Risposta n. 155 del 22/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA sostiene che la variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, sia applicabile anche nel regime monofase, poiché l’editore è l’unico soggetto passivo e il mancato pagamento per effetto della procedura concorsuale fa venire meno l’operazione ai fini IVA; la variazione andrebbe quindi commisurata all’IVA effettivamente assolta e alla quota di credito rimasta insoddisfatta.
Regime speciale IVA editoria e variazione dell’imposta per mancato pagamento in procedure concorsuali
Il quesito
Se, nel regime IVA monofase dell’editoria ex art. 74, comma 1, lett. c), d.P.R. 633/1972, sia possibile applicare l’art. 26, comma 2, per recuperare l’IVA relativa a forniture di prodotti editoriali rimaste insolute a causa del fallimento/concordato del distributore.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia condivide la soluzione: l’art. 26, comma 2, è applicabile anche al regime monofase editoria, pure quando l’imposta sia determinata con il criterio della forfetizzazione della resa. La variazione spetta solo all’editore, va effettuata dopo il passaggio in giudicato dell’omologa del concordato fallimentare e deve essere limitata alla quota di IVA riferibile al credito definitivamente insoddisfatto, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si verifica il presupposto.
Regime speciale IVA editoria e recupero dell’imposta per insolvenza del distributore
L’interpello riguarda un editore che opera nel settore dei periodici e che ha applicato il regime speciale monofase IVA per l’editoria. La questione nasce a seguito dell’insolvenza del distributore nazionale, dichiarato fallito, con conseguente mancato pagamento di parte delle copie consegnate in conto vendita.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA svolge attività editoriale e, in particolare, edita riviste e giornali periodici registrati ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 46. Con contratto di distribