Regolamento (UE) 2025/1914
Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riorienta parte della politica di coesione europea verso nuove priorità strategiche emerse nel riesame intermedio 2025. Amplia l’elenco degli obiettivi finanziabili con FESR, Fondo di coesione e JTF, introducendo interventi su difesa, mobilità militare, preparazione civile, acqua, alloggi accessibili, infrastrutture energetiche, STEP e IPCEI. Al tempo stesso rafforza la flessibilità programmatica con nuovi prefinanziamenti, tassi di cofinanziamento maggiorati, proroghe dei termini di ammissibilità e regole semplificate, pur escludendo alcune risorse da modifiche e trasferimenti quando intervengano condizionalità o sospensioni.
Modifica i regolamenti sul FESR, sul Fondo di coesione e sul JTF per introdurre nuove priorità strategiche e maggiore flessibilità nel riesame intermedio 2025, con focus su difesa, resilienza energetica e idrica, alloggi, STEP e riprogrammazione dei fondi.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta (JTF), inclusi i programmi dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" e i programmi Interreg, nel contesto del riesame intermedio dei programmi 2025 e delle successive modifiche programmatiche. Riguarda Stati membri, autorità di gestione, beneficiari e operazioni/programmi interessati dalle nuove priorità strategiche, con regole specifiche per regioni di confine con Russia, Bielorussia e Ucraina, regioni meno sviluppate o in transizione e, in alcuni casi, regioni più sviluppate con PIL pro capite inferiore alla media UE-27. Sono previste esclusioni/limitazioni per importi sospesi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e per importi che superano l’importo di flessibilità quando la Commissione ha espresso valutazione negativa sulle condizioni abilitanti orizzontali; inoltre talune deroghe in materia di trasparenza non si applicano quando la divulgazione sia possibile senza pregiudizi per sicurezza o ordine pubblico.
Regolamento (UE) 2025/1914 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio
Il regolamento interviene sul quadro della politica di coesione 2021-2027 per sfruttare il riesame intermedio 2025 come occasione di riprogrammazione verso priorità ritenute strategiche dall'Unione. Il contesto richiamato nei considerando è segnato da instabilità geopolitica, necessità di rafforzare autonomia strategica e resilienza, accelerare decarbonizzazione, sostenere la competitività e rispondere a criticità emergenti in materia di difesa, energia, acqua e alloggi.
Finalità e ratio dell'intervento
L'obiettivo è rendere i fondi di coesione più flessibili e più rapidi nell'attivazione, consentendo agli Stati membri di riallocare risorse verso settori considerati prioritari: difesa e mobilità militare, preparazione civile, sicurezza energetica, resilienza idrica, alloggi sostenibili e accessibili, STEP e IPCEI. Il regolamento rafforza anche gli incentivi finanziari tramite prefinanziamenti eccezionali e maggiore cofinanziamento UE, con particolare attenzione alle regioni di frontiera orientali e a talune categorie di regioni meno sviluppate o in transizione.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1058: nuovi obiettivi strategici
L'articolo 1 amplia l'articolo 3 del regolamento FESR/Fondo di coesione con nuovi obiettivi specifici. Nell'OS 1 viene inserito il rafforzamento delle capacità industriali per la difesa, con priorità alle capacità a duplice uso. Nell'OS 2 vengono aggiunti: accesso sicuro all'acqua, gestione sostenibile e resilienza idrica; accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili; interconnessioni energetiche, infrastrutture di trasmissione/distribuzione/stoccaggio e infrastrutture di ricarica. Nell'OS 3 viene introdotto lo sviluppo di infrastrutture di difesa resilienti, con priorità al duplice uso e alla mobilità militare, nonché il rafforzamento della preparazione civile. Nell'OS 4 e nell'OS 5 compaiono ulteriori riferimenti agli alloggi accessibili e allo sviluppo territoriale integrato.
Mobilità militare, difesa e sicurezza civile
Per gli interventi a favore della mobilità militare, il regolamento precisa che le operazioni devono concentrarsi, ove opportuno, sui quattro corridoi di mobilità militare prioritari individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari del 18 marzo 2025, rispettando i requisiti infrastrutturali stabiliti dagli atti di esecuzione del meccanismo per collegare l'Europa. È inoltre previsto che il sostegno possa riguardare capacità industriali per produrre prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, infrastrutture di difesa resilienti e, in modo esplicito, la preparazione nel settore civile, inclusa la cibersicurezza e la sicurezza civile.
Prefinanziamento, cofinanziamento e riservatezza per le nuove priorità
Per le priorità dedicate ai nuovi obiettivi, se la modifica del programma è presentata entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 20% della dotazione; per modifiche presentate entro il 31 marzo 2025, il prefinanziamento sale al 30% per le priorità già contemplate in tale finestra temporale. Il prefinanziamento è corrisposto entro 60 giorni dalla decisione di approvazione. Inoltre, il tasso massimo di cofinanziamento è aumentato di 10 punti percentuali, senza superare il 100%.
Per le operazioni in materia di difesa industriale e infrastrutture di difesa, è prevista una deroga alla pubblicazione dei dati e agli obblighi di comunicazione quando la divulgazione non sia consentita per ragioni di sicurezza o ordine pubblico ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri devono informare preventivamente la Commissione e rimangono salvi i poteri di controllo della Commissione, della Corte dei conti europea e del Parlamento europeo.
Acqua, alloggi e infrastrutture energetiche
Il regolamento attribuisce rilevanza autonoma a tre grandi aree di investimento. In materia idrica, si agevolano investimenti in gestione integrata delle risorse idriche, efficienza idrica, prevenzione della siccità, riuso dell'acqua, desalinizzazione sostenibile e trattamento delle acque reflue. In materia abitativa, si promuove l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, e si consente anche la copertura di costi di locazione temporanea durante la ristrutturazione. In materia energetica, vengono sostenuti gli interconnettori, le reti di trasmissione e distribuzione, lo stoccaggio, la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e la realizzazione di infrastrutture di ricarica.
STEP, IPCEI e innovazione industriale
Le nuove norme ampliano il sostegno agli investimenti collegati alla piattaforma STEP e agli IPCEI. Il FESR può finanziare, in tutte le categorie di regioni, investimenti in progetti che partecipano a un IPCEI ritenuto compatibile con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Le operazioni che contribuiscono a un IPCEI approvato beneficiano di procedure di selezione semplificate. Per STEP, le possibilità di investimento produttivo in imprese diverse dalle PMI sono ampliate anche a regioni con PIL pro capite inferiore alla media UE-27, con attenzione prioritaria alle PMI.
Riprogrammazione, concentrazione tematica e InvestEU
Il regolamento alleggerisce i vincoli di concentrazione tematica: gli importi programmati per le nuove priorità possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi prescritti, anche in caso di trasferimenti tra priorità o tra programmi. Viene inoltre consentito, con l'accordo delle autorità di gestione, di allocare risorse FESR e Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del programma InvestEU, entro i limiti e secondo le procedure dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060; i ricavi o importi generati sono riutilizzabili per lo stesso obiettivo o per gli stessi obiettivi tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
Nuovo articolo 7 bis: meccanismo di flessibilità del riesame intermedio
Il nuovo articolo 7 bis disciplina un meccanismo dettagliato di premialità finanziaria per la riprogrammazione verso le nuove priorità. Nel 2026 è previsto un prefinanziamento aggiuntivo una tantum dell'1,5% del sostegno totale del FESR, del Fondo di coesione e del JTF; la percentuale sale al 9,5% per programmi che interessano regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina, con regole specifiche per i programmi che riguardano l'intero territorio nazionale.
Il beneficio è subordinato a riassegnazioni di almeno il 10% delle risorse a priorità dedicate connesse ai nuovi obiettivi strategici, e il testo specifica quali riassegnazioni concorrono al calcolo della soglia, includendo anche talune riallocazioni dal FSE+ e dal JTF già decise prima del riesame intermedio. Non concorrono invece le risorse dell'Unione europea per la ripresa, i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche e le risorse riassegnate per la risposta alle catastrofi naturali o per il nuovo obiettivo specifico idrico.
Per i programmi che soddisfano tali condizioni, il termine ultimo di ammissibilità delle spese e di disimpegno è prorogato al 31 dicembre 2030; inoltre, le scadenze connesse al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, alla gestione finanziaria, alla rendicontazione e alla valutazione sono rinviate di un anno. Il periodo contabile finale è ridefinito come 1 luglio 2030-30 giugno 2031.
JTF: nuove attività ammissibili, procedure semplificate e flessibilità
Il regolamento modifica anche il Fondo per una transizione giusta. Tra le nuove attività ammissibili figurano investimenti in mobilità locale intelligente e sostenibile, bonifica di siti dismessi, ripristino di acqua e suolo, alloggi sostenibili e sistemi di stoccaggio dell'energia. Il JTF può sostenere investimenti produttivi in imprese non PMI soltanto se necessari per il piano territoriale per una transizione giusta, per creare occupazione nel territorio interessato e senza delocalizzazioni; per tali investimenti non è necessaria una revisione del piano territoriale se la revisione riguarderebbe solo l'analisi del divario.
Sono inoltre previste selezione diretta per operazioni con marchio di eccellenza e per progetti che partecipano a un IPCEI compatibile con il mercato interno, a condizione che contribuiscano all'obiettivo specifico del JTF e all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta. Per i programmi con risorse JTF combinati con FESR, FSE+ o Fondo di coesione, si applicano, entro il 31 dicembre 2025, valutazioni complementari e modifiche programmatiche con eventuale estensione del prefinanziamento e della proroga dei termini già previsti per FESR/Fondo di coesione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dalla sua entrata in vigore opera quindi come cornice immediatamente efficace per le riprogrammazioni connesse al riesame intermedio 2025.
Disposizioni principali
Nuovi obiettivi specifici FESR e Fondo di coesione
L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058 introducendo nuovi obiettivi specifici, tra cui: rafforzamento delle capacità industriali per la difesa con priorità al duplice uso; accesso sicuro all'acqua, gestione sostenibile e resilienza idrica; accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili; interconnettori energetici, reti di trasmissione/distribuzione/stoccaggio e infrastrutture di ricarica; infrastrutture di difesa resilienti e preparazione civile; sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi accessibili e preparazione civile in ogni tipo di territorio.
Prefinanziamento eccezionale e cofinanziamento maggiorato
Per le priorità dedicate ai nuovi obiettivi strategici, se la modifica del programma è presentata entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 20% della dotazione; per taluni casi già presentati entro il 31 marzo 2025 è previsto un prefinanziamento del 30%. Il prefinanziamento va versato entro 60 giorni dalla decisione di approvazione della modifica. È inoltre aumentato di 10 punti percentuali, senza superare il 100%, il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità dedicate.
Restrizioni sulle condizioni abilitanti e sulle misure di condizionalità
Gli importi oltre l'importo di flessibilità corrispondenti a obiettivi specifici oggetto di valutazione negativa della Commissione per mancato rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali non possono essere oggetto di modifica o trasferimento. Lo stesso divieto vale per gli importi corrispondenti a impegni sospesi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.
Trasparenza e riservatezza per operazioni sensibili
Per operazioni relative alla difesa industriale e alle infrastrutture di difesa, gli Stati membri possono non rendere pubblici i dati e i beneficiari possono essere esonerati da taluni obblighi di comunicazione se la divulgazione non è consentita per ragioni di sicurezza o ordine pubblico. Gli Stati membri devono informare preventivamente la Commissione; restano fermi i poteri di accesso della Commissione, della Corte dei conti e il controllo politico del Parlamento europeo.
Flessibilità sulla concentrazione tematica e sui trasferimenti
L'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1058 viene modificato per consentire di conteggiare, ai fini della concentrazione tematica, gli importi programmati per i nuovi obiettivi strategici, anche in caso di trasferimenti tra priorità, programmi e nel riesame intermedio. Sono previste regole specifiche per la ripartizione tra OS 1 e OS 2 e per i trasferimenti tra categorie di regioni, con applicazione limitata ai trasferimenti verso regioni meno sviluppate o in transizione.
Estensione dell'ammissibilità degli investimenti FESR
L'articolo 5 amplia gli investimenti ammissibili: IPCEI in tutte le categorie di regioni; adeguamento industriale alla decarbonizzazione; investimenti STEP anche in imprese non PMI nelle regioni meno sviluppate, in transizione e in talune regioni più sviluppate con PIL pro capite sotto la media UE-27; possibilità di assegnare risorse al comparto Stati membri di InvestEU; selezione diretta per progetti IPCEI compatibili con il mercato interno, a determinate condizioni.
Disposizioni specifiche del riesame intermedio per FESR/Fondo di coesione/JTF
Il nuovo articolo 7 bis introduce un prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 pari all'1,5% del sostegno totale, elevato al 9,5% per programmi interessanti regioni NUTS 2 confinanti con Russia, Bielorussia o Ucraina. Il beneficio è subordinato a riassegnazioni di almeno il 10% delle risorse a priorità strategiche; per programmi unici nazionali finanziati da FESR, Fondo di coesione, FSE+ e JTF la soglia è del 7%. Sono previste proroghe al 31 dicembre 2030 per ammissibilità e disimpegno, proroga di un anno di alcune scadenze di gestione, possibilità di ripresentare valutazioni complementari entro il 31 dicembre 2025, regole sui programmi Interreg e possibilità di riassegnare risorse a iniziativa urbana europea e strumenti di innovazione interregionale.
Iniziativa urbana europea e marchio di eccellenza
L'articolo 12 consente alla Commissione di attribuire il marchio di eccellenza alle azioni innovative valutate nell'ambito dell'iniziativa urbana europea ma non finanziabili per vincoli di bilancio, qualificando l'iniziativa urbana europea come fonte UE distinta ai fini di tale marchio.
Modifiche al JTF: nuove attività finanziabili e selezione diretta
L'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1056 amplia le tipologie di investimenti finanziabili dal JTF, includendo mobilità locale intelligente e sostenibile con infrastrutture di ricarica, bonifica di siti dismessi e progetti di ripristino dell'acqua e del terreno, alloggi sostenibili e accessibili e sistemi di stoccaggio dell'energia. Viene confermata la possibilità di investimenti produttivi in imprese non PMI, subordinati a necessità per il piano territoriale per una transizione giusta, creazione di posti di lavoro e assenza di delocalizzazione. È prevista la selezione diretta per operazioni con marchio di eccellenza e per progetti IPCEI compatibili con il mercato interno.
Riesame intermedio e flessibilità per il JTF
L'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1056 consente ai programmi con risorse JTF, entro il 31 dicembre 2025, di presentare valutazioni complementari e modifiche programmatiche collegate alle nuove priorità introdotte dal regolamento. Se il programma beneficia del prefinanziamento aggiuntivo o della proroga di ammissibilità/disimpegno previste dal regolamento (UE) 2021/1058, tali effetti si estendono anche al JTF. Per i programmi dedicati, è possibile istituire priorità per STEP o alloggi accessibili, con prefinanziamento aggiuntivo dell'1,5% nel 2026 se il 10% delle risorse è riassegnato; sono previste proroghe al 31 dicembre 2030 e al periodo contabile finale 1 luglio 2030-30 giugno 2031.
Indicatori e documentazione JTF
Sono aggiornati gli obblighi documentali per il sostegno a imprese non PMI e per gli investimenti di riduzione delle emissioni di gas serra in settori ETS, richiedendo elenchi indicativi delle operazioni, giustificazioni e, se necessario, analisi del divario. Gli indicatori di output hanno valori base pari a zero e target intermedi 2024 e finali 2029 cumulativi.
Nuovi indicatori di output e outcome
Gli allegati dei due regolamenti sono aggiornati con nuovi indicatori RCO/RCR per difesa, acqua, alloggi sostenibili, infrastrutture energetiche e mobilità militare, al fine di misurare i risultati delle nuove priorità finanziate.
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