Tribunale, Sentenza T-309/17
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2019. — Organisation professionnelle des transports d'Ile de France (Optile) contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île de France – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Articolo 107 TFUE – Articolo 108 TFUE – Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 – Termine di prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589. — Causa T-309/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Optile contro la decisione della Commissione che qualificava come illegali ma compatibili con il mercato interno le sovvenzioni regionali concesse alle imprese di autobus in Île-de-France. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione sulla natura di "nuovi aiuti" e ha escluso che il regime potesse qualificarsi come aiuto esistente ai sensi del regolamento 2015/1589. Ha inoltre precisato che il termine di prescrizione dell’articolo 17 del regolamento si applica solo ai poteri di recupero della Commissione e non alla fattispecie decisa, in cui l’aiuto è stato dichiarato compatibile.
Aiuti di Stato nel settore del trasporto pubblico locale: qualificazione di un regime regionale come "nuovo aiuto", motivazione della Commissione e inapplicabilità del termine di prescrizione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 quando la decisione dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia errato nel qualificare come "nuovi aiuti" le sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France tra il 1994 e il 2008, escludendo che il regime fosse un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i) o v), del regolamento (UE) 2015/1589; se la decisione fosse insufficientemente motivata su tale punto; e se il termine di prescrizione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento potesse limitare la qualificazione/recuperabilità degli aiuti, anche alla luce del contenzioso nazionale avviato nel 2004.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: la Commissione poteva considerare "nuovo" il regime di sovvenzioni regionali perché, anche ammettendo una sua origine anteriore, gli aiuti erano idonei a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi almeno dal momento in cui il mercato interessato risultava aperto alla concorrenza; la motivazione della decisione, pur sintetica, era sufficiente a far comprendere tale ragionamento. Inoltre, l’articolo 17 del regolamento 2015/1589 disciplina solo la prescrizione dei poteri di recupero della Commissione in caso di decisione negativa e non si applica quando la Commissione dichiara l’aiuto illegale ma compatibile con il mercato interno; pertanto, il contenzioso nazionale e l’eventuale prescrizione interna non potevano incidere sulla validità della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), i), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), iv), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), v), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 16 regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17 regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva 93/38/CEE
Aiuti di Stato nel trasporto pubblico in Île-de-France: qualificazione del regime e prescrizione
Il Tribunale, con sentenza del 12 luglio 2019 nella causa T-309/17, ha esaminato il ricorso proposto da Optile contro la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione relativa alle sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France alle imprese di trasporto mediante autobus. La controversia riguarda la qualificazione del regime come aiuto di Stato "nuovo" o "esistente" e l’eventuale incidenza del termine di prescrizione previsto dal regolamento (UE) 2015/1589.
Fatti e procedimento amministrativo
La regione Île-de-France aveva adottato nel 1994 la delibera CR 34-94, poi sostituita dalle delibere CR 44-98 e CR 47-01, con cui concedeva sovvenzioni agli investimenti agli enti pubblici che poi le riversavano ai beneficiari finali, cioè le imprese di trasporto. Le misure miravano all’acquisto di veicoli nuovi e nuove attrezzature per migliorare il servizio di trasporto pubblico.
Nel 2008 fu presentata denuncia alla Commissione. Dopo l’indagine formale avviata nel 2014, la Commissione adottò la decisione impugnata il 2 febbraio 2017, con cui concluse che:
- le sovvenzioni costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE;
- erano però state attuate illegalmente, poiché non notificate e considerate "nuovi aiuti".
Procedimento nazionale richiamato nella decisione
Il Tribunale ricostruisce anche il contenzioso nazionale avviato dal SATV, che aveva chiesto l’abrogazione delle delibere e poi il recupero degli aiuti. I giudici amministrativi francesi avevano accertato l’illegalità del regime e ordinato l’adozione di misure conseguenti, inclusi atti per il recupero.
