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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20601/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zirpoli era indagato per partecipazione ad associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.), contestata come condotta permanente dal 2014. Il ricorso contestava principalmente: (1) l'utilizzabilità degli atti d'indagine svolti dopo la scadenza del termine massimo biennale delle indagini (scaduto il 07/07/2017) e la legittimità della "nuova iscrizione" operata il 12/05/2020 per lo stesso reato, sostenendo che si trattasse in realtà di un escamotage per ricominciare i termini di indagine; (2) l'insufficiente motivazione del Tribunale del riesame circa le esigenze cautelari specifiche nei confronti di Zirpoli, con eccessivo affidamento alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati di mafia senza indicare elementi concreti relativi al pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione per il singolo indagato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio. In particolare la Corte ha accolto il primo motivo: il Tribunale del riesame ha fornito motivazione lacunosa ed ha commesso errore di diritto nel ritenere legittima la nuova iscrizione del 12/05/2020 sulla sola base del mutamento della composizione soggettiva dell'associazione e di elementi generici di attualizzazione del sodalizio, senza indicare elementi specifici attestanti il perdurare della condotta criminosadel singolo Zirpoli dopo la scadenza del termine delle indagini. La Corte ha quindi disposto che il giudice di rinvio verifichi prima l'eventuale inutilizzabilità degli atti successivi al 07/07/2017 e poi rivaluti, sui soli elementi utilizzabili, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari a carico di Zirpoli. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fatto tipico: associazione di stampo mafioso. Nel processo cautelare produce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ma il giudice deve comunque motivare se la difesa contesta la sussistenza di elementi concreti contrari.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'inizio e del termine delle indagini preliminari: determina i termini da rispettare; la sua scadenza è un riferimento per valutare l'utilizzabilità delle investigazioni.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Previsione delle proroghe del termine delle indagini; le proroghe devono essere autorizzate e non possono oltrepassare i limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini massimi di durata delle indagini e le conseguenze dell'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre detti termini (comma 3): atti compiuti dopo il termine possono essere dichiarati inutilizzabili salvo giustificazione della nuova iscrizione per fatti nuovi/ulteriori relativi allo stesso indagato.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede il duplice controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni di parte (es. collaboratori): attendibilità intrinseca e riscontri esterni. I riscontri possono essere pochi ma devono essere certi e individualizzanti.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Regola l'iscrizione della notizia di reato; distingue tra nuova iscrizione e aggiornamento: l'aggiornamento è ammesso solo in casi oggettivi (es. mutamento della qualificazione giuridica o diversa circostanziazione del fatto).

  • art. 238 e 238-bis cod. proc. pen.

    Norme relative alla riunione e alla trasmigrazione di atti/processi: rilevanti per argomentare perché non sia necessario, né ragionevole, aprire un procedimento completamente separato quando emergono nuove evidenze.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari e la motivazione richiesta per la misura; la Corte ricorda che, pur essendo esistente una presunzione in materia di reati mafiosi, il giudice deve comunque confrontarsi con le deduzioni difensive e motivare concretamente, se necessario.

  • Cass., Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023 (citata)

    «Laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata in relazione ad un dato reato permanente ... nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona.»

    Giurisprudenza che ammette la possibilità di nuova iscrizione per il medesimo reato quando emergano elementi che attestano il perdurare della condotta dell'indagato; la Corte però precisa che la nuova iscrizione legittima l'utilizzabilità degli atti solo se riferibile a fatti che attestino il protrarsi della condotta del singolo.

Massime di principio

  • Una "nuova iscrizione" per lo stesso reato è legittima solo se emergono elementi specifici che attestino il perdurare, oltre la scadenza dei termini, della partecipazione o della condotta criminosadel singolo indagato; non è sufficiente il mero aumento del numero dei presunti partecipanti o generalità sull'attualità del sodalizio.
  • Per i reati permanenti non vale più un automatismo per cui le indagini possono proseguire indefinitamente: i termini di indagine (artt. 405-407 c.p.p.) restano vincolanti e la utilizzabilità degli atti successivi dipende dalla sussistenza di notitiae criminis specifiche relative al singolo indagato.
  • Quando la difesa eccepisce l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini, il giudice deve motivare in modo puntuale la qualificazione della nuova iscrizione rispetto all'originaria (nuova iscrizione autonoma vs. semplice aggiornamento) e indicare i riscontri che collegano l'indagato alle condotte successive.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate con duplice controllo: attendibilità intrinseca e riscontri esterni (art. 192, comma 3 c.p.p.); anche se il dichiarante abbia poi interrotto la collaborazione, le precedenti dichiarazioni possono essere valorizzate solo dopo un esame approfondito delle cause e dei riscontri.
  • In tema di misure cautelari per reati di mafia esiste una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma essa non esime il giudice dall'esaminare e motivare specificamente le deduzioni difensive che prospettano l'assenza di esigenze cautelari concrete per il singolo indagato.
  • Linee operative per situazioni analoghe: impugnare la nuova iscrizione richiedendo che il giudice indichi gli elementi specifici relativi al singolo; chiedere declaratoria di inutilizzabilità degli atti post‑termine e, se ammessa, far valutare la gravità indiziaria solo sulle prove utilizzabili; sollecitare verifica puntuale dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori.

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