Risposta n. 154 del 22/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, avendo versato entro il 7 dicembre 2018 quanto dovuto per la rottamazione-bis, la definizione delle controversie sarebbe ammessa in base all'articolo 6, comma 7, del DL n. 119/2018.
Definizione agevolata delle controversie tributarie in presenza di carichi già oggetto di rottamazione-bis non conclusa
Il quesito
L'istante chiede se possa definire agevolmente, ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119/2018, le liti pendenti in Cassazione relative a due avvisi di accertamento, nonostante le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio siano state incluse in una precedente procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-bis) ancora non conclusa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama l'articolo 6 del DL n. 119/2018 e la circolare n. 6/E del 2019: la definizione della lite è subordinata al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme residue dovute per la precedente definizione dei carichi; se tale versamento è avvenuto, la controversia può essere definita. Inoltre, una volta perfezionata la definizione della lite, i ruoli interessati non vanno più inclusi nella rottamazione e le somme già pagate per la definizione dei carichi si scomputano dall'importo dovuto per la lite.
Definizione agevolata delle controversie tributarie e rapporto con la rottamazione-bis
L'interpello riguarda il coordinamento tra la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e la precedente definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (cd. rottamazione-bis).
L'istante riferisce di aver ricevuto due avvisi di accertamento relativi a redditi di lavoro autonomo, con recupero di Irpef, IVA, addizionali, interessi e sanzioni. Gli avvisi sono stati impugnati, la pretesa è stata parzialmente annullata nei gradi di merito e, per il residuo, sono stati proposti ricorsi in Cassazione, ancora pendenti alla data dell'istanza.
Fattispecie concreta
Secondo quanto esposto, la parte residua della pretesa, per i periodi d'imposta indicati nell'interpello, è stata iscritta a ruolo ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente notifica di cartella di pagamento.
In relazione a tale cartella, l'istante aveva presentato domanda di adesione alla rottamazione-bis. Egli rappresenta di aver regolarmente versato entro il 7 dicembre 2018 quanto dovuto ai sensi dell'articolo 3, comma 21, del DL n. 119/2018 e di essere in attesa del piano di pagamento delle rate residue, da corrispondere con il differimento previsto dalla norma.
Quesito del contribuente
L'istante chiede se, in questa situazione, sia possibile definire in via agevolata le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119/2018, pur essendo le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio già oggetto di una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione non ancora conclusa.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene che, avendo effettuato nei termini il pagamento dovuto entro il 7 dicembre 2018, sia possibile procedere alla definizione agevolata delle liti. A suo avviso, la formulazione dell'articolo 6, comma 7, del DL n. 119/2018 consente infatti di definire le controversie relative agli atti impositivi che hanno generato le iscrizioni a ruolo, anche se per tali somme è stata già presentata domanda di definizione agevolata dei carichi.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 6, comma 1, del DL n. 119/2018, secondo cui possono essere definite, su domanda del soggetto legittimato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Richiama poi il comma 7 del medesimo articolo, che prevede un vincolo specifico nei casi in cui le somme interessate dalla lite siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DL n. 148/2017: in tali casi, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme previste dall'articolo 3, comma 21, del DL n. 119/2018.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia afferma che il caso è già stato chiarito dalla circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, paragrafo 6. In particolare, viene ribadito che il perfezionamento della definizione della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la precedente rottamazione-bis, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall'articolo 3, comma 21, del DL n. 119/2018.
Ne consegue che, se l'istante ha effettivamente effettuato tale versamento entro il termine indicato, la lite può essere definita ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119/2018. L'Agenzia precisa però che la verifica di tale circostanza non è possibile in sede di interpello.
Effetti sul rapporto tra le due definizioni
L'Agenzia richiama inoltre la circolare n. 6/E del 2019 per chiarire che la definizione delle liti, prevedendo il pagamento di percentuali riferite alle sole imposte o alle sole sanzioni, assorbe le residue somme ancora dovute per la definizione agevolata del carico. Da ciò deriva una sostanziale rinuncia alla rottamazione dei carichi interessati.
Per le medesime ragioni, una volta perfezionata la definizione della lite, gli eventuali ruoli del contenzioso oggetto di definizione non devono più essere inclusi tra quelli da rottamare ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 119/2018.
Scomputo delle somme già versate
Infine, l'Agenzia ricorda che, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 del DL n. 119/2018, dall'importo lordo dovuto per la definizione della controversia devono essere scomputate le somme già pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Conclusioni operative
Il parere dell'Agenzia è favorevole alla possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie, ma solo al ricorrere della condizione formale del versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme residue dovute per la precedente rottamazione-bis. In tal caso:
- la lite pendente in Cassazione può essere definita ex articolo 6 del DL n. 119/2018;
- le somme residue della rottamazione relative ai medesimi ruoli non sono più dovute;
- gli importi già versati per la definizione dei carichi vanno scomputati da quanto dovuto per la definizione della controversia.
L'Agenzia rinvia, per ogni ulteriore approfondimento, alla circolare n. 6/E del 2019.
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