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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-289/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2019. — Keolis CIF e altri contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île de France – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Articolo 107 TFUE – Articolo 108 TFUE – Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 – Termine di prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589. — Causa T-289/17

Giurisprudenza europea62017TJ0289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di alcune imprese di trasporto contro la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno un regime di sovvenzioni regionali francesi, pur qualificandolo come aiuto illegale e nuovo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione sulla novità del regime e ha escluso che il regime fosse un aiuto esistente. Ha inoltre affermato che la prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 non opera quando non vi è una decisione di recupero ma una decisione di compatibilità.

Aiuti di Stato alla regione Île-de-France: qualificazione come nuovi aiuti e inapplicabilità della prescrizione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 in una decisione che li dichiara compatibili con il mercato interno

La questione giuridica

Se la Commissione abbia errato nel qualificare come "nuovo aiuto" un regime regionale francese di sovvenzioni agli investimenti, anziché come "aiuto esistente" ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589, e se abbia errato nel ritenere prescritti solo gli aiuti versati prima del maggio 1994 ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento; inoltre, se la motivazione della decisione fosse sufficiente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: la Commissione ha potuto qualificare come nuovi aiuti le sovvenzioni agli investimenti concesse dalla Regione Île-de-France dal 1994 al 2008, poiché il regime, pur richiamando una disciplina nazionale precedente, non derivava dal decreto del 1949 e, in ogni caso, gli aiuti erano idonei sin dalla loro introduzione a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi in un mercato già aperto almeno in parte alla concorrenza. La motivazione della decisione è stata ritenuta sufficiente. Inoltre, l’articolo 17 del regolamento 2015/1589, relativo alla prescrizione dei poteri di recupero della Commissione, non si applica quando la Commissione dichiara l’aiuto illegale ma compatibile con il mercato interno; perciò la questione della prescrizione non era idonea a incidere sulla legalità della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), i), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), v), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Decisione (UE) 2017/1470 della Commissione
  • Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)
  • Sentenza Commissione/Andersen (C-303/13 P)
  • Sentenza Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04)
  • Sentenza CELF e ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06)

Aiuti di Stato alla regione Île-de-France: qualificazione come nuovi aiuti e prescrizione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da imprese di trasporto autobus operanti in Île-de-France contro la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, con cui un regime regionale di sovvenzioni agli investimenti è stato dichiarato compatibile con il mercato interno, ma al contempo qualificato come aiuto illegale e nuovo. Il Tribunale esamina soprattutto se il regime dovesse essere considerato un aiuto esistente e se la Commissione avesse applicato correttamente la disciplina sulla prescrizione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Regione Île-de-France aveva adottato nel 1994 la delibera CR 34-94, poi sostituita dalle delibere CR 44-98 e CR 47-01, per concedere sovvenzioni agli investimenti a favore di imprese di trasporto pubblico su strada. Gli aiuti erano erogati agli enti pubblici, che li riversavano ai beneficiari finali sotto forma di finanziamenti per l’acquisto di veicoli e nuove attrezzature. Dopo una denuncia del 2008, la Commissione ha avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione impugnata, ha ritenuto il regime compatibile con il mercato interno ma attuato illegalmente in quanto non notificato e qualificabile come "nuovo aiuto".

Procedimenti dinanzi ai giudici nazionali

Parallelamente, davanti ai giudici amministrativi francesi, il SATV aveva ottenuto l’annullamento del rifiuto di abrogare le delibere regionali e, in un successivo contenzioso, l’ordine alla Regione di emettere titoli esecutivi per il recupero degli aiuti. Il Tribunale richiama questo contesto per valutare l’interesse ad agire delle ricorrenti e la rilevanza dei motivi dedotti.

Motivi del ricorso

Le ricorrenti deducevano due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento 2015/1589, perché la Commissione avrebbe dovuto qualificare il regime come aiuto esistente;
  • violazione dell’obbligo di motivazione, per non avere la Commissione spiegato in modo sufficiente perché gli aiuti fossero già aiuti di Stato sin dalla loro introduzione;
  • in subordine, violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, per avere la Commissione ritenuto prescritti solo gli aiuti anteriori al maggio 1994.

