Risposta n. 149 del 21/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che la fattura debba essere emessa solo su richiesta del cliente; in via ordinaria il servizio sarebbe esonerato dall’obbligo automatico di fatturazione perché assimilabile alle prestazioni rese in locali aperti al pubblico. Richiama a sostegno la nozione di locale aperto al pubblico elaborata dalla prassi dell’Agenzia e del Ministero delle finanze.
Esonero dall’obbligo di fattura per i servizi di ricarica di veicoli elettrici erogati tramite colonnine/distributori automatici
Il quesito
La società istante chiede se, per il servizio di ricarica di veicoli elettrici erogato tramite colonnine in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico, debba emettere sempre fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 oppure solo quando la fattura sia richiesta dal cliente, rientrando nell’esonero dell’art. 22, comma 1, n. 4, del medesimo decreto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le colonnine di ricarica, se dotate dei requisiti tecnici previsti dalla normativa sui distributori automatici, rientrino nella nozione di distributore automatico ai fini dell’art. 2 del d.lgs. 127/2015 e siano quindi soggette a memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale adempimento sostituisce la certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di fattura solo se richiesta dal cliente. La fattura resta inoltre dovuta quando la colonnina sia concessa in uso al singolo privato e non sia disponibile al pubblico.
Esonero dalla fattura per il servizio di ricarica di veicoli elettrici
L’interpello riguarda il trattamento IVA del servizio di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica erogato tramite colonnine installate in luoghi pubblici o in luoghi privati comunque accessibili al pubblico. Il tema centrale è se tali operazioni debbano essere sempre documentate con fattura oppure se possano rientrare nell’esonero previsto per talune prestazioni rese al pubblico.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società istante svolge attività di ricarica di veicoli elettrici mediante distributori automatici costituiti da apposite colonnine. Il servizio è reso in due modalità:
- su base contrattuale, con addebito dei consumi e fatturazione mensile;
- senza abbonamento, con pagamento diretto alla colonnina.
Per i servizi fruiti senza contratto, il cliente finale deve:
- scansionare il QR-code presente sulla colonnina;
- avviare l’app di riconoscimento del codice;
- accedere a Internet e collegarsi al portale dell’istante;
- inserire i dati necessari all’emissione della fattura;
- verificare la disponibilità della colonnina e scegliere durata e costo della ricarica;
- inserire i dati della carta di credito o del conto PayPal per il pagamento.
L’istante evidenzia che consumi ed incassi sarebbero tracciati da contabilizzatori e piattaforme di pagamento digitali. Precisa inoltre di non essersi ancora attivato per la comunicazione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante chiede se il servizio di ricarica debba essere:
- sempre fatturato ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972; oppure
- fatturato solo su richiesta del cliente, applicando l’esonero dall’obbligo automatico di fattura previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 4, del DPR 633/1972 per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la fattura dovrebbe essere emessa soltanto quando richiesta dal cliente finale. In assenza di richiesta, il servizio di ricarica dovrebbe beneficiare dell’esonero dall’obbligo di fatturazione automatica, in quanto assimilabile a una prestazione resa mediante colonnine di ricarica collocate in luoghi privati con accesso al pubblico.
A sostegno di tale tesi richiama la prassi sulla nozione di "locale aperto al pubblico", in particolare:
- risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 dell’Agenzia delle entrate;
- risoluzione n. 119 del 12 luglio 1996 del Ministero delle finanze.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare:
- dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 devono memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri;
- dal 1° aprile 2017, la trasmissione telematica è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Sul punto, viene richiamata la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, che individua il distributore automatico come apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti o servizi ed è costituito almeno da:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico con processore e memoria, capace di elaborare e memorizzare i dati delle transazioni;
- un erogatore di beni e/o servizi.
La stessa prassi richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, che disciplina una soluzione transitoria per distributori automatici dotati di:
- una o più periferiche di pagamento;
- un sistema master con CPU e memoria;
- un erogatore di prodotti o servizi;
- una porta di comunicazione per il trasferimento digitale dei dati al dispositivo di trasmissione.
Infine, l’Agenzia richiama il comma 5 dell’articolo 2 del d.lgs. 127/2015, secondo cui memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale dei corrispettivi, restando fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Si richiama anche l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.
Valutazione dell’Agenzia sulla natura delle colonnine
L’Agenzia osserva che, sulla base della descrizione fornita, le colonnine di ricarica sembrano integrare i requisiti tecnici previsti dalla disciplina dei distributori automatici. Di conseguenza, il servizio di ricarica erogato tramite tali colonnine, ubicate in luoghi pubblici o privati ma fruibili al pubblico, può essere ricondotto alla nozione di "distributore automatico" ai fini della normativa richiamata.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, il servizio di ricarica in esame è assoggettato agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi previsti dall’articolo 2 del d.lgs. 127/2015. Tali adempimenti sostituiscono la modalità ordinaria di certificazione dei corrispettivi.
Ne deriva che:
- non opera un obbligo generalizzato di emissione della fattura per ogni operazione;
- la fattura resta obbligatoria solo se richiesta dal cliente;
- se il contribuente sceglie di certificare i corrispettivi mediante fattura, non si applica la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi;
- la fattura è comunque dovuta quando la colonnina sia data in uso a un singolo privato e non sia nella disponibilità del pubblico.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce quindi che il servizio di ricarica tramite colonnine accessibili al pubblico rientra, in linea di principio, nell’ambito dei distributori automatici. Per tali operazioni l’adempimento principale è la trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre l’emissione della fattura non è automatica ma sussiste solo su richiesta del cliente, salvo il caso in cui la colonnina non sia aperta alla fruizione del pubblico.
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