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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30296/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la determinazione del "profitto del reato" oggetto di confisca disposta dal G.i.p.: il giudice aveva quantificato il profitto sommando l'importo imponibile delle fatture fittizie e l'IVA, mentre i ricorrenti contestavano che il profitto per i delitti tributari deve essere calcolato come il vantaggio fiscale effettivamente conseguito (risparmio d'imposta) e non come semplice somma degli importi fatturati

La decisione

La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha affermato che, per i delitti tributari, il profitto corrisponde al risparmio d'imposta (per l'IVA l'ammontare dell'IVA evasa; per le imposte dirette, nel caso di società in accomandita semplice, va considerata la dichiarazione della persona fisica titolare della partecipazione e il profitto è la differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, senza tener conto dei costi fittizi). Ha quindi annullato la statuizione impugnata limitatamente alla determinazione del profitto oggetto di confisca e ha rinviato al G.i.p. per nuovo esame e per il corretto calcolo. Ha precisato che, se tale calcolo non risulti possibile con gli atti del fascicolo, il profitto andrà accertato in sede esecutiva, fermo restando l'ordine di confisca, anche per equivalente

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    prescrive la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questa norma quale applicazione della pena concordata

  • art. 110 cod. pen.

    norma sulla concorso nel reato

    i ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti tra loro nell'emissione/uso di fatture false

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (delitti tributari)

    riferimento alla fattispecie tributaria contestata; la Cassazione chiarisce che, ai sensi della giurisprudenza su tali delitti, il profitto non è l'importo della fattura ma il vantaggio fiscale conseguito

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiesta che la requisitoria sia redatta nei termini previsti dalla norma

    la requisitoria del P.M. è stata depositata ai sensi di questa disposizione

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    giurisprudenza richiamata nella sentenza

    affermazione che il profitto del reato è il vantaggio economico diretto e immediato derivante dall'illecito, ossia il risparmio di imposta nei delitti tributari

  • Sez. 3, n. 1820 del 27/11/2013 (Cleva)

    giurisprudenza richiamata nella sentenza

    precisa che, per le operazioni inesistenti, il profitto non coincide con l'importo indicato in fattura ma con il vantaggio effettivamente realizzato dall'operazione fittizia

Massime di principio

  • Per i delitti tributari il "profitto del reato" va calcolato come vantaggio fiscale effettivamente conseguito (risparmio d'imposta), non come semplice somma degli importi indicati nelle fatture
  • Quanto all'IVA il profitto corrisponde in genere all'ammontare dell'IVA effettivamente evasa
  • Per le imposte dirette, in caso di società di persone (es. accomandita semplice), il profitto va determinato considerando la dichiarazione fiscale della persona fisica socia: si prende la differenza tra imposta versata e imposta effettivamente dovuta senza tener conto dei costi fittizi indicati dalla società
  • Se il corretto calcolo del profitto non è possibile con gli atti del fascicolo, la confisca può comunque essere disposta e il valore del profitto potrà essere accertato in sede esecutiva
  • In fase di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque rispettare i criteri sostanziali di legge nella quantificazione degli accessori della pena (es. confisca)
  • Nelle contestazioni con fatture inesistenti occorre distinguere tra importo fatturato e vantaggio fiscale reale: la prima non equivale automaticamente al profitto confiscabile

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