Circolare n. 18 del 3/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce beneficiari, requisiti, modalità di accesso e funzionamento del credito d'imposta per vacanze (luglio-dicembre 2020). Definisce soggetti ammessi, strutture ricettive abilitate, importi spettanti in base alla composizione del nucleo ISEE, modalità di applicazione dello sconto tramite codice univoco/QR generato dall'app IO e rimborso del fornitore tramite credito d'imposta compensabile o cedibile. Fornisce regole operative, documentazione richiesta e poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Primi chiarimenti sulla fruizione del Credito d'imposta Vacanze di cui all'art. 176 del DL 19 maggio 2020, n. 34
Punti principali
Beneficiari
Nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile una sola volta per nucleo e da un solo componente, secondo la composizione risultante dalla DSU.
Strutture e requisiti fornitori
Possono applicare lo sconto imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast in possesso dei titoli richiesti dalla normativa nazionale o regionale; esempi riconducibili alla sezione ATECO 55. Il fornitore deve dichiarare il possesso dei requisiti nella procedura web dell'Agenzia.
Periodo e ambito di applicazione
Il bonus vale per soggiorni con almeno un giorno nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2020. Spetta per un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato al singolo fornitore.
Modalità di accesso e codice univoco
La richiesta è presentata tramite l'app IO con identità SPID o CIE; INPS verifica i requisiti. In caso positivo l'app genera l'importo massimo, la quota sconto/detrazione e un codice univoco o QR-code necessario per ottenere lo sconto dal fornitore.
Misura del credito e ripartizione
Massimali: 500 euro per nucleo con 3 o più persone, 300 euro per 2 persone, 150 euro per 1 persona. Fruizione: 80% come sconto immediato dal fornitore, 20% come detrazione in dichiarazione dei redditi per il 2020.
Documentazione e pagamento
Il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale/scontrino/ricevuta con indicazione del codice fiscale dell'intestatario. Il credito non può essere frazionato tra più fornitori e non è rimborsabile in caso di mancata fruizione.
Limitazioni su intermediari e piattaforme
Il pagamento non può avvenire tramite piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Se l'agenzia interviene, deve comunicare il codice univoco, il codice fiscale e l'importo al fornitore e seguire la procedura; il documento deve essere emesso in nome e per conto del fornitore.
Rimborso al fornitore e utilizzo del credito
Lo sconto applicato è rimborsato al fornitore tramite un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione via F24 (codice tributo 6915) o cedibile, anche a istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Casi particolari e compatibilità
Anche contribuenti in regime forfettario possono usufruire dello sconto; per soggetti non obbligati alla fattura elettronica sono ammessi documenti non elettronici. Se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico, la detrazione compete solo se il soggetto appartiene al medesimo nucleo ISEE. In caso di acconto e saldo, il credito può essere applicato solo una volta su uno dei pagamenti.
Controlli, responsabilità e recupero
L'Agenzia delle Entrate verificherà requisiti e corretto utilizzo; in caso di utilizzo irregolare si procede al recupero del credito indebitamente fruito, con interessi e sanzioni. Fornitore e cessionari rispondono per l'utilizzo eccedente rispetto allo sconto applicato.
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