Ricevibilità e impostazione del giudizio

Il Tribunale non si pronuncia in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso, richiamando il principio di economia processuale, e passa direttamente al merito. Quanto al primo motivo, respinge le eccezioni di irricevibilità e inconferenza sollevate dalla Commissione, chiarendo che l’annullamento della decisione avrebbe comunque potuto apportare un beneficio alle ricorrenti, incidendo sugli obblighi dei giudici nazionali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Motivazione della decisione impugnata

Sul difetto di motivazione, il Tribunale ricorda i criteri dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta: la motivazione deve rendere intelligibile il ragionamento della Commissione e consentire il controllo giurisdizionale. Nel caso concreto, la Commissione ha indicato, ai punti 226 e 237 della decisione impugnata, che gli aiuti potevano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri perché i beneficiari finali operavano anche su mercati di trasporto aperti alla concorrenza. Ha inoltre esaminato gli argomenti secondo cui il regime sarebbe risalito a epoche anteriori al 1994 o persino al 1958, spiegando perché il decreto del 1949 non potesse costituire la base giuridica del regime controverso.

Il Tribunale ritiene che la motivazione, pur sintetica, sia sufficiente: le ricorrenti potevano comprendere perché la Commissione avesse ritenuto il regime nuovo e non esistente.

Nozione di aiuto esistente ex articolo 1, lettera b), i)

Le ricorrenti sostenevano che il decreto francese del 1949 avrebbe costituito la base giuridica del regime e che, essendo anteriore all’entrata in vigore del Trattato CEE in Francia, il regime avrebbe dovuto essere considerato aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589. Il Tribunale respinge tale tesi perché:

  • il meccanismo previsto dal decreto del 1949 differiva da quello delle delibere controverse, che prevedevano un flusso di aiuti Regione → enti pubblici → beneficiari finali;
  • il decreto del 1949 riguardava soprattutto il controllo tariffario, mentre il regime del 1994 mirava a sovvenzionare investimenti senza imporre obblighi tariffari comparabili;
  • le delibere controverse non richiamavano il decreto del 1949;
  • il contesto normativo specifico dell’Île-de-France era stato definito solo nel 1959.

Ne deriva che le ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per qualificare il regime come aiuto esistente ai sensi della disposizione invocata.

Nozione di aiuto esistente ex articolo 1, lettera b), v)

Le ricorrenti invocavano anche l’articolo 1, lettera b), v), sostenendo che il regime non poteva essere nuovo perché i mercati del trasporto pubblico erano stati aperti alla concorrenza solo nel 1995. Il Tribunale chiarisce che, ai fini di tale disposizione, conta l’evoluzione del mercato interno nel settore interessato, anche mediante liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la Commissione aveva considerato il regime instaurato nel 1994 e non nel 1979, ma che, anche ipotizzando un’istituzione più risalente, gli aiuti potevano comunque incidere sulla concorrenza perché i beneficiari operavano anche nel trasporto occasionale, mercato già liberalizzato. Per il Tribunale, la mera esistenza di una data di liberalizzazione in altri atti non esclude che una misura possa essere aiuto nuovo se, in concreto, esisteva già un mercato aperto alla concorrenza prima di quella data. Le ricorrenti, inoltre, non hanno dimostrato che il mercato del trasporto occasionale non fosse oggetto di scambi tra Stati membri nel periodo rilevante.

Prescrizione e articolo 17 del regolamento 2015/1589

Il secondo motivo, fondato sull’articolo 17, paragrafo 2, è dichiarato inconferente. Il Tribunale chiarisce che la disciplina della prescrizione nel regolamento 2015/1589 concerne i poteri della Commissione di recuperare gli aiuti, cioè le decisioni negative con ordine di recupero ex articolo 16, e non si applica quando la Commissione conclude per la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. Poiché la decisione impugnata non ordina alcun recupero, l’eventuale errore sulla data di decorrenza della prescrizione non può produrre effetti giuridici utili per le ricorrenti.

Il Tribunale aggiunge che eventuali poteri delle autorità nazionali in materia di recupero o di interessi sono disciplinati dal diritto nazionale, non dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589. Richiama inoltre la giurisprudenza CELF e Transalpine Ölleitung per ribadire la distinzione tra disciplina europea applicabile alla Commissione e poteri dei giudici nazionali.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese. La decisione impugnata resta dunque valida: il regime regionale francese è compatibile con il mercato interno ma costituisce un aiuto illegale e nuovo, senza che la disciplina sulla prescrizione invocata possa incidere su tale qualificazione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporti pubbliciprescrizionemotivazione degli atti dell’unionecontrollo giurisdizionale sugli aiuti illegali

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