Circolare n. 20 del 10/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sui crediti d'imposta introdotti dagli articoli 120 e 125 del decreto "Rilancio": il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120) e quello per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125). Definisce i soggetti beneficiari, le tipologie di spese agevolabili, i limiti e le modalità di calcolo, le modalità e i termini di utilizzo (compensazione, cessione, indicazioni in dichiarazione), i criteri di imputazione contabile e la rilevanza fiscale, nonché i presidi documentali e i vincoli comunitari applicabili.
Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Punti principali
Ambito soggettivo - articolo 120
Credito rivolto a soggetti che esercitano attività in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema) e ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal regime fiscale applicato.
Ambito soggettivo - articolo 125
Credito rivolto a imprese, professionisti, enti non commerciali, enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti; senza esclusione per regime fiscale e comprensivo anche di attività non commerciali svolte dagli enti beneficiari.
Spese agevolabili - articolo 120
Interventi edilizi funzionali alla riapertura (spogliatoi, mense, spazi comuni), arredi di sicurezza e investimenti innovativi (software, sistemi per smart working, termoscanner) necessari per rispettare prescrizioni sanitarie e linee guida per la riapertura.
Spese agevolabili - articolo 125
Sanificazione di ambienti e strumenti e acquisto di DPI e altri dispositivi (mascherine, guanti, visiere, termometri, termoscanner, tappeti/vaschette decontaminanti, barriere protettive, prodotti detergenti/disinfettanti), incluse eventuali spese di installazione e sanificazione in economia se documentata.
Misura e limiti
Entrambi i crediti spettano al 60% delle spese ammissibili nel 2020. Art.120: limite spese ammissibili 80.000 euro (credito massimo 48.000 euro). Art.125: credito massimo 60.000 euro per beneficiario (corrisponde al 60% di spese fino a 100.000 euro); limite di dotazione complessiva di 200 milioni per il 2020.
Imputazione temporale e criteri contabili
Spese considerate se sostenute nel 2020. Per soggetti in contabilità semplificata e professionisti criterio di cassa (data effettivo pagamento); per contabilità ordinaria criterio di competenza (periodo imposta 31/12/2020). IVA indetraibile e oneri capitalizzabili rilevano ai fini del calcolo.
Modalità di utilizzo e cessione
Art.120: utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 o cedibile (anche a istituti finanziari) entro il 31/12/2021; utilizzo e cessioni possibili solo dopo il sostenimento delle spese e a decorrere dal 1/1/2021. Art.125: utilizzabile in compensazione tramite F24, in dichiarazione nel periodo di sostenimento della spesa o cedibile (anche parzialmente) entro il 31/12/2021; eventuale credito residuo può essere riportato ma non rimborsato.
Rilevanza fiscale
Art.125: il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; questo comporta anche effetti su rapporti di deducibilità (interessi passivi e componenti negativi). Art.120: il credito concorre alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole fiscali.
Requisiti, documentazione e controlli
Per DPI e dispositivi che richiedono conformità è necessaria documentazione attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza UE. Sanificazioni devono essere documentate (certificazioni, protocolli) e, se eseguite in economia, il costo deve essere documentato e congruo rispetto al mercato.
Vincoli comunitari
L'art.120 è soggetto al rispetto delle condizioni e dei limiti del Quadro temporaneo della Commissione UE per gli aiuti di Stato (Comunicazione C(2020)1863); cumulo con altre misure soggetto alle regole di cumulo previste.
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