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Interpello

Risposta n. 152 del 22/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, i crediti cinema non sono soggetti né al limite speciale di 250.000 euro né al limite generale di 700.000 euro, perché si tratta di agevolazioni sovvenzionali finanziate da un fondo dedicato e, quindi, il limite generale non opererebbe in assenza di un’espressa previsione normativa.

Applicazione del limite generale di compensazione ai crediti d’imposta cinema per investimenti e programmazione

Il quesito

La società esercenti sale cinematografiche chiede se i crediti d’imposta "investimenti" e "programmazione" previsti dalla legge n. 220/2016 siano compensabili senza applicazione del limite generale annuale di 700.000 euro ex articolo 25 del d.lgs. n. 241/1997, oltre all’esclusione già prevista del limite speciale di 250.000 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i crediti cinema siano utilizzabili in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 e non siano soggetti al limite speciale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007; inoltre, trattandosi di crediti sovvenzionali finanziati dal Fondo per il cinema e l’audiovisivo, possono essere compensati anche oltre il limite generale annuale, restando nei limiti delle risorse stanziate nel fondo.

Crediti d’imposta "cinema" e limiti alla compensazione

L’interpello riguarda la disciplina di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta previsti per il settore cinematografico dalla legge n. 220 del 14 novembre 2016, con particolare riferimento al credito per gli investimenti delle imprese di esercizio cinematografico e al credito per il potenziamento dell’offerta cinematografica. La questione è se tali agevolazioni siano assoggettate o meno al limite generale annuale di compensazione.

Fattispecie e contesto

La società istante opera nella gestione di sale cinematografiche e aveva già fruito, fino al 31 dicembre 2016, del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999 per gli esercenti di sale cinematografiche. Tale credito, all’epoca, era utilizzabile in compensazione con applicazione congiunta:

  • del limite generale di 700.000 euro;
  • del limite speciale di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Con la legge n. 220/2016, che ha ridisegnato l’intera materia dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, l’articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999 è stato abrogato e sono stati introdotti, dal 1° gennaio 2017, nuovi crediti d’imposta, tra cui:

  • il credito per le imprese dell’esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, disciplinato dall’articolo 17, comma 1;
  • il credito per il potenziamento dell’offerta cinematografica, disciplinato dall’articolo 18, comma 1.

L’istante richiama anche il decreto ministeriale 15 marzo 2018, che ha previsto limiti massimi annuali di fruizione:

  • 2.000.000 euro per il credito investimenti, per ciascuna impresa o gruppo di imprese;
  • 4.000.000 euro per il credito programmazione.

Quesito del contribuente

La società chiede se, per la fruizione dei due crediti d’imposta, non si applichi il limite generale annuale alla compensazione previsto dall’articolo 25 del d.lgs. n. 241/1997, oltre al già escluso limite speciale di 250.000 euro.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che i crediti in esame non debbano essere sottoposti né al limite speciale né al limite generale di compensazione. La tesi si fonda sulla natura sovvenzionale dei crediti, che sarebbero strumenti di erogazione di contributi pubblici già finanziati da uno specifico fondo, con importo globalmente predeterminato. Richiamando la circolare n. 219 del 18 settembre 1998, l’istante sostiene che il limite generale serva a tutelare i vincoli di bilancio sui capitoli di spesa, tutela che verrebbe meno quando il beneficio è coperto da un fondo apposito.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo rilevante:

  • l’articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche un credito d’imposta disciplinato dal decreto interministeriale n. 310/2000;
  • la legge n. 220/2016 ha introdotto nuovi crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo;
  • l’articolo 21, comma 2, prevede che tali crediti siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997;
  • l’articolo 21, comma 3, esclude espressamente l’applicazione del limite speciale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007;
  • l’articolo 21, comma 5, demanda ai decreti attuativi la definizione dei limiti di importo, delle aliquote, delle condizioni e delle modalità applicative, nel rispetto dell’importo complessivamente stanziato;
  • l’articolo 39 abroga l’articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999 dal 1° gennaio 2017;
  • l’articolo 40 contiene una disciplina transitoria;
  • il decreto interministeriale 15 marzo 2018 stabilisce che i crediti sono utilizzabili in compensazione dal giorno 10 del mese successivo alla maturazione del diritto, previa osservanza delle procedure e tramite F24 telematico, e che l’importo compensato non può eccedere quello concesso dalla Direzione Generale Cinema.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che i crediti in esame, da indicare nel quadro RU, sono effettivamente utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 e non sono soggetti al limite speciale di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Quanto al limite generale di 700.000 euro, l’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000, che ha sostituito il previgente articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, nonché i precedenti di prassi e di interpretazione già espressi per crediti analoghi. In particolare, viene richiamata la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 e la circolare n. 219 del 18 settembre 1998, dalle quali emerge che il limite generale non si applica ai crediti d’imposta derivanti da discipline agevolative sovvenzionali, cioè a benefici pubblici già predeterminati e finanziati con apposite risorse di spesa.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, anche i crediti d’imposta del settore cinematografico oggetto dell’interpello hanno natura sovvenzionale, poiché finanziati dal Fondo per il cinema e l’audiovisivo istituito dall’articolo 13 della legge n. 220/2016. Ne consegue che essi possono essere compensati anche oltre il limite generale di 700.000 euro annui, restando comunque soggetti al limite delle risorse stanziate nel fondo e alle specifiche regole attuative previste dalla normativa di settore.

Conclusioni operative

In sintesi, per il credito investimenti e per il credito programmazione:

  • non si applica il limite speciale di 250.000 euro;
  • non si applica il limite generale di 700.000 euro annui alla compensazione;
  • resta fermo il rispetto dei limiti di importo e delle procedure previste dalla normativa attuativa e delle risorse complessivamente stanziate nel Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

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