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Ordinanza

Ordinanza n. 352/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della Determinazione Registro Unico n. 751 del 29 ottobre 2025, resa dal Comune di Caserta, avente ad oggetto: “provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 sulla istanza di autorizzazione unica per la installazione di stazione radio base per rete telefonia mobile di Cellnex italia spa - codice impianto ce234 Caravaglios, da ubicare nel comune di Caserta alla via mascagni snc foglio n.36 particella 234”, notificata il 30 ottobre 2025 (doc. 1 - doc. 1a); - della nota prot. n. 101344 del 7 ottobre 2025, resa dal Comune di Caserta recante avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio-assenso per la installazione di stazione radio base per rete telefonia mobile di Cellnex italia spa - codice impianto ce234 Caravaglios, da ubicare nel comune di Caserta alla via mascagni snc foglio n.36 particella 234 (doc. 2); - per la parte di interesse, del “Regolamento comunale per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare con particolare riferimento alle stazioni radio base”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Caserta, non conosciuta (doc. 3) e dell'Allegato A (anch'esso non conosciuto); - ove occorra e per quanto di interesse, della Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Caserta n. 12 del 24/02/2025, recante: “Proposta di espropriazione per pubblica utilità di terreno sito in via Mascagni per la realizzazione di area verde attrezzata e spazi di aggregazione sociale” (doc. 3.a.); - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica per l'installazione di una stazione radio base

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio-assenso in relazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile. Sono stati altresì impugnati l'atto di avvio del procedimento di annullamento, il regolamento comunale in materia di impianti di telefonia cellulare e il relativo allegato, nonché, ove occorrente, una deliberazione consiliare relativa alla proposta di espropriazione di un terreno sito nella medesima via per la realizzazione di un'area verde attrezzata e spazi di aggregazione sociale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né le censure dedotte contro l'esercizio dell'autotutela.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati e non ha adottato una misura cautelare sospensiva. Ha ritenuto che, in ragione della natura delle questioni oggetto del giudizio, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza di merito è stata fissata al 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento in autotutela; l'ordinanza non ne esamina i presupposti applicativi.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione della udienza di trattazione nel merito

    Consente al giudice cautelare di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi sulla sospensione dell'efficacia dell'atto.

Massime di principio

  • Quando la natura delle questioni lo consente, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché adottare una misura cautelare sospensiva.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure né sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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