Cassazione Civile, Ordinanza n. 16368/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 notificato a un dottore commercialista, con ricostruzione analitico-induttiva del reddito professionale e recupero a tassazione della differenza rispetto a quanto dichiarato e coerente con gli studi di settore. In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata accolta solo in parte; l'Ufficio aveva poi appellato e la CTR aveva riformato la decisione respingendo il ricorso originario. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul deposito dell'appello nel processo tributario, per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dei motivi d'appello dell'Ufficio; 3) violazione della disciplina sugli studi di settore e della motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'Ufficio non potesse disattendere la congruità risultante dagli studi senza specifiche ragioni; 4) violazione di norme su prova presuntiva e criteri di determinazione del reddito, per avere la CTR avallato l'uso di minimi tariffari e compensi percepiti come basi presuntive; 5) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, per il mancato esame di documenti relativi ad annualità successive al 2006.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, il deposito dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente se vi è attestazione della data di spedizione o certificazione equivalente; infondato il secondo perché la mera riproposizione in appello delle ragioni già svolte in primo grado soddisfa il requisito di specificità dei motivi; infondato il terzo perché, per l'anno 2006, la disciplina consentiva l'accertamento analitico-induttivo quando lo scostamento tra dichiarato e accertato superi la soglia prevista, senza necessità di ulteriori motivazioni; inammissibile il quarto perché diretto a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; infondato il quinto perché documenti relativi ad anni diversi da quello oggetto di accertamento erano irrilevanti, oltre a non esserne indicata la decisività. Il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la regolarità del deposito dell'impugnazione va valutata tenendo conto della documentazione effettivamente prodotta; non è causa di inammissibilità la mancanza della ricevuta di spedizione se l'avviso di ricevimento attesta comunque la tempestività della notifica in modo idoneo.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'appello è specifico anche quando l'Amministrazione ripropone in secondo grado le stesse ragioni difensive già svolte a sostegno dell'atto impugnato.
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
L'onere di specificità dei motivi d'appello è assolto se l'appellante ribadisce le argomentazioni che ritiene idonee a sorreggere la legittimità dell'avviso annullato in primo grado.
art. 10, comma 4-bis, l. 146/1998
La norma, applicabile anche al periodo d'imposta 2006, limita l'accertamento presuntivo solo entro le soglie previste; oltre tali soglie l'Ufficio può procedere alla rettifica analitico-induttiva senza ulteriori specifiche motivazioni.
art. 1, comma 17, l. 296/2006
L'introduzione del comma 4-bis dell'art. 10 l. 146/1998 opera per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, collegandosi agli indicatori di normalità economica.
art. 1, comma 14, l. 296/2006
"si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 10"
Per il periodo d'imposta 2006 trovano applicazione le disposizioni restrittive in tema di rettifiche basate su studi di settore, nei limiti indicati dalla stessa norma.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo e come disciplina non preclusa quando lo scostamento supera la soglia rilevante.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla possibilità di rettifica presuntiva del reddito/volume d'affari nei casi consentiti dalla legge.
art. 2697 c.c.
La censura che tende a sovvertire l'apprezzamento del materiale probatorio non integra di per sé violazione dell'onere della prova.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 115 c.p.c.
La contestazione sull'utilizzo degli elementi probatori investe il merito della valutazione e non la corretta sussunzione in una norma di legge.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, che può porre a fondamento della decisione gli elementi ritenuti più attendibili senza dover confutare analiticamente tutti gli altri.
art. 54 d.P.R. 917/1986
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione del reddito professionale mediante presunzioni e parametri tariffari.
art. 6 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di imputazione dei compensi e alla loro rilevanza ai fini IVA.
art. 32 d.P.R. 600/1973
La mancata produzione di documenti non richiesti o relativi ad anni diversi da quello accertato non incide sulla decisione, se non è dimostrata la loro decisività.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito o delle prove, ma devono denunciare specifici errori di diritto o vizi processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle medesime difese già svolte in primo grado può soddisfare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione quando l'appellante intenda sostenere la legittimità dell'atto annullato.
- L'accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore può essere legittimamente svolto anche per l'anno d'imposta 2006, e la congruità del contribuente non preclude la rettifica quando lo scostamento tra dichiarato e accertato supera le soglie previste dalla legge.
- Quando la censura mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione se viene formalmente prospettato come violazione di legge.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori ritenuti più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi non accolti.
- Documenti relativi ad annualità diverse da quella oggetto di accertamento sono irrilevanti se il contribuente non ne dimostra la concreta decisività rispetto al periodo d'imposta controverso.
- Nel giudizio tributario la regolarità della notifica dell'impugnazione non è compromessa dal solo deposito dell'avviso di ricevimento, ove siano comunque verificabili data di spedizione e tempestività della proposizione del gravame.
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