Ricorso di Optile e motivi dedotti
Optile ha chiesto l’annullamento parziale della decisione nella parte in cui la Commissione aveva:
- qualificato il regime come nuovo aiuto illegale, anziché come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589;
- ritenuto prescritti solo gli aiuti versati prima del maggio 1994, applicando l’articolo 17 del medesimo regolamento.
La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione, ma il Tribunale ha scelto di decidere direttamente nel merito per economia processuale.
Obbligo di motivazione
La ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse chiarito sufficientemente perché il regime non potesse essere considerato aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589. Il Tribunale ha respinto la censura osservando che la decisione indicava, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui le misure erano idonee sin dalla loro introduzione a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi, anche considerando l’uso del materiale sovvenzionato sul mercato del trasporto occasionale di passeggeri e su altri mercati aperti alla concorrenza.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la motivazione deve esporre in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito, senza dover rispondere a tutti gli argomenti dedotti in sede amministrativa. In questo caso, la motivazione consentiva alla ricorrente di comprendere la ratio della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i)
Secondo Optile, il regime derivava in realtà dal decreto francese del 1949, anteriore all’adesione della Francia alla Comunità, e quindi doveva essere considerato aiuto esistente. Il Tribunale ha però rilevato che:
- le modalità di concessione previste dal decreto del 1949 erano diverse da quelle del regime regionale contestato;
- il decreto del 1949 non costituiva la base giuridica delle delibere controverse;
- le delibere regionali richiamavano altri atti nazionali e si inserivano in un contesto normativo specifico relativo all’organizzazione dei trasporti nell’Île-de-France.
Di conseguenza, la ricorrente non aveva dimostrato che il regime rientrasse nella nozione di aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589.
Aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v)
La ricorrente affermava inoltre che il regime era stato introdotto quando il mercato del trasporto pubblico non era ancora aperto alla concorrenza e che, pertanto, i relativi aiuti dovevano essere considerati esistenti per effetto dell’evoluzione del mercato interno.
Il Tribunale ha ricordato che la nozione di "evoluzione del mercato interno" può derivare dalla liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso. Tuttavia, nel caso concreto ha ritenuto corretto il ragionamento della Commissione: anche supponendo che il regime fosse stato introdotto nel 1994, i beneficiari finali operavano anche sul mercato del trasporto occasionale di passeggeri, già aperto alla concorrenza, e potevano quindi utilizzare il materiale sovvenzionato in un contesto idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la sola circostanza che la liberalizzazione formale del mercato del trasporto regolare fosse successiva non impediva di qualificare la misura come nuovo aiuto, se il mercato era già in tutto o in parte aperto alla concorrenza in forza dell’evoluzione del contesto economico e giuridico.
Prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589
Sul secondo motivo, la ricorrente contestava l’idea che il termine di prescrizione potesse essere interrotto da un ricorso di un privato dinanzi ai giudici nazionali. Il Tribunale ha tuttavia chiarito che l’articolo 17 disciplina soltanto la prescrizione dei poteri della Commissione per recuperare gli aiuti e si applica in relazione a decisioni negative su aiuti illegali.
Poiché nella decisione impugnata la Commissione aveva invece dichiarato gli aiuti compatibili con il mercato interno, il regime dell’articolo 17 non era applicabile. Le eventuali norme nazionali sulla prescrizione e i poteri dei giudici nazionali restano autonomi e non sono vincolati da tale disposizione del regolamento.
Esito e principi affermati
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Optile alle spese. La pronuncia conferma che, in materia di aiuti di Stato, la nozione di aiuto esistente richiede una rigorosa dimostrazione della base giuridica originaria o dell’effettiva trasformazione del contesto di mercato; inoltre, la prescrizione prevista dal regolamento 2015/1589 non può essere invocata per limitare la qualificazione operata dalla Commissione quando l’aiuto, pur illegale, è dichiarato compatibile con il mercato interno.
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