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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-330/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2019. — Ceobus e altri contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île de France – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Articolo 107 TFUE – Articolo 108 TFUE – Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 – Termine di prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589. — Causa T-330/17

Giurisprudenza europea62017TJ0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso delle imprese di trasporto contro la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno il regime di sovvenzioni concesso dalla Regione Île-de-France tra il 1994 e il 2008, pur qualificandolo come aiuto nuovo illegalmente eseguito. Ha escluso che il regime fosse un aiuto esistente, sia per la pretesa base normativa del decreto del 1949 sia per l’effetto della liberalizzazione dei mercati dei trasporti. Ha inoltre precisato che la prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 non opera quando la Commissione non ordina il recupero perché l’aiuto è compatibile.

Aiuti di Stato nel settore del trasporto su autobus in Île-de-France: qualificazione come aiuti nuovi e irrilevanza del termine di prescrizione del regolamento 2015/1589 in una decisione di compatibilità

La questione giuridica

Se il regime di sovvenzioni agli investimenti concesso dalla Regione Île-de-France tra il 1994 e il 2008 dovesse essere qualificato come aiuto esistente, in quanto fondato sul decreto del 1949 o sulla liberalizzazione del mercato, oppure come nuovo aiuto illegalmente eseguito; e, in subordine, se il termine di prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 limitasse la rilevanza temporale degli aiuti e potesse incidere sulla decisione della Commissione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente qualificato il regime come nuovo aiuto, poiché le delibere del 1994 e successive costituivano un regime distinto rispetto a eventuali precedenti basi normative e, comunque, le sovvenzioni potevano incidere sulla concorrenza e sugli scambi in mercati già aperti o liberalizzati. Ha inoltre stabilito che l’articolo 17 del regolamento 2015/1589 disciplina solo la prescrizione dei poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti incompatibili e non si applica a una decisione che dichiara l’aiuto illegale ma compatibile con il mercato interno; pertanto l’eventuale errore sulla prescrizione non produce effetti giuridici utili per le ricorrenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 93/38/CEE

Aiuti di Stato nel settore del trasporto su autobus in Île-de-France: qualificazione come aiuti nuovi e irrilevanza del termine di prescrizione del regolamento 2015/1589

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da imprese di trasporto operanti in Île-de-France contro la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, relativa a un regime regionale di sovvenzioni agli investimenti concesso tra il 1994 e il 2008. Il Tribunale esamina, da un lato, la qualificazione del regime come aiuto "nuovo" o "esistente" e, dall’altro, la portata del termine di prescrizione previsto dal regolamento 2015/1589.

Fatti e contesto del regime di aiuti

La Regione Île-de-France aveva adottato nel 1994 la delibera CR 34-94, poi sostituita dalle delibere CR 44-98 e CR 47-01, con cui concedeva sovvenzioni agli investimenti a enti pubblici che poi le riversavano alle imprese di trasporto finali. Le sovvenzioni erano destinate all’acquisto di veicoli nuovi e all’installazione di nuove attrezzature, per migliorare l’offerta di trasporto pubblico. Secondo le autorità francesi, 135 imprese ne avevano beneficiato fino al 2008.

Procedimento dinanzi ai giudici nazionali

Prima della decisione della Commissione, vi era già stato un contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi francesi promosso dal SATV. Il tribunal administratif de Paris e poi la cour administrative d’appel de Paris avevano ordinato la cessazione del regime e riconosciuto l’assenza di notifica alla Commissione; il Conseil d’État aveva respinto il ricorso della Regione. Successivamente, alcune imprese beneficiarie avevano anche promosso un’opposizione di terzo e un ricorso per cassazione ancora pendente al momento del ricorso al Tribunale.

Decisione della Commissione

Con la decisione impugnata, la Commissione ha concluso che le sovvenzioni costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibili con effetti negativi sugli scambi in misura tale da non impedire la loro compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Ha però ritenuto che si trattasse di "nuovi aiuti" illegalmente eseguiti, perché non notificati, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Questioni sollevate con il ricorso

Le ricorrenti hanno dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE in combinato con l’articolo 1, lettera b), punti i) e v), del regolamento 2015/1589, per avere la Commissione qualificato erroneamente il regime come aiuto nuovo;
  • in subordine, violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, per avere la Commissione ritenuto prescritti solo gli aiuti versati prima del maggio 1994.

Ricevibilità e scelta di esaminare subito il merito

Senza pronunciarsi in modo autonomo sulla ricevibilità, il Tribunale ha ritenuto, per economia processuale, di esaminare subito il merito. Ha poi dichiarato ricevibile il primo motivo, osservando che il suo accoglimento avrebbe potuto procurare un beneficio alle ricorrenti anche rispetto agli effetti del giudizio nazionale.

Qualificazione del regime come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589

Le ricorrenti sostenevano che il regime avesse base nel decreto del 1949, adottato ben prima dell’entrata in vigore del Trattato CEE in Francia, e dovesse quindi essere considerato un aiuto esistente. Il Tribunale ha respinto l’argomento osservando che:

  • il decreto del 1949 non disciplinava i parametri essenziali del regime contestato, come durata, bilancio, beneficiari, beni finanziabili e livello dell’aiuto;
  • il meccanismo delle delibere regionali prevedeva un flusso di sovvenzioni tramite enti pubblici che non corrispondeva al sistema del decreto del 1949;
  • le delibere controverse non richiamavano il decreto del 1949;
  • il contesto normativo specifico dell’Île-de-France derivava da testi successivi, in particolare dall’ordonnance del 1959. Il Tribunale ha quindi ritenuto non dimostrato che il decreto del 1949 costituisse la base giuridica del regime, respingendo la censura.

Liberalizzazione del mercato e nozione di aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589

Quanto alla tesi secondo cui il regime sarebbe divenuto aiuto solo con l’evoluzione del mercato interno, il Tribunale ha ricordato che la nozione di evoluzione del mercato interno comprende anche la liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso. Tuttavia, ha rilevato che la Commissione aveva considerato il regime instaurato nel 1994 come distinto da un precedente dispositivo del 1979.

Il Tribunale ha poi dato rilievo al fatto che la legge Sapin del 1993 aveva liberalizzato il mercato francese del trasporto regolare di passeggeri, almeno fuori Île-de-France, prima dell’entrata in vigore delle delibere controverse. Inoltre, anche supponendo che il regime fosse stato introdotto nel 1979, i beneficiari finali operavano pure nel trasporto occasionale di passeggeri, mercato già aperto alla concorrenza, e le ricorrenti non avevano fornito elementi concreti per escludere l’esistenza di scambi tra Stati membri in quel settore.

Ne è derivata la conclusione che il regime poteva incidere sulla concorrenza e sugli scambi già dal momento della sua introduzione e che, pertanto, la Commissione aveva correttamente ritenuto che si trattasse di un aiuto nuovo, non di un aiuto esistente.

Portata dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589

Sul secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che l’articolo 17 del regolamento 2015/1589 disciplina esclusivamente la prescrizione dei poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti incompatibili, nel quadro dell’articolo 16 del medesimo regolamento. Tale disciplina non si applica quando la Commissione, pur constatando l’illegalità dell’esecuzione, dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno e non ordina il recupero.

Di conseguenza, l’eventuale errore della Commissione nel richiamare la prescrizione ai fini della qualificazione del regime non era idoneo a produrre effetti giuridici utili per le ricorrenti. Il Tribunale ha anche escluso che l’articolo 17 potesse incidere sui poteri delle autorità nazionali, i quali restano disciplinati dal diritto nazionale e dalle disposizioni del Trattato, secondo la giurisprudenza citata, in particolare Transalpine Ölleitung in Österreich.

Decisione e spese

Poiché tutti i motivi sono stati respinti, il Tribunale ha rigettato il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato le ricorrenti a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese della Commissione.

Principio affermato

La pronuncia afferma che un regime regionale di sovvenzioni può essere qualificato come nuovo aiuto anche se si inserisce in una disciplina nazionale precedente, quando la base concreta del regime, la sua struttura e i mercati interessati mostrino che esso è stato introdotto in un contesto già aperto alla concorrenza o comunque idoneo a incidere sugli scambi intracomunitari. Inoltre, la prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 riguarda solo il recupero degli aiuti incompatibili da parte della Commissione e non si applica a una decisione che dichiara l’aiuto illegale ma compatibile con il mercato interno.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporti pubbliciprescrizionecontrollo degli aiuti di statocontenzioso amministrativo nazionale

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