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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 822/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, autista alle dipendenze di una società di trasporto, impugnò il licenziamento intimatogli il 9 marzo 2007 per inidoneità definitiva alle mansioni, oltre a una precedente sospensione di tre mesi disposta il 5 maggio 2006 per sospetta dipendenza alcolica. L’inidoneità era stata accertata nell’ambito di visite mediche presso le strutture sanitarie ferroviarie: a una valutazione iniziale di sospetta dipendenza alcolica era seguito un giudizio centrale che rilevava un’epatopatia di verosimile origine infettiva. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 18 novembre 2014, annullò il licenziamento, ritenne non provata l’inidoneità definitiva e condannò la datrice di lavoro a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, escludendo dolo o colpa; rigettò la domanda di garanzia contro la società ferroviaria. In appello, la Corte di Bari, con sentenza dell’11 gennaio 2018, confermò l’illegittimità del licenziamento e il rigetto della manleva, ma condannò la datrice di lavoro a pagare le retribuzioni globali di fatto maturate dall’agosto 2006 al 20 novembre 2014, i contributi previdenziali per il periodo dal licenziamento al 20 novembre 2014 e gli accessori, detratto quanto già corrisposto in esecuzione dell’ordinanza del 26 maggio 2011. La società datrice di lavoro ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 6 dell’Allegato A al D.M. n. 88 del 1999, sostenendo che, quando possibile, l’accertamento spettava alle strutture sanitarie ferroviarie e che il datore doveva attenersi al loro giudizio, senza essere tenuto a disporre ulteriori accertamenti presso il Servizio sanitario nazionale; 2) omesso esame della dedotta insussistenza di una reale discrasia tra i giudizi sanitari e della non conoscibilità della patologia da parte della datrice, circostanze invocate per escluderne la colpa; 3) violazione della stessa disciplina quanto alla domanda di manleva, sostenendo che la scelta dell’organo sanitario e l’adeguamento alle sue conclusioni fossero imposti dalla legge. Resistevano l’erede del lavoratore e la società ferroviaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che l’art. 6 dell’Allegato A al D.M. n. 88 del 1999 impone, nella fase amministrativa, il ricorso agli organi sanitari ferroviari quando ciò sia possibile; il ricorso al Servizio sanitario nazionale è previsto soltanto all’occorrenza, quando l’opzione prioritaria non sia percorribile. Il datore deve quindi adottare i provvedimenti conseguenti al giudizio sanitario secondo la procedura speciale, e non gli si può imputare una responsabilità aggravata per essersi conformato a tale accertamento senza richiedere ulteriori esami al Servizio sanitario nazionale. Gli accertamenti, tuttavia, non vincolano il giudice eventualmente adito, che può controllarne l’attendibilità. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 dell’Allegato A al D.M. n. 88 del 1999

    Il Collegio ritiene dunque sia da confermare l’approdo già raggiunto da questa Corte con la giurisprudenza citata, secondo cui gli accertamenti sanitari litigiosi avvengono in un contesto di norme speciali giustificate dalla peculiarità dell’attività dei trasporti, sono cogenti per il datore di lavoro, quanto all’organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura, nella fase amministrativa, fermo restando il carattere non vincolante di tali accertamenti per il giudice eventualmente adito.

    La disciplina vincola il datore di lavoro, nella fase amministrativa, quanto all’organo competente e alla procedura: quando possibile, l’accertamento va svolto dalle strutture sanitarie ferroviarie; il ricorso al Servizio sanitario nazionale è residuale. Il giudizio sanitario resta invece sindacabile dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’Allegato A) del D.M. n. 88 del 1999, nonchè dell’art. 6 del medesimo Allegato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme; la Corte accoglie il motivo relativo all’interpretazione dell’art. 6 dell’Allegato A al D.M. n. 88 del 1999.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Con il secondo motivo la M. s.r.l. si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La disposizione è richiamata per la censura di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte non decide nel merito tale motivo, dichiarandolo assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nell’accertamento dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di trasporto disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A al D.M. n. 88 del 1999, il datore di lavoro deve avvalersi delle strutture sanitarie ferroviarie quando ciò sia possibile; il ricorso agli organi del Servizio sanitario nazionale è consentito all’occorrenza, quando la modalità prioritaria non sia percorribile.
  • Gli accertamenti sanitari previsti dalla disciplina speciale sono cogenti per il datore di lavoro, nella fase amministrativa, quanto all’organo competente e alla procedura da seguire; il datore che adotta i provvedimenti conseguenti al giudizio sanitario senza richiedere ulteriori accertamenti al Servizio sanitario nazionale non può essere gravato, per ciò solo, di una responsabilità ulteriore rispetto al normale rischio d’impresa.
  • Il carattere cogente dell’accertamento sanitario nei confronti del datore di lavoro non lo rende vincolante per il giudice: nel giudizio sull’illegittimità del licenziamento il giudice conserva il potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti e di valutare l’effettiva sussistenza della causa giustificativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro

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