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Interpello

Risposta n. 153 del 22/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, tali crediti non sono assoggettati né al limite speciale di 250.000 euro, espressamente escluso dalla legge n. 220/2016, né al limite generale di 700.000 euro, perché si tratterebbe di crediti d’imposta di natura sovvenzionale finanziati da un apposito fondo pubblico.

Applicazione del limite generale alla compensazione per i crediti cinema per investimenti e programmazione

Il quesito

La società istante chiede se i crediti d’imposta per "credito investimenti" e "credito programmazione" previsti dalla legge n. 220/2016 siano soggetti o meno al limite generale annuo di compensazione di 700.000 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che i crediti cinema in questione siano compensabili senza applicazione del limite generale di 700.000 euro, poiché hanno natura sovvenzionale e sono finanziati dal Fondo per il cinema e l’audiovisivo; resta applicabile il solo limite delle risorse stanziate nel fondo, oltre all’assenza del limite speciale di 250.000 euro.

Crediti d’imposta per il settore cinematografico e limite alla compensazione

L’interpello riguarda la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta introdotti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 per il settore cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento al credito per gli investimenti e al credito per la programmazione. La questione centrale è se tali crediti siano soggetti al limite generale annuale di compensazione.

Fattispecie e contesto normativo

La società istante opera nella gestione di sale cinematografiche e aveva già beneficiato del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, applicabile fino al 31 dicembre 2016. In relazione a quel previgente credito, la compensazione era assoggettata sia al limite generale sia al limite speciale di 250.000 euro.

Con la legge n. 220 del 2016, che ha rimodulato la disciplina dei crediti d’imposta del settore cinematografico e audiovisivo, l’articolo 20 del d.lgs. n. 60 del 1999 è stato abrogato e, dal 1° gennaio 2017, sono stati introdotti nuovi crediti d’imposta, tra cui:

  • il credito per le imprese dell’esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, disciplinato dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016;
  • il credito per il potenziamento dell’offerta cinematografica, disciplinato dall’articolo 18, comma 1.

La disciplina prevede inoltre che tali crediti siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che non si applichi il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, per il "credito investimenti" e per il "credito programmazione", continui a operare il limite generale annuale alla compensazione di 700.000 euro previsto dalla normativa sui crediti compensabili.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che i crediti in esame non siano soggetti al limite speciale di 250.000 euro, poiché escluso espressamente dalla legge n. 220 del 2016, né al limite generale di 700.000 euro.

A sostegno della propria tesi, la società osserva che il limite generale non dovrebbe operare per i crediti d’imposta cosiddetti "sovvenzionali", cioè quelli assistiti da un apposito fondo di finanziamento. Richiama, a tal fine, la circolare n. 219 del 18 settembre 1998, secondo cui il limite serve a garantire il rispetto degli stanziamenti di bilancio; esigenza che verrebbe meno quando il credito è coperto da un fondo specificamente destinato a finanziarlo.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa della materia:

  • l’articolo 20 del d.lgs. n. 60 del 1999 riconosceva un credito d’imposta agli esercenti sale cinematografiche, disciplinato dal decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310;
  • la legge n. 220 del 2016 ha introdotto nuovi crediti d’imposta per il settore, prevedendo l’utilizzo esclusivo in compensazione, l’esclusione del limite speciale di cui alla legge n. 244 del 2007 e un sistema attuativo affidato a decreti interministeriali;
  • il decreto interministeriale 15 marzo 2018 ha stabilito che i crediti sono utilizzabili in compensazione dal giorno 10 del mese successivo alla maturazione del diritto, a condizione del rispetto delle procedure previste, e che l’importo compensato non può eccedere quello concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero competente.

L’Agenzia richiama inoltre la disciplina generale della compensazione e i precedenti di prassi:

  • la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008;
  • la circolare n. 219 del 18 settembre 1998;
  • la risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999.

Da tali fonti emerge il principio secondo cui il limite generale alla compensazione non riguarda i crediti d’imposta derivanti da discipline agevolative sovvenzionali, cioè da contributi pubblici erogati sotto forma di crediti compensabili, finanziati da appositi stanziamenti.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta in esame abbiano natura sovvenzionale, in quanto la legge n. 220 del 2016 ha istituito un apposito Fondo per il cinema e l’audiovisivo, destinato a finanziare gli interventi previsti dalla disciplina.

Di conseguenza, i crediti d’imposta per investimenti e programmazione:

  • non sono soggetti al limite speciale di 250.000 euro, espressamente escluso dalla legge;
  • possono essere compensati anche oltre il limite generale annuo di 700.000 euro;
  • restano comunque soggetti al limite delle risorse effettivamente stanziate nel Fondo.

Conclusioni operative

Per l’Agenzia, dunque, i "crediti cinema" disciplinati dagli articoli 17 e 18 della legge n. 220 del 2016 costituiscono strumenti di agevolazione sovvenzionale e non subiscono il vincolo del limite generale annuale alla compensazione. La fruizione resta condizionata al rispetto delle procedure attuative, dei requisiti formali e dell’ammontare concesso dall’amministrazione competente.

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