Tribunale, Ordinanza T-381/20
Order of the President of the General Court of 11 September 2020. — Datax sp. z o.o. v Research Executive Agency. — Interim measures – Grant agreements concluded in the context of the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) – Reimbursement of sums paid – Application for interim measures – No urgency. — Case T-381/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie proposta da Datax contro REA nell’ambito di un recupero di somme relative a progetti del Settimo programma quadro. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancata prova dell’urgenza: la misura impugnata non è ritenuta esecutiva e la ricorrente non dimostra, con elementi contabili concreti, che il recupero di circa 36.000 euro comprometterebbe la sua sopravvivenza economica. Le spese vengono riservate.
Domanda di sospensione cautelare di misure di recupero REA relativa a costi dichiarati inammissibili in progetti finanziati dal 7° PQ: il Tribunale respinge la domanda per difetto di urgenza.
La questione giuridica
Se sussistano i presupposti per disporre, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’esecuzione della misura REA di recupero di somme e il divieto di azioni esecutive, in particolare se la ricorrente abbia dimostrato un danno grave e irreparabile e l’urgenza della misura cautelare.
Principio di diritto
La domanda di sospensione è respinta perché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza: la misura contestata era solo una lettera pre-informativa, non un atto esecutivo definitivo, e il rischio di pregiudizio dedotto era quindi ipotetico e legato a eventi futuri e incerti; inoltre, la ricorrente non ha fornito dati e documenti contabili sufficienti a provare che il pagamento richiesto avrebbe compromesso la sua viabilità finanziaria o causato un danno irreparabile. In assenza di prova specifica del danno grave e irreparabile, non può essere concessa alcuna misura cautelare, senza necessità di esaminare fumus boni iuris o bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione cautelare di una misura REA di recupero somme in materia di grant agreement
Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea decide su una domanda di misure provvisorie proposta da Datax sp. z o.o. contro la Research Executive Agency (REA) nell’ambito di controversie relative a due progetti finanziati dal Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013). La domanda mira a sospendere una lettera pre-informativa REA del 13 novembre 2019, nonché a impedire azioni esecutive e il recupero di somme richieste mediante debit notes successive.
Fatti e svolgimento del procedimento
REA aveva concluso i grant agreements relativi ai progetti HELP e GreenNets con il coordinatore dei rispettivi consorzi; Datax era parte di uno dei consorzi e, per GreenNets, era anche coordinatore. A seguito di un’indagine OLAF avviata nel 2013 su presunte frodi collegate a più progetti del Settimo programma quadro, OLAF ha adottato un rapporto finale il 1 giugno 2015, nel quale venivano chiariti i rapporti tra la ricorrente e il sig. Piesiewicz, soggetto coinvolto nei fatti contestati.
REA ha quindi inviato nel 2019 una prima lettera di pre-informazione e, dopo le osservazioni di Datax, una seconda lettera del 13 novembre 2019, qualificata espressamente come pre-information letter, con cui spiegava perché le spese erano considerate inammissibili e recuperabili. In seguito sono stati emessi quattro debit notes per complessivi EUR 36 458,22, seguiti da solleciti e diffide della Commissione. Parallelamente, Datax ha presentato ricorso di annullamento contro la misura contestata e, con atto separato, la presente domanda cautelare.
Domanda cautelare e argomenti delle parti
La ricorrente chiedeva:
- la sospensione dell’esecuzione dell’atto contestato;
- l’ordine di non intraprendere né proseguire azioni esecutive fino alla decisione finale;
- in via anticipata, l’adozione di misure provvisorie prima delle osservazioni della convenuta.
REA chiedeva il rigetto della domanda, contestando in particolare la mancata prova del danno grave e irreparabile e la natura meramente eventuale del pregiudizio allegato.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamato
Il Presidente ricorda che, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 156 del regolamento di procedura, il giudice cautelare può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato o adottare misure provvisorie. Tuttavia, la regola generale è che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, poiché gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono legittimi.
Sono richiamati, tra gli altri, i principi secondo cui:
- le condizioni del fumus boni iuris e dell’urgenza sono cumulative;
- il danno deve essere serio e irreparabile;
- l’urgenza sussiste solo se il danno è sufficientemente imminente e dimostrato con elementi probatori specifici;
- il danno puramente ipotetico, legato a eventi futuri e incerti, non giustifica misure cautelari.
In materia di danno finanziario, il giudice richiama la giurisprudenza secondo cui esso è in linea di principio riparabile, salvo circostanze eccezionali in cui la mancata sospensione metterebbe a rischio la viabilità finanziaria dell’impresa o inciderebbe in modo sostanziale sulla sua quota di mercato. La parte richiedente deve fornire un quadro finanziario completo, dettagliato e documentato.
Ragionamento del Tribunale sull’urgenza
Il Presidente esamina anzitutto il requisito dell’urgenza, ritenendo superfluo affrontare gli altri presupposti se questo manca.
Osserva in primo luogo che la misura contestata non è un atto definitivo o esecutivo: si tratta di una lettera pre-informativa con cui REA risponde agli argomenti della ricorrente e preannuncia l’intenzione di recuperare somme ritenute indebite. Tale atto precede sia i debit notes sia eventuali ulteriori atti di recupero. Di conseguenza, il rischio di pregiudizio prospettato da Datax è considerato troppo ipotetico, perché dipende da atti futuri e incerti che l’amministrazione potrebbe ancora adottare o anche non adottare.
In secondo luogo, il Presidente rileva che la ricorrente non ha dimostrato, con documentazione contabile o altra prova precisa, che il pagamento della somma richiesta comprometterebbe la sua sopravvivenza economica prima della decisione nel merito. La mera affermazione che un esborso di circa EUR 35 000, soprattutto nel contesto della pandemia COVID-19, potrebbe limitare gravemente le attività o persino portare alla liquidazione dell’impresa non è sufficiente a integrare la prova richiesta dalla giurisprudenza.
Decisione e conseguenze processuali
Poiché l’urgenza non è dimostrata, la domanda cautelare viene respinta. Il Presidente non esamina l’ammissibilità, né il fumus boni iuris, né il bilanciamento degli interessi. Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese sono riservate.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che, nelle controversie di recupero somme dell’Unione, una domanda di sospensione non può essere accolta quando si dirige contro una mera lettera pre-informativa non ancora esecutiva e quando il richiedente non produce elementi concreti e documentati idonei a dimostrare un rischio imminente di danno grave e irreparabile alla propria situazione finanziaria.
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