Sentenza del 18/11/2016 n. 23494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 87, 88, 108 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 la sentenza che aveva riconosciuto all'ASL il rimborso dell'IRPEG versata negli anni 1999-2002 sugli immobili strumentali all'attività istituzionale. Secondo l'Agenzia, le ASL sono soggette all'IRPEG e beneficiano dell'esenzione limitatamente al reddito d'impresa prodotto nell'attività istituzionale; i redditi diversi, inclusi quelli fondiari, restano invece imponibili. L'art. 40 non trasformerebbe in reddito d'impresa i redditi fondiari degli immobili utilizzati da enti che svolgono attività sanitaria non commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario dell'ASL e negando quindi il rimborso IRPEG. Ha compensato le spese dei giudizi di merito, in ragione del consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale, e ha condannato l'ASL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 40 T.U.I.R.
Gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli strumentali all'esercizio di arti e professioni non producono autonomamente reddito fondiario quando il relativo reddito confluisce nel reddito d'impresa o professionale. La norma non opera, secondo la Corte, per trasformare in reddito d'impresa i redditi fondiari degli immobili utilizzati da un ente pubblico non commerciale per attività sanitaria istituzionale.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87 T.U.I.R.
Le aziende sanitarie locali rientrano tra i soggetti passivi dell'IRPEG.
D.P.R. n. 917/1986, art. 88, comma 2, lett. c), T.U.I.R.
"L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale"
L'attività sanitaria istituzionale dell'ASL non è attività commerciale; l'esenzione riguarda il reddito d'impresa derivante dall'attività istituzionale, ma non comporta l'esclusione automatica degli altri redditi, come quelli fondiari.
D.P.R. n. 917/1986, art. 108 T.U.I.R.
Per gli enti pubblici non commerciali il reddito complessivo deve essere determinato sommando autonomamente i redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi. Pertanto, i redditi fondiari degli immobili strumentali all'attività sanitaria istituzionale restano imponibili.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 109 e 108 T.U.I.R.
I redditi diversi dal reddito d'impresa restano inclusi nel reddito complessivo imponibile, salvo che una specifica disposizione li dichiari esenti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione delle norme di diritto costituisce motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per un ente pubblico non commerciale che svolge esclusivamente attività sanitaria, assistenziale o previdenziale, l'esenzione fiscale dell'attività istituzionale non si estende automaticamente a tutti i redditi dell'ente.
- Gli immobili utilizzati per l'attività istituzionale non commerciale possono continuare a produrre reddito fondiario autonomo, anche se sono strumentali all'attività dell'ente.
- La regola della strumentalità prevista dall'art. 40 T.U.I.R. non elimina il reddito fondiario quando l'immobile non è inserito in un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa.
- Per gli enti non commerciali occorre determinare il reddito in modo atomistico, sommando separatamente le diverse categorie reddituali, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.
- Un rimborso d'imposta richiesto sulla base dell'assimilazione tra immobili strumentali e reddito d'impresa può essere negato se la normativa qualifica l'attività istituzionale come non commerciale e non prevede un'esenzione espressa per i redditi fondiari.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, i giudici di merito devono conformarsi alla distinzione tra esenzione del reddito d'impresa e imponibilità dei redditi fondiari.
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