Tribunale, Sentenza T-1/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 (Estratti). — Hitachi-LG Data Storage, Inc. e Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare d’appalto indette da due produttori di computer – Competenza estesa al merito – Violazione del principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Circostanze particolari – Errore di diritto. — Causa T-1/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale conferma integralmente la decisione della Commissione nel caso delle unità a dischi ottici e respinge la domanda di riduzione dell’ammenda proposta dalle ricorrenti. Esclude che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione o il principio di buona amministrazione nel non accogliere la richiesta di applicare il punto 37 degli orientamenti del 2006. La sentenza chiarisce inoltre i limiti dell’obbligo della Commissione di consultare il comitato consultivo e il collegio dei commissari quando valuta una domanda di riduzione eccezionale della sanzione.
Ricorso contro la sanzione antitrust nel caso delle unità a dischi ottici: mancata applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006 e obbligo di motivazione della Commissione
La questione giuridica
Se la Commissione, nel respingere una domanda di riduzione dell’ammenda fondata sul punto 37 degli orientamenti del 2006, fosse tenuta a motivare espressamente la mancata deroga alla metodologia generale di calcolo; se, inoltre, la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione non avendo sottoposto al comitato consultivo e al collegio dei commissari le specifiche circostanze addotte dalle ricorrenti ai fini di una riduzione eccezionale dell’ammenda.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: quando la Commissione non accoglie una richiesta di deroga ex punto 37 degli orientamenti sulle ammende e applica la metodologia generale di calcolo, essa è tenuta a motivare la decisione in relazione ai criteri effettivamente utilizzati, ma non deve spiegare perché non abbia fatto uso della deroga invocata, né prendere posizione su tutti gli argomenti delle parti. Non vi è inoltre violazione del principio di buona amministrazione se il comitato consultivo e il collegio dei commissari sono stati informati dei principali elementi del fascicolo e le osservazioni delle ricorrenti sono state prese in considerazione nel procedimento amministrativo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
- Punto 35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
- Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
- Comunicazione della Commissione sull'immunità dalle ammende e la riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
Ricorso contro l’ammenda nel caso unità a dischi ottici
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Hitachi-LG Data Storage, Inc. e Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. avverso la decisione della Commissione nel caso AT.39639 – Unità a dischi ottici. Le ricorrenti chiedevano la riduzione dell’ammenda inflitta per la loro partecipazione a un’intesa nel settore delle unità a disco ottico utilizzate nei PC venduti a Dell e HP.
Contesto fattuale e amministrativo
La Commissione aveva accertato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, consistente in accordi di coordinamento dei prezzi e scambi di informazioni tra produttori di UDO. Secondo la decisione, il coordinamento avveniva tramite contatti bilaterali paralleli e mirava ad alterare l’esito delle gare d’appalto indette da Dell e HP.
Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti avevano presentato domande di clemenza e, successivamente, una richiesta di riduzione dell’ammenda per "circostanze particolari" ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006. La Commissione aveva tuttavia applicato la metodologia generale di calcolo e inflitto alle ricorrenti un’ammenda di 37.121.000 EUR, ridotta poi per clemenza.
Domande e motivi del ricorso
Le ricorrenti deducevano essenzialmente due motivi:
- violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione, perché la Commissione non avrebbe spiegato perché non si fosse discostata dagli orientamenti per tenere conto delle circostanze particolari dedotte;
- errore di diritto, per non aver la Commissione derogato alla metodologia generale di calcolo dell’ammenda in considerazione delle specificità del caso e del ruolo delle ricorrenti nel mercato.
Le ricorrenti chiedevano al Tribunale, in sostanza, di esercitare la competenza estesa al merito e ridurre l’importo della sanzione.
Inquadramento del rapporto tra articolo 263 TFUE e competenza estesa al merito
Il Tribunale ricorda che l’articolo 261 TFUE non istituisce un rimedio autonomo, ma amplia i poteri del giudice dell’Unione nell’ambito del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Ne consegue che una domanda di esercizio della competenza estesa al merito implica necessariamente anche una domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione impugnata.
Obbligo di motivazione
Sul primo motivo, il Tribunale distingue tra l’ipotesi in cui la Commissione faccia effettivamente uso del punto 37 degli orientamenti e l’ipotesi, come nel caso di specie, in cui essa lo ritenga non applicabile.
Il Tribunale afferma che:
- la Commissione non è tenuta a menzionare nella decisione tutti gli argomenti o tutti gli elementi esaminati nel procedimento amministrativo;
- quando decide di non applicare la deroga del punto 37 e segue la metodologia generale, è sufficiente che moti la metodologia effettivamente utilizzata e gli elementi essenziali posti a fondamento della sanzione;
- non è invece necessario spiegare espressamente perché non abbia accolto la domanda di deroga o confutare ogni specifica circostanza invocata dalle imprese.
Il Tribunale osserva anche che, a differenza dell’ipotesi in cui la Commissione applichi la deroga ex punto 37, qui non era richiesto un onere motivazionale rafforzato in relazione al mancato ricorso alla deroga stessa.
Principio di buona amministrazione e consultazioni istituzionali
Quanto alla presunta violazione del principio di buona amministrazione, il Tribunale rileva che:
- il comitato consultivo era stato sentito due volte prima dell’adozione della decisione;
- i membri del comitato avevano ricevuto i documenti più importanti del fascicolo, compresa una sintesi, l’esposizione dei fatti, la comunicazione degli addebiti, le risposte delle imprese e il progetto di decisione;
- l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 non impone di trasmettere al comitato tutti i documenti o tutte le domande presentate dalle parti;
- le ricorrenti avevano comunque potuto presentare le loro osservazioni e aggiornarle nel corso del procedimento;
- la seconda domanda di riduzione non introduceva elementi sostanzialmente nuovi rispetto alla prima.
Il Tribunale estende lo stesso ragionamento alla consultazione del collegio dei commissari, rilevando che gli elementi essenziali del progetto di decisione, il parere del comitato consultivo e la relazione del consigliere-auditore erano stati sottoposti all’approvazione finale.
Decisione finale
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che il punto 37 degli orientamenti del 2006 attribuisce alla Commissione un potere derogatorio discrezionale, ma non le impone di motivare il rifiuto della deroga come se dovesse giustificare una scelta positiva di applicarla. Ribadisce inoltre che il controllo del rispetto del principio di buona amministrazione non esige la trasmissione al comitato consultivo di ogni documento o istanza delle parti, purché siano stati messi a disposizione i principali elementi del fascicolo e le imprese abbiano potuto far valere utilmente le loro osservazioni.
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