un accertamento sulle questioni sostanziali (es. gravità indiziaria, presupposti delle misure), non bisogna rinunciare all'impugnazione.
  • Per essere efficace la rinuncia deve essere formale e documentata (es. deposito in cancelleria, procura speciale dell'avvocato); verificare sempre la forma prima del deposito.
  • Se la misura cautelare viene revocata o il procedimento è destinato ad essere archiviato, può venir meno l'interesse all'impugnazione: valutare se la rinuncia sia comunque opportuna in relazione agli obiettivi processuali (tutela del diritto, precedenti, statuizione sul merito).
  • Nel caso di controlli giudiziari di aziende ai sensi dell'art.321 c.p.p., il giudice di merito deve valutare la gravità indiziaria e gli altri presupposti; queste valutazioni restano decisive se il ricorso non viene rinunciato.

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