Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1913

Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche

Normativa europea32025R1913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel FSE+ nuove priorità dedicate e maggiori flessibilità per consentire agli Stati membri di riallocare risorse verso sfide strategiche emergenti, in particolare competenze per la difesa, cibersicurezza, preparazione civile, adattamento alla decarbonizzazione e obiettivi STEP. Prevede prefinanziamenti eccezionali, tassi di cofinanziamento più elevati, proroghe di termini e alcune deroghe a regole di pubblicità e gestione finanziaria. Stabilisce inoltre limiti alla riprogrammazione per importi sospesi o per risorse collegate a valutazioni negative sulle condizioni abilitanti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2021/1057 sul FSE+ introducendo nuove misure di flessibilità e sostegno mirato per priorità strategiche legate a difesa, cibersicurezza, competenze, decarbonizzazione e STEP.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi del FSE+ in gestione concorrente nell’ambito del quadro del regolamento (UE) 2021/1057, con effetti coordinati con il regolamento (UE) 2021/1060 e, per alcuni profili, con il regolamento (UE) 2024/795 (STEP) e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. Le misure riguardano gli Stati membri e le autorità di gestione che intendano riprogrammare risorse verso priorità dedicate; sono previste condizioni specifiche per i programmi che interessano regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina, nonché deroghe e limitazioni per programmi che coprono l’intero territorio nazionale. Alcune disposizioni richiedono la presentazione della richiesta di modifica del programma entro il 31 dicembre 2025 o, per taluni prefinanziamenti STEP, entro il 31 marzo 2025. Restano escluse dalla riprogrammazione talune risorse sospese ex regolamento 2020/2092 e taluni importi oggetto di valutazione negativa sulle condizioni abilitanti orizzontali.

Regolamento (UE) 2025/1913 – modifica del regolamento (UE) 2021/1057 sul FSE+

Il regolamento interviene sul Fondo sociale europeo Plus per consentire una riprogrammazione più flessibile verso nuove priorità strategiche dell’Unione, in un contesto di tensioni geopolitiche, esigenze di difesa, transizione verde e rafforzamento delle competenze. Il legislatore sottolinea che tali misure non devono snaturare la vocazione sociale del FSE+, ma devono rafforzarne la capacità di contrastare disuguaglianze e favorire resilienza sociale ed economica.

Finalità e contesto

Tra i considerando, il regolamento richiama:

  • la necessità di reagire agli eventi geopolitici recenti e di riallocare risorse verso nuove priorità;
  • il ruolo centrale del FSE+ per inclusione sociale, occupazione e pilastro europeo dei diritti sociali;
  • il rischio che la politica di coesione sia usata come strumento emergenziale a scapito degli obiettivi di lungo periodo;
  • l’esigenza di sostenere investimenti in difesa, cibersicurezza, capacità a duplice uso, preparazione civile, STEP e decarbonizzazione;
  • la necessità di evitare che risorse soggette a valutazione negativa sulle condizioni abilitanti orizzontali o a sospensioni ex regolamento 2020/2092 vengano riallocate tramite i nuovi meccanismi di flessibilità.

Ambito applicativo e coordinamento con altri regolamenti

Le modifiche incidono sul regolamento (UE) 2021/1057 e si coordinano con il regolamento (UE) 2021/1060 sulle disposizioni comuni, con il regolamento (UE) 2024/795 sulla STEP e con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sulla condizionalità del bilancio. Le misure interessano i programmi FSE+ in gestione concorrente e, in alcuni casi, i programmi che coinvolgono anche FESR, Fondo di coesione e JTF, soprattutto in sede di riesame intermedio.

Nuove priorità dedicate e ambiti di sostegno

Il regolamento introduce o rafforza tre direttrici principali di intervento:

  • obiettivi STEP: sostegno a tecnologie strategiche e competenze nelle tecnologie a zero emissioni nette, con attenzione alla formazione e riqualificazione;
  • difesa, preparazione civile e cibersicurezza: finanziamento di competenze per industria della difesa, capacità a duplice uso e cibersicurezza;
  • decarbonizzazione: formazione e adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori alla trasformazione dei processi produttivi in chiave verde.

In tutte queste ipotesi, gli Stati membri possono istituire priorità dedicate nell’ambito del FSE+ e, nella selezione delle operazioni, devono privilegiare microimprese, PMI, servizi pubblici per l’impiego ed economia sociale.

Prefinanziamenti eccezionali e condizioni di accesso

Per favorire la rapida attuazione delle nuove priorità, il regolamento prevede più forme di prefinanziamento eccezionale:

  • STEP (art. 12 bis): prefinanziamento eccezionale del 20 % della dotazione delle priorità dedicate, elevato al 30 % per modifiche richieste entro il 31 marzo 2025; pagamento entro 60 giorni dalla decisione della Commissione;
  • difesa/cibersicurezza (art. 12 quater): prefinanziamento eccezionale del 20 % della dotazione; versamento entro 60 giorni;
  • decarbonizzazione (art. 12 quinquies): prefinanziamento eccezionale del 20 % della dotazione; versamento entro 60 giorni;
  • riesame intermedio e flessibilità generale (art. 5 bis): prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 pari all’1,5 % del sostegno totale FSE+, con innalzamento al 9,5 % per i programmi relativi alle regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina, alle condizioni previste.

In ciascun caso, il regolamento disciplina anche il trattamento contabile, gli interessi, la rilevanza ai fini del disimpegno e la non sospendibilità di alcuni prefinanziamenti.

Riesame intermedio, soglia del 10 % e proroghe

La parte più articolata del regolamento riguarda il riesame intermedio e la possibilità di beneficiare della nuova flessibilità solo se gli Stati membri approvano riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse del programma a priorità dedicate, con richiesta di modifica presentata entro il 31 dicembre 2025. Sono previste regole di computo che includono anche alcune riassegnazioni da FESR, Fondo di coesione e JTF, e specifiche esclusioni (ad esempio, risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche).

Per i programmi che soddisfano tali condizioni, il regolamento prevede:

  • termine ultimo per ammissibilità delle spese e disimpegno fissato al 31 dicembre 2030;
  • slittamento di un anno di alcuni termini relativi a efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, informazione e valutazione;
  • adattamento del periodo contabile finale, che per tali programmi diventa il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Per uno Stato membro con un solo programma che copre l’intero territorio e che sia finanziato da FESR, Fondo di coesione, FSE+ e JTF, la soglia per accedere alla deroga scende al 7 %.

Tasso di cofinanziamento e programmi nelle regioni di frontiera orientale

Per i programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina, il tasso massimo di cofinanziamento è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso applicabile, senza superare il 100 %. La deroga opera solo se è stata approvata una riassegnazione almeno pari al 10 % delle risorse del programma alle priorità dedicate e la richiesta di modifica è stata presentata entro il 31 dicembre 2025.

Esclusioni e limiti alla riprogrammazione

Il regolamento pone un limite esplicito ai nuovi spazi di flessibilità: non possono essere oggetto di modifica o trasferimento gli importi corrispondenti a impegni sospesi nel quadro del regolamento 2020/2092, né gli importi eccedenti l’importo di flessibilità riferiti a obiettivi specifici per i quali la Commissione abbia espresso valutazione negativa per mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali previste dall’articolo 15 del regolamento 2021/1060.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovo articolo 5 bis: flessibilità per il riesame intermedio

Introduce un prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 pari all’1,5 % del sostegno totale FSE+; la percentuale sale al 9,5 % per programmi che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina, con regole specifiche per i programmi nazionali. Il beneficio è subordinato all’approvazione, nel riesame intermedio, di riassegnazioni almeno pari al 10 % delle risorse del programma verso priorità dedicate e alla presentazione della richiesta di modifica entro il 31 dicembre 2025. Sono previste regole di computo della soglia, esclusioni di talune risorse, effetti sul disimpegno, proroga al 31 dicembre 2030 del termine ultimo di ammissibilità/disimpegno per i programmi interessati e aumento di 10 punti percentuali del tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nelle regioni di confine. È inoltre possibile presentare entro il 31 dicembre 2025 una valutazione complementare e relative modifiche del programma.

Articolo 12 bis: sostegno agli obiettivi STEP

Consente agli Stati membri di utilizzare il FSE+ per sostenere gli obiettivi STEP, anche finanziando lo sviluppo di competenze nelle tecnologie a zero emissioni nette, la formazione dei giovani e la riqualificazione dei lavoratori. Se la modifica del programma è approvata con priorità dedicate STEP, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale del 20 % sulla dotazione di tali priorità; tale percentuale sale al 30 % per richieste presentate entro il 31 marzo 2025. Il pagamento avviene entro 60 giorni dalla decisione di approvazione della modifica.

Nuovo articolo 12 quater: competenze per preparazione civile, difesa e cibersicurezza

Consente l’uso del FSE+ per sviluppare competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezza, mediante priorità dedicate. Nella selezione delle operazioni si devono privilegiare microimprese, PMI, servizi pubblici per l’impiego ed economia sociale. Le risorse di tali priorità non contano ai fini della concentrazione tematica. È previsto un prefinanziamento eccezionale una tantum del 20 % della dotazione, da versare entro 60 giorni, con liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale e con irricevibilità della sospensione del prefinanziamento. Il tasso massimo di cofinanziamento aumenta di 10 punti percentuali, fino al 100 %. Sono previste deroghe alla pubblicità delle operazioni e agli obblighi informativi dei beneficiari per ragioni di sicurezza o ordine pubblico, con obbligo di informare la Commissione prima della selezione dell’operazione; la Commissione deve informare annualmente il Parlamento europeo in forma aggregata.

Nuovo articolo 12 quinquies: sostegno all’adattamento legato alla decarbonizzazione

Consente di usare il FSE+ per formazione, upskilling e reskilling finalizzati all’adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti connessi alla decarbonizzazione, per preservare competitività, sostenibilità e innovazione nella transizione verde. Prevede anche il sostegno alla collaborazione tra organizzazioni, inclusi gli istituti di istruzione. La misura richiede una modifica di programma motivata o, se esistono già priorità compatibili, la richiesta di riconoscimento come priorità dedicate. Anche qui è previsto un prefinanziamento eccezionale del 20 % entro 60 giorni, regole analoghe su liquidazione, interessi, impossibilità di sospensione e disimpegno, e un aumento di 10 punti percentuali del tasso massimo di cofinanziamento, fino al 100 %.

Limitazioni alle modifiche del programma e ai trasferimenti

Esclude dalla modifica del programma o dal trasferimento gli importi corrispondenti a impegni sospesi in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e gli importi eccedenti l’importo di flessibilità relativi a obiettivi specifici oggetto di valutazione negativa della Commissione per mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalipolitica socialecoesione economica e territorialeoccupazione e competenzedifesa e cibersicurezzaenergia e decarbonizzazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.