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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12749/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato nei confronti di Sindoni la misura degli arresti domiciliari e nei confronti di Micale, Milone e Gori il divieto di esercizio di poteri direttivi e di impresa per sei mesi, in relazione a ipotesi di bancarotta fraudolenta, minaccia a pubblico ufficiale, dichiarazioni/ emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sindoni ha censurato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando ruolo di amministratore di fatto, l'effettiva distrazione di beni e la riconducibilità di pagamenti ad altre società) e la mancanza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, deducendo che i fatti risalgono al 2018 e che elementi più recenti non giustificano la misura. Micale, Milone e Gori hanno contestato la genericità e inadeguatezza della motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando valutazioni cumulative non pertinenti alle loro posizioni (in particolare Gori sarebbe responsabile solo di emissione di fattura inesistente) e la mancata prova della attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sindoni Roberto Vincenzo (con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende). Per contro, ha accolto i ricorsi di Milone Maria, Micale Giuseppe e Gori Santino, ritenendo la motivazione del Tribunale sul punto delle esigenze cautelari carente e generica rispetto alle posizioni dei tre: ha annullato l'ordinanza impugnata nei loro confronti e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Sezione Riesame. I motivi aggiunti presentati tardivamente da Sindoni sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione su gravi indizi; la Cassazione ricorda che il sindacato in sede di legittimità non può rientrare nella revisione del merito delle valutazioni indiziarie, salvo vizi di logicità o di diritto evidenti.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione a fattispecie di bancarotta fraudolenta; la sentenza valuta la ricostruzione fattuale delle distrazioni e dei trasferimenti patrimoniali come elemento a fondamento dei gravi indizi purché adeguatamente motivato.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma richiamata in tema di responsabilità e condotte distrattive in fallimento; la Corte sottolinea che la valutazione delle emergenze probatorie rientra nel sindacato del giudice del riesame salvo vizi di motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari: la decisione richiama l'obbligo di motivazione specifica e di attualità delle esigenze cautelari; motivazioni generiche o cumulative non sono sufficienti, specie se non emergono elementi recenti di pericolo di reiterazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata dalle difese in relazione ai vizi di motivazione; la sentenza accerta che la motivazione deve essere congrua e riferita alla posizione concreta di ciascun indagato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte la utilizza per valutare la specificità delle censure e per escludere sindacati di merito non ammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente dichiarato inammissibile (Sindoni).

  • art. 147 legge fallimentare

    Richiamata nella motivazione del Tribunale in relazione alle pressioni/minacce al curatore; la Corte valuta che tali episodi possono essere rilevanti ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione se adeguatamente provati e motivati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivedere il merito fattuale delle valutazioni indiziarie del giudice del riesame, salvo che emergano vizi di illogicità o omissioni motivazionali rilevanti; i ricorsi che mirano a una semplice rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Per disporre misure cautelari personali è necessario dimostrare la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; motivazioni generiche o basate unicamente su ruoli formali o su fatti remoti sono insufficienti.
  • La motivazione deve essere specifica e riferita alla posizione concreta di ciascun indagato: valutazioni cumulative che non distinguono ruoli, responsabilità e fatti recenti possono portare all'annullamento della misura per quei soggetti.
  • Condotte recenti (es. finanziamenti, pressioni al curatore) possono giustificare l'attualità del pericolo di reiterazione e quindi la misura cautelare, purché adeguatamente documentate e motivate.
  • Motivi aggiunti o nuovi dedotti oltre i termini procedurali possono essere dichiarati inammissibili; occorre rispettare i termini processuali per la deduzione di nuovi elementi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, per il ricorrente, condanna per spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi delle norme vigenti.

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