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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1890

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 della Commissione, del 18 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e conferma la necessità di mantenere misure antidumping sulle importazioni in questione dalla Cina e dalla Thailandia. La Commissione riscontra la persistenza del dumping, un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e l’assenza di ragioni ostative sotto il profilo dell’interesse dell’Unione. Sono quindi istituiti dazi definitivi differenziati per società, con una disciplina specifica per la prova documentale necessaria all’applicazione delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Cina e della Thailandia, a seguito di riesame in previsione della scadenza

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. Sono esclusi alcuni prodotti specificamente elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, tra cui componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13, cassette di giunzione circolari filettate senza coperchio e taluni raccordi scanalati o collari di riparazione in ghisa sferoidale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890: dazio antidumping definitivo su accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale

Il regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e conferma il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia. La Commissione fonda la decisione sulla persistenza del dumping, sulla permanenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e sull’assenza di elementi contrari all’interesse dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito dagli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, classificati nel codice NC ex 7307 19 10 e nei corrispondenti codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20. Il regolamento precisa una serie di esclusioni, tra cui componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13, cassette di giunzione circolari filettate senza coperchio e alcuni raccordi o collari in ghisa sferoidale non rientranti nel perimetro delle misure. Le misure si applicano alle importazioni originarie di Cina e Thailandia e sono immediatamente vincolanti in tutti gli Stati membri.

Procedura e cooperazione istruttoria

La Commissione ricostruisce una lunga sequenza di interventi precedenti: le misure iniziali del 2013, i successivi interventi giurisdizionali e amministrativi, nonché il precedente riesame in previsione della scadenza del 2019. Nel presente riesame, aperto il 24 luglio 2024, la Commissione ha definito il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e il periodo in esame dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo di riesame. Nessun produttore cinese o thailandese ha collaborato, e neppure il governo della RPC ha risposto al questionario sulle distorsioni significative; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Determinazione del valore normale per la Cina

Per la Cina la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e costi interni cinesi a causa di distorsioni significative. La scelta del paese rappresentativo è caduta sulla Thailandia, ritenuta coerente con il livello di sviluppo economico richiesto, con la disponibilità di dati pertinenti e con la presenza di produttori comparabili. Il valore normale è stato costruito usando costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, incluse materie prime, energia, lavoro, spese generali di produzione, SGAV e profitti, con riferimento a fonti thailandesi e a dati di tre società thailandesi redditizie.

Dumping accertato

Per la Cina la Commissione calcola un margine di dumping del 65 %. Per la Thailandia, in mancanza di collaborazione, il valore normale è stato desunto dalle informazioni sui prezzi interni fornite dal richiedente e aggiornate al periodo di riesame, con margine di dumping del 70 %. Il prezzo all’esportazione, per entrambi i paesi, è stato ricostruito sulla base dei dati Eurostat corretti a livello franco fabbrica, con detrazione dei costi di trasporto, nolo marittimo e assicurazione.

Persistenza del dumping e capacità inutilizzata

La Commissione conclude che, sia in Cina sia in Thailandia, esiste capacità produttiva inutilizzata significativa che potrebbe essere reindirizzata verso il mercato dell’Unione. L’Unione continua a rappresentare una destinazione attrattiva: nonostante i dazi in vigore, le importazioni hanno mantenuto quote di mercato rilevanti nel periodo di riesame. I prezzi all’importazione risultano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, con un undercutting significativo già osservato nel periodo di riesame e destinato ad aumentare in caso di scadenza delle misure.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è identificata come composta da cinque produttori, con produzione totale stimata a 20 774 tonnellate nel periodo di riesame. Il consumo dell’Unione è sceso da 35 688 tonnellate nel 2021 a 28 005 tonnellate nel periodo di riesame. In parallelo, la produzione dell’Unione è calata del 29 %, le vendite del 30 % e la quota di mercato dal 72 % al 64 %. Anche occupazione, produttività e utilizzo degli impianti mostrano un deterioramento, mentre la redditività resta negativa e peggiora nel tempo. La Commissione conclude quindi per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale e altri fattori

Secondo la Commissione, le importazioni oggetto di dumping hanno contribuito in modo rilevante al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Vengono tuttavia considerati anche altri fattori, come il calo del consumo, l’aumento dei costi di produzione, il peggioramento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni da paesi terzi, in particolare dall’Indonesia. Pur distinguendo tali effetti, la Commissione mantiene il nesso causale tra dumping e pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento dei dazi sia conforme all’interesse dell’Unione. L’industria europea beneficerebbe di condizioni di concorrenza più eque, mentre non risultano elementi probatori di un impatto sostanzialmente negativo su importatori o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato all’inchiesta. Il regolamento richiama quindi l’articolo 21 del regolamento di base per confermare il bilanciamento favorevole al mantenimento delle misure.

Regole operative per dogane e operatori

Il dispositivo introduce una disciplina dettagliata per l’applicazione delle aliquote individuali: occorre una fattura commerciale valida con dichiarazione testuale specifica, datata e firmata dal responsabile del soggetto emittente. Le autorità doganali possono richiedere ulteriori documenti e controlli per verificare l’esattezza dei dati. Il regolamento chiarisce inoltre la possibilità di richiesta di nuova aliquota per i nuovi produttori esportatori e la possibilità di riesami antielusione in caso di mutamenti significativi dei flussi commerciali.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, prodotto interessato ed esclusioni

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto descritto, originario di Cina e Thailandia. Restano esclusi i prodotti elencati espressamente nel dispositivo, già richiamati nella parte motivazionale, e il regolamento precisa che le aliquote si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Aliquote individuali e dazio residuale

Per la Cina sono previste aliquote individuali del 57,8 % per Hebei Jianzhi Casting Group Ltd, del 36,0 % per Jinan Meide Casting Co., Ltd, del 24,6 % per Qingdao Madison Industrial Co., Ltd e del 41,1 % per le altre società elencate nell’allegato; tutte le altre importazioni originarie della Cina scontano il 57,8 %. Per la Thailandia, BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd sconta il 15,5 % e Siam Fittings Co., Ltd il 14,9 %; tutte le altre importazioni originarie della Thailandia sono assoggettate al 15,5 %.

Prova documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile del soggetto che la emette, con il testo prescrittivo riportato nell’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale fattura si applica il dazio previsto per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori e aggiornamento delle aliquote

L’articolo 1, paragrafo 4, prevede la possibilità di estendere le aliquote individuali a nuovi produttori esportatori che dimostrino cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 gennaio-31 dicembre 2011), di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Esito del riesame e fondamento giuridico

La Commissione mantiene le misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo provata la persistenza del dumping, la persistenza del pregiudizio e la compatibilità con l’interesse dell’Unione. Il testo richiama anche l’uso di dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 in assenza di collaborazione dei produttori e del governo cinesi e thailandesi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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