Circolare n. 23 del 29/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione esclude la possibilità di riqualificare, ai fini dell'art. 67 TUIR, la cessione di un edificio come cessione di terreno edificabile anche quando l'immobile sia destinato a demolizione e ricostruzione o ricada in piani di recupero. Ne consegue il superamento delle indicazioni amministrative anteriori (es. ris. 395/E/2008) che permettevano tale riqualificazione; le Direzioni regionali sono incaricate di far rispettare il nuovo indirizzo operativo.
Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire» - Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR
Punti principali
Quadro normativo
L'art. 67, comma 1, lett. b) TUIR distingue le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e quelle derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, con regimi fiscali differenti.
Pratica amministrativa precedente
Con la risoluzione 395/E/2008 l'Amministrazione aveva ritenuto che fabbricati ricadenti in piani di recupero o destinati a demolizione potessero essere trattati come terreni edificabili e tassati indipendentemente dal periodo di possesso.
Criteri adottati dall'Amministrazione per la riqualificazione
L'Amministrazione motivava la riqualificazione sulla base di elementi contrattuali e fattuali (es. permessi di demolizione/ricostruzione, piano di recupero, prezzo di cessione coerente con aree edificabili) ritenendo prevalente l'effettivo oggetto economico dell'operazione.
Orientamento della Corte di cassazione
La giurisprudenza di legittimità (tra cui sentenza n. 5088/2019) afferma che la cessione di un edificio non può essere ricondotta a cessione di area edificabile: distinzione edificato/non edificato è alternativa esclusiva e la pattuizione di demolire/ricostruire non giustifica la riqualificazione.
Conseguenze operative
Alla luce dei principi consolidati in Cassazione, le indicazioni della ris. 395/E/2008 e le pretese amministrative contrarie devono considerarsi superate; l'Amministrazione non deve più riqualificare le cessioni di edifici come cessioni di terreni edificabili.
Istruzione alle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le Direzioni provinciali e gli Uffici dipendenti adottino e rispettino il nuovo indirizzo interpretativo e operativo contenuto nella circolare.
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