Sentenza del 18/05/2021 n. 4291 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo notificato il 6 luglio 2015 e dell'avviso di accertamento richiamato (IRPEF e IRAP per il 2009). Il contribuente contestava in via preliminare di aver avuto il primo contatto con la pretesa tributaria tramite il preavviso di fermo, poiché l'avviso di accertamento non gli sarebbe mai stato validamente notificato; aveva inoltre proposto querela di falso sulla relata di notifica, sostenendo la non autenticità della firma del notificatore. L'Ufficio aveva invece documentato una presunta notifica effettuata il 27/11/2014. Il tema centrale è quindi l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo e le conseguenze sulla decadenza dell'azione amministrativa.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del contribuente. È stata prodotta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato non autografa la firma in calce alla relata di notificazione dell'avviso di accertamento; per effetto di tale pronuncia la notifica è stata ritenuta inesistente e quindi priva di effetti giuridici. Ne consegue la nullità del preavviso di fermo per inesistenza dell'atto presupposto e la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della pretesa tributaria ex art. 43 DPR n.600/1973 (termine decadenziale scaduto il 31.12.2014). La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso del contribuente integralmente accolto, gli atti impugnati annullati e gli uffici condannati al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la sospensione del processo tributario quando sia pendente un giudizio relativo all'autenticità o validità dell'atto; la Commissione osserva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa dell'esito della querela di falso.
art. 43 DPR n. 600/1973
Fissa il termine di decadenza per l'accertamento fiscale (alla data dei fatti, il termine terminava il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione). La Corte ha ritenuto che, in assenza di valida notifica, l'Amministrazione abbia perduto il potere di accertare una volta decorso tale termine.
art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo)
Valutata e respinta in via teorica: anche se si volesse applicare la sanatoria per 'raggiungimento dello scopo' a notifiche viziate, la sanatoria sarebbe possibile solo se l'atto sanante fosse intervenuto entro i termini utili; nel caso di specie la presunta sanatoria sarebbe avvenuta con la notifica del preavviso di fermo (6/7/2015), già oltre il termine decadenziale, per cui non può operare a favore dell'Amministrazione.
art. 27 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in ordine all'organizzazione dell'udienza (richiami procedurali per la fissazione dell'udienza in periodo emergenziale); non rilevante ai fini della decisione di merito.
Massime di principio
- Se una relata di notifica è dichiarata non autografa con sentenza passata in giudicato, la notifica è inesistente e l'atto impositivo privo di effetti giuridici.
- L'inesistenza della notifica impedisce all'Amministrazione di far decorrere i termini utili per l'accertamento: se il termine decadenziale è già spirato al momento di qualsiasi atto successivo, la pretesa tributaria si estingue per decadenza.
- La possibilità di sanare una notificazione viziata (art. 156 c.p.c. o 'raggiungimento dello scopo') non può operare per ricreare poteri già estinti per decadenza; la sanatoria opera solo se l'atto idoneo a raggiungere lo scopo interviene entro i termini di legge.
- Quando è pendente una querela di falso o altra causa diretta a sindacare l'autenticità di una notificazione, il giudice tributario dovrebbe valutare la sospensione del processo ex art. 39 D.Lgs. 546/1992, perché l'esito del procedimento può essere determinante per la decisione sulla validità dell'atto fiscale.
- In caso di contrasto documentale sulla notifica, è strategico per il contribuente proporre querela di falso o altri mezzi di prova sull'autenticità della relata; una pronuncia favorevole può determinare l'annullamento automatico degli atti conseguenti (es. preavviso di fermo).
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