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Circolare

Circolare n. 21 del 17/07/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il regime opzionale previsto dall'art. 24-ter TUIR: i non residenti titolari di pensioni erogate da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfettaria del 7% sui redditi esteri per un periodo massimo di 10 anni. Vengono definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di esercizio dell'opzione, le esclusioni volontarie di singoli Stati, gli effetti fiscali e amministrativi (compresi esoneri e sanzioni), nonché le regole in caso di revoca, decadenza, decesso e fuoriuscita dal regime.

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la residenza fiscale nei comuni del Mezzogiorno (art. 24-ter TUIR)

Punti principali

Ambito soggettivo di applicazione

Possono optare i non residenti titolari di redditi da pensione erogati esclusivamente da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno indicati (regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione ≤20.000 o in specifici comuni sisma ≤3.000. Occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 5 periodi d'imposta precedenti; rileva l'iscrizione anagrafica e sono richiesti accordi di cooperazione amministrativa con lo Stato di provenienza.

Ambito oggettivo di applicazione

L'opzione riguarda i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero (secondo i criteri 'a specchio' dell'art. 165 e 23 TUIR). Restano esclusi e tassati secondo le regole ordinarie i redditi prodotti in Italia e i redditi esteri espressamente esclusi dall'opzione.

Esercizio ed efficacia dell'opzione

L'opzione va manifestata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento di residenza ed è efficace da tale periodo. Può essere esercitata anche con dichiarazione tardiva entro 90 giorni o sanata con remissione in bonis (con versamento e pagamento di 250 euro) se rispettati i requisiti sostanziali.

Esclusione di uno o più Stati esteri

Il contribuente può escludere dall'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati/territori, indicando i Paesi al momento dell'opzione o successivamente. L'esclusione riguarda tutti i redditi prodotti nel Paese scelto ed è irrevocabile se non per ampliamento del novero di Stati esclusi. I redditi esclusi sono assoggettati al regime ordinario con eventuale credito d'imposta secondo le convenzioni.

Aliquota e modalità di versamento

L'imposta sostitutiva è del 7% forfettario sui redditi esteri inclusi e va versata in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo IRPEF; è istituito il codice tributo 1899 per il pagamento tramite F24. L'imposta sostitutiva esaurisce l'obbligazione tributaria italiana sui redditi esteri inclusi.

Effetti su ritenute e doppia imposizione

Le ritenute già operate nello stesso anno di trasferimento possono essere compensate o chieste a rimborso. Chi opta può rilasciare dichiarazione agli intermediari esteri per evitare ulteriori ritenute. Il credito d'imposta non spetta sui redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Esoneri amministrativi e imposte patrimoniali estere

Per i periodi di validità dell'opzione il beneficiario è esonerato dall'obbligo di monitoraggio fiscale (RW) e dall'IVIE e IVAFE per attività e immobili detenuti all'estero relative alle giurisdizioni incluse nell'opzione. Se si escludono Paesi dall'opzione, gli adempimenti e imposte valgono per quelle giurisdizioni.

Durata del regime

Il regime è valido per un massimo di 10 anni: anno di trasferimento più ulteriori 9 periodi d'imposta. Non è rinnovabile al termine del periodo massimo.

Revoca dell'opzione

L'opzione è liberamente revocabile dal contribuente tramite dichiarazione relativa all'ultimo periodo di validità dell'opzione; la revoca opera per il periodo successivo e non annulla gli effetti già prodotti.

Cessazione e decadenza dal regime

Gli effetti cessano ex tunc in caso di accertata insussistenza dei requisiti (imposte ordinarie dovute con interessi e sanzioni). Se i requisiti vengono meno successivamente, la decadenza opera dal periodo d'imposta in cui è venuto meno il requisito; l'omesso o parziale versamento dell'imposta può provocare la cessazione se non sanato nei termini previsti.

Ipotesi di decesso

In caso di decesso gli eredi devono presentare le dichiarazioni e possono versare l'imposta sostitutiva per conto del de cuius per mantenere il regime relativamente all'annualità interessata; i termini sono prorogati secondo le norme ordinarie per i deceduti.

Effetti della fuoriuscita definitiva

La cessazione, revoca o decadenza impedisce una nuova opzione: il soggetto residente resterà soggetto a tassazione ordinaria su tutti i redditi durante la sua permanenza fiscale in Italia.

Finalità e destinazione delle risorse

Scopo della norma è attrarre persone con risorse finanziarie nei comuni del Mezzogiorno indicati; le risorse dell'imposta sostitutiva sono destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del Sud per ricerca e progetti innovativi.

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