Tribunale, Sentenza T-292/17
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2019. — Région Île-de-France contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île de France – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Vantaggio – Selettività – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Obbligo di motivazione – Nozione di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Articolo 108 TFUE – Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589. — Causa T-292/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della regione Île-de-France contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato le sovvenzioni agli investimenti concesse tra il 1994 e il 2008 alle imprese di trasporto autobus. La Corte conferma sia l’esistenza di un vantaggio economico e della selettività, sia la natura di nuovo aiuto del regime. Viene anche esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione.
Aiuti di Stato concessi dalla regione Île-de-France: il Tribunale conferma che le sovvenzioni agli investimenti tra il 1994 e il 2008 costituiscono aiuti di Stato selettivi e a vantaggio economico, e che il regime non può essere qualificato come aiuto esistente.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia errato nel qualificare le sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare quanto ai criteri del vantaggio economico e della selettività, e se abbia violato l’obbligo di motivazione; inoltre, se il regime dovesse essere considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 anziché un nuovo aiuto illegittimamente attuato.
Principio di diritto
La Commissione ha correttamente ritenuto che le sovvenzioni regionali agli investimenti concesse ai trasportatori d’autobus nell’Île-de-France costituissero aiuti di Stato, poiché liberavano risorse dei beneficiari finali, erano selettive in quanto riservate alle imprese legate da convenzioni di gestione nel territorio regionale e, sin dalla loro introduzione, erano idonee a incidere sugli scambi e sulla concorrenza; inoltre, il regime non era un aiuto esistente, perché non trovava base nel decreto del 1949 e non risultava introdotto in un mercato ancora chiuso alla concorrenza in modo tale da rientrare nell’articolo 1, lettera b), i) o v), del regolamento 2015/1589. La decisione impugnata era sufficientemente motivata e il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), i), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), v), regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Aiuti di Stato concessi dalla regione Île-de-France alle imprese di trasporto autobus
Il Tribunale, con sentenza del 12 luglio 2019 nella causa T-292/17, esamina un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Région Île-de-France contro la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione. La controversia riguarda un regime di sovvenzioni agli investimenti concesse tra il 1994 e il 2008 nell’ambito di delibere regionali relative al trasporto pubblico regolare su strada.
Fatti e contesto del regime di aiuti
La Région Île-de-France aveva istituito, mediante le delibere CR 34-94, CR 44-98 e CR 47-01, un sistema di sovvenzioni destinate agli enti pubblici che gestivano linee di autobus o avevano stipulato convenzioni con imprese private di trasporto. Tali enti riversavano poi le somme ai beneficiari finali, cioè alle imprese di trasporto, per finanziare l’acquisto di veicoli nuovi e di nuove attrezzature. La Commissione, a seguito di denuncia e di procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha adottato la decisione impugnata, con cui ha ritenuto che il regime costituisse un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, ma attuato illegalmente in quanto non notificato e qualificabile come nuovo aiuto.
Procedimento nazionale richiamato nella decisione
La sentenza ricostruisce anche il contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi francesi. Il tribunal administratif de Paris aveva ordinato l’abrogazione delle delibere controverse per mancata notifica alla Commissione; tale decisione era stata confermata in appello e poi dal Conseil d’État. In un successivo procedimento, i giudici nazionali avevano inoltre ordinato l’emissione dei titoli esecutivi per il recupero delle sovvenzioni.
Domande e motivi del ricorso
La ricorrente chiedeva l’annullamento parziale della decisione della Commissione nella parte in cui qualificava il regime come aiuto di Stato. I motivi principali erano due:
- violazione dell’articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589, perché il regime sarebbe stato un aiuto esistente e non un nuovo aiuto;
- violazione dell’obbligo di motivazione, oltre che errore di valutazione, perché la Commissione non avrebbe spiegato adeguatamente la sussistenza del vantaggio economico e della selettività.
Sulla ricevibilità
La Commissione eccepiva l’irricevibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire della Regione, che non era destinataria formale della decisione. Il Tribunale, tuttavia, per ragioni di economia processuale, decide di esaminare direttamente il merito senza pronunciarsi preliminarmente sulla ricevibilità.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda i principi generali derivanti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, secondo cui la motivazione deve consentire al giudice dell’Unione e agli interessati di comprendere il ragionamento dell’istituzione. Quanto al vantaggio economico, il Tribunale osserva che la Commissione aveva risposto agli argomenti relativi all’eventuale compensazione di obblighi di servizio pubblico e aveva spiegato che le sovvenzioni non servivano a compensare tali obblighi, ma a sostenere investimenti, liberando risorse dei beneficiari finali. La motivazione è quindi ritenuta sufficiente. Quanto alla selettività, la Commissione aveva illustrato che il regime si applicava solo alle imprese private di trasporto regolare legate da convenzioni di gestione con enti pubblici dell’Île-de-France e che, all’interno del settore, alcuni operatori erano stati scelti e altri esclusi. Anche sotto questo profilo la motivazione è ritenuta adeguata.
Vantaggio economico e selettività: qualificazione come aiuto di Stato
Sul merito, il Tribunale conferma che il criterio del vantaggio economico era soddisfatto perché le sovvenzioni coprivano una parte dei costi di investimento normalmente a carico delle imprese, consentendo loro di destinare altrove le proprie risorse. Con riguardo alla selettività, il Tribunale rileva che l’accesso al regime dipendeva dalla stipula di una convenzione di gestione con gli enti pubblici interessati; ciò escludeva varie imprese attive in altre regioni o in altri Stati membri e favoriva solo talune imprese operanti nel territorio regionale. Il fatto che un numero elevato di imprese ne avesse beneficiato non elimina la selettività del regime.
Aiuto esistente o nuovo aiuto
La Regione sosteneva che il regime derivasse dal decreto del 1949 e fosse quindi un aiuto esistente, oppure che la liberalizzazione del mercato rendesse applicabile l’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589. Il Tribunale esclude entrambe le tesi. Il decreto del 1949 non costituiva la base giuridica del regime controverso, perché non disciplinava i parametri essenziali delle sovvenzioni, non prevedeva il meccanismo di riversamento adottato nel 1994 e non imponeva i medesimi obblighi tariffari. Inoltre, la Commissione aveva correttamente individuato come data di introduzione del regime il 1994, in un contesto in cui, comunque, i beneficiari operavano anche nel mercato del trasporto occasionale di passeggeri, già liberalizzato, sicché il regime era idoneo a incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Il Tribunale osserva anche che la Regione non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i) o v), del regolamento 2015/1589.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Région Île-de-France è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
Una sovvenzione pubblica destinata a finanziare investimenti di imprese di trasporto può integrare un aiuto di Stato quando libera risorse dei beneficiari, è riservata a operatori individuati secondo criteri territoriali e contrattuali e può incidere sugli scambi anche se il mercato principale interessato è localmente regolato, purché le imprese operino anche su segmenti aperti alla concorrenza. La qualificazione come aiuto esistente richiede la dimostrazione che il regime abbia effettivamente trovato base in una normativa anteriore o sia stato introdotto prima della liberalizzazione rilevante; in mancanza di tale prova, il regime può essere trattato come nuovo aiuto illegittimamente attuato.
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