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Circolare

Circolare n. 17 del 22/06/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di notificare un invito a comparire per il contraddittorio prima di emettere avvisi di accertamento (art. 5-ter), l'ambito di applicazione, le esclusioni, l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di mancata adesione, la proroga automatica dei termini di decadenza e le regole di entrata in vigore (applicazione agli atti dal 1° luglio 2020). Sono inoltre indicate le ipotesi di urgenza e fondato pericolo per la riscossione che legittimano l'emissione dell'atto senza invito e le conseguenze in sede contenziosa.

Obbligo di invito al contraddittorio e chiarimenti sull'art. 4-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (art. 5-ter d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

Punti principali

Premessa e finalità

Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione per garantire il confronto preventivo tra ufficio e contribuente, migliorare la qualità dell'accertamento e prevenire il contenzioso. La partecipazione del contribuente non è obbligatoria.

Ambito di applicazione

L'invito obbligatorio si applica agli accertamenti relativi a imposte dirette, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA; va valutato caso per caso in fase istruttoria.

Esclusioni

Non obbligatorio se è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni dagli organi di controllo; esclusione per taluni avvisi di accertamento o rettifica parziale (art. 41-bis DPR 600 e art. 54, co. 3-4 DPR 633) e per altre forme di partecipazione preventiva disciplinate dalla normativa.

Casi di urgenza e pericolo per la riscossione

In casi di particolare urgenza o fondato pericolo per la riscossione l'ufficio può notificare l'avviso senza invito; le ragioni devono essere specificamente motivate per resistere a eventuali contestazioni.

Obbligo di motivazione rafforzata

Se il contribuente non aderisce, l'avviso di accertamento deve riportare in modo specifico i chiarimenti e i documenti prodotti durante il contraddittorio e motivare il loro mancato accoglimento; la motivazione deve render conto dell'iter valutativo.

Proroga dei termini di decadenza

Se tra la data di comparizione indicata nell'invito e la data di decadenza dell'attività di controllo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notifica dell'atto è automaticamente prorogato di 120 giorni; la proroga opera anche per inviti facoltativi.

Avviso preceduto da invito e limiti all'istanza del contribuente

Se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito a comparire (art. 5 o 5-ter), il contribuente non può attivare il procedimento di adesione ai sensi dell'art. 6 presentando istanza dopo la notifica dell'avviso.

Effetti e validità degli atti; entrata in vigore

La mancata attivazione dell'invito può comportare l'invalidità dell'avviso se, con l'impugnazione, il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Le disposizioni si applicano agli avvisi emessi dal 1° luglio 2020; inviti o contraddittori svolti anteriormente a tale data sono efficaci ai fini della regolarità degli avvisi successivi.

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