Circolare n. 22 del 21/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce risposte a numerosi quesiti interpretativi relativi ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 del D.L. n.34/2020, alle modalità di calcolo del fatturato/ricavi (in particolare per settori e fattispecie speciali), agli effetti di operazioni di riorganizzazione e trasferimento d'azienda, alle esclusioni (professionisti iscritti a casse private) e alle modalità di restituzione del contributo indebitamente percepito. Sono inoltre chiarite specifiche casistiche (APS, consorzi, agenti, autotrasportatori, agricoli agevolati, comuni con stato di emergenza, eredi, Livigno/Campione).
Ulteriori chiarimenti sulla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
Punti principali
Premessa
La circolare integra la precedente n.15/E fornendo risposte a quesiti regionali e operativi sulla disciplina del contributo a fondo perduto introdotto dall'art.25 del D.L. n.34/2020.
Società in liquidazione volontaria
Escluse se la liquidazione era già avviata al 31/01/2020; ammesse se la liquidazione è iniziata successivamente. Per i ricavi si fa riferimento al periodo d'imposta precedente (2019) e valgono le regole di calcolo della riduzione del fatturato.
Inizio attività dal 1° gennaio 2019
Hanno diritto al contributo i soggetti la cui partita IVA risulta aperta a partire dal 1/1/2019 (data ufficiale di apertura ai sensi del DPR n.633/1972), indipendentemente dalla data effettiva di esercizio.
Nuova attività dopo il 1° gennaio 2019 in presenza di altre attività
Per contribuenti con più attività si considera il contribuente nel suo complesso: per soglia ricavi e calcolo del calo fatturato si sommano ricavi/fatturati delle attività ammesse al contributo.
Esercenti arti e professioni e sovrapposizioni con indennità
I professionisti inclusi nel comma 1 possono accedere salvo le esclusioni esplicite del comma 2; i soggetti ricompresi negli articoli 27 e 38 del D.L. n.18/2020 (o iscritti a casse private) sono esclusi dal contributo anche se non hanno materialmente percepito l'indennità.
Associazioni di promozione sociale (APS) e enti non commerciali
Possono accedere in relazione alla componente commerciale; si considerano ai fini IRES i soli ricavi commerciali rilevanti fiscalmente (esclusi proventi non commerciali). Esempio numerico per determinazione dell'importo.
Consorzi tra imprese e duplicazione del beneficio
I consorzi che ribaltano costi/proventi alle consorziate non possono accedere per evitare duplicazioni; le imprese consorziate possono invece eventualmente fruire del contributo se cumuliscono i requisiti.
Fatturato pari a zero in aprile 2019 e 2020
Soggetti con fatturato zero in entrambi i mesi non soddisfano il requisito del calo e quindi non sono ammessi, salvo che abbiano iniziato l'attività dal 1/1/2019 o rientrino nelle eccezioni per comuni in stato di emergenza.
Impresa in difficoltà (normativa UE)
Richiamata la comunicazione CE del 29/06/2020: gli aiuti possono essere concessi anche a micro/piccole imprese risultate in difficoltà al 31/12/2019 purché non siano in procedure concorsuali né abbiano aiuti di salvataggio/ristrutturazione non rimborsati.
Agenti e rappresentanti di commercio
Gli agenti iscritti sia alla Gestione commercianti INPS sia alla Fondazione Enasarco possono fruire del contributo per il reddito d'impresa; alcune componenti (es. indennità di fine mandato riferite ad attività non ammesse) non concorrono al calcolo del fatturato ammissibile.
Determinazione del calo di fatturato (edilizia, SAL, fatture differite)
Per il calcolo si considerano le operazioni 'effettuate' nel mese di aprile (data di effettuazione ai sensi del DPR n.633/1972 e norme sull'appalto); incluse fatture con data operazione in aprile e fatture differite emesse a maggio per operazioni di aprile.
Disallineamenti tra fatture e ricavi
Per la soglia ricavi si usano regole fiscali (art.85 TUIR ecc.); per il calo del fatturato si considerano tutte le fatture attive (al netto IVA) con data operazione ad aprile purché rappresentino ricavi rilevanti ai sensi del TUIR.
Operazioni interne e casi speciali (autotrasportatori, fuori campo IVA, anticipi)
Operazioni tra attività separate interne e fatture riepilogative trimestrali sono considerate se riferite ad aprile; le fatture emesse spontaneamente per operazioni fuori campo o gli anticipi vanno trattati secondo il momento di effettuazione e le regole di rilevanza dei ricavi.
Riorganizzazioni, cessioni, donazioni, affitti d'azienda e soggetti aventi causa
Per i soggetti 'aventi causa' si considerano i valori riferibili all'azienda/ramo oggetto di trasferimento; in scissione si determinano requisiti riferiti al ramo assegnato; donazioni/affitti e subentri si valutano analogamente; se il dante causa è costituito dopo 1/1/2019 valgono esenzioni particolari.
Comuni con stato di emergenza (sisma, eventi meteorologici)
I soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da calamità il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31/01/2020 possono ottenere il contributo anche senza la prova del calo di fatturato, previo rispetto delle condizioni e della lista indicativa di comuni.
Modalità di restituzione e rinunce
Se il contributo è percepito indebitamente va restituito tramite modalità indicate nel provv. 10/06/2020; sanzioni ridotte o assenti se il contribuente rinuncia o corregge prima dell'accredito o dimostra che l'errore è emerso prima della ricevuta di accoglimento; codici tributo per F24 ELIDE sono stati istituiti (ris.37/E/2020).
Altre casistiche operative (Livigno/Campione, eredi, attività cessata)
Soggetti localizzati a Livigno e Campione d'Italia possono accedere pur non essendo titolari di partita IVA; eredi che proseguono l'attività (anche in forma di società di fatto) possono presentare istanza; attività cessata alla data di presentazione (partita IVA cessata) esclude il beneficio.
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