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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-738/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2019. — Syndicat Transport Ile de France (STIF-IDF) contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF IDF – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Vantaggio – Compensazione dei costi relativi all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Obbligo di motivazione. — Causa T-738/17

Giurisprudenza europea62017TJ0738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso dello STIF-IDF contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato il regime dei contributi C2 concessi alle imprese di trasporto in autobus dell’Île-de-France. Ha ritenuto che la Commissione avesse adeguatamente motivato il mancato soddisfacimento del quarto criterio Altmark e che la valutazione di merito fosse corretta. Poiché i criteri Altmark sono cumulativi, l’insussistenza di uno solo di essi bastava a far rientrare il regime nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Aiuti di Stato e compensazioni per obblighi di servizio pubblico: validità della decisione della Commissione che qualifica come aiuto il regime di contributi C2 dello STIF-IDF per mancato rispetto del quarto criterio Altmark

La questione giuridica

Se la Commissione avesse violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’obbligo di motivazione nel ritenere che i contributi C2 concessi dallo STIF-IDF non soddisfacessero il quarto criterio Altmark e costituissero quindi un aiuto di Stato, in particolare per l’inidoneità dell’analisi comparativa dei costi utilizzata dal ricorrente.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che una compensazione concessa per l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico sfugge all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo se tutti i criteri Altmark sono cumulativamente soddisfatti; in mancanza anche di uno solo di essi, l’intervento conferisce un vantaggio economico e costituisce aiuto di Stato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente motivata e corretta la conclusione della Commissione secondo cui l’analisi comparativa dei costi dello STIF-IDF non dimostrava che i contributi C2 fossero determinati sulla base dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, sicché il quarto criterio Altmark non era soddisfatto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Aiuti di Stato e contributi C2 dello STIF-IDF nel trasporto pubblico dell’Île-de-France

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dallo STIF-IDF contro la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, con cui il regime dei contributi C2 concessi alle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France è stato considerato compatibile con il mercato interno ma, al tempo stesso, qualificato come aiuto di Stato attuato illegalmente. Il punto centrale della controversia è se tali contributi rientrassero o meno nella logica compensativa dei servizi di interesse economico generale secondo i criteri Altmark.

Fatti e procedimento amministrativo

Lo STIF-IDF, autorità organizzatrice del trasporto pubblico regolare di persone nell’Île-de-France, aveva predisposto con delibera del 13 dicembre 2006 due tipi di contratti successivi, tra cui i CT 2, conclusi con imprese private di trasporto. Tali contratti prevedevano, all’articolo 53-3, un contributo finanziario dello STIF in compensazione degli obblighi di servizio pubblico e, in particolare, la parte C2 dei contributi era destinata a coprire gli oneri di investimento sostenuti dai beneficiari finali in esecuzione di un piano di investimento previamente approvato.

Dopo una denuncia del 17 ottobre 2008 relativa ai regimi di aiuti presunti illegali concessi nel periodo 1994-2008 e, successivamente, dal ricorrente, la Commissione ha avviato il procedimento formale di indagine con decisione dell’11 marzo 2014 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Con la decisione del 2 febbraio 2017, la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno il regime di aiuti, ma ha concluso che esso era stato attuato illegalmente poiché non notificato e qualificabile come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Domande esaminate dal Tribunale

Il ricorrente chiedeva l’annullamento parziale della decisione nella sola parte in cui la Commissione aveva qualificato i contributi C2 come regime di aiuti illegalmente eseguito. I motivi dedotti erano due:

  • violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per avere la Commissione ritenuto che il regime non soddisfacesse il quarto criterio Altmark;
  • violazione dell’obbligo di motivazione, per non avere la Commissione spiegato in modo sufficiente le ragioni del mancato rispetto di tale criterio.

Quadro normativo e criteri Altmark

Il Tribunale richiama il principio secondo cui un intervento statale che costituisce una compensazione per prestazioni rese per adempiere obblighi di servizio pubblico non rientra, in linea di principio, nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché non attribuisce un vantaggio economico. Tuttavia, ciò vale solo se sono soddisfatti cumulativamente i quattro criteri enunciati nella sentenza Altmark:

  • effettivo incarico di servizio pubblico e obblighi chiaramente definiti;
  • parametri di calcolo della compensazione previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
  • compensazione non eccedente i costi derivanti dall’adempimento del servizio pubblico;
  • determinazione della compensazione sulla base dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.

Il Tribunale ricorda inoltre il rilievo dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta quanto all’obbligo di motivazione.

Esame del motivo relativo alla motivazione

Il Tribunale respinge anzitutto la censura di difetto di motivazione. Osserva che la Commissione aveva spiegato, al punto 220 della decisione impugnata, che l’analisi comparativa dei costi elaborata dallo STIF, pur fondata su dati numerici precisi e su una buona conoscenza del mercato, era stata utilizzata per la contrattazione dei costi di gestione e non per dimostrare che gli oneri coperti dalla parte C2 corrispondessero a quelli di un’impresa media efficiente.

La Commissione aveva inoltre rilevato che il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che il campione di imprese scelto fosse rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente. Il Tribunale ritiene quindi che le ragioni della conclusione della Commissione fossero comprensibili e adeguatamente esposte.

Esame nel merito del quarto criterio Altmark

Sul primo motivo, il Tribunale conferma che gli elementi portati dallo STIF non dimostravano che il quarto criterio Altmark fosse rispettato. In particolare, giudica non decisivi gli strumenti metodologici utilizzati dal ricorrente prima della fissazione dei contributi C2 e i controlli ex post sui beneficiari, perché tali strumenti servivano a gestire la negoziazione dei contratti e a verificare i costi effettivi, ma non a stabilire che la compensazione fosse stata calcolata sulla base dei costi di un’impresa media efficiente.

Quanto al campione di imprese utilizzato nell’analisi comparativa, il Tribunale osserva che il ricorrente si limitava a richiamare imprese che avevano ottenuto contratti tramite procedura di gara ai sensi della legge Sapin, senza fornire indicazioni sufficienti sulla struttura e sull’effettivo livello di concorrenza di tale procedura. Inoltre, i dati usati, come il costo medio al chilometro, non consentivano di distinguere gli oneri di investimento, che erano gli unici rilevanti per il contributo C2, dagli altri costi di gestione.

La conseguenza è che l’analisi comparativa richiamata dallo STIF riguardava soprattutto variabili di gestione, utili eventualmente per il contributo C1, ma non idonee a dimostrare che il contributo C2 fosse fissato secondo il parametro dell’impresa media efficiente richiesto da Altmark.

Rapporto tra terzo e quarto criterio Altmark

Il Tribunale respinge anche l’argomento del ricorrente fondato su una presunta incoerenza tra l’assenza di sovracompensazione e il mancato rispetto del quarto criterio. Ricorda che, pur esistendo uno stretto nesso tra il terzo e il quarto criterio, questi restano distinti e devono essere soddisfatti cumulativamente. Inoltre, nella decisione impugnata la Commissione non aveva realmente esaminato il regime alla luce del terzo criterio, ma si era limitata a constatare che il mancato rispetto del quarto criterio bastava per concludere sulla sussistenza di un vantaggio economico.

Decisione e effetti

Poiché il ricorrente non ha dimostrato errori di diritto o di valutazione nella decisione della Commissione, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna lo STIF-IDF a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

Principi ricavabili per la pratica

La sentenza conferma che, nei regimi di compensazione per obblighi di servizio pubblico, non basta dimostrare l’assenza di sovracompensazione o il controllo dei costi effettivi: occorre provare in modo specifico che l’importo sia stato fissato sulla base dei costi di un operatore medio efficiente e adeguatamente dotato di mezzi. Per la pratica amministrativa e contenziosa, la decisione evidenzia anche che l’analisi comparativa deve essere costruita con dati pertinenti rispetto ai costi di investimento o di gestione a seconda della natura della compensazione esaminata.

Come è indicizzato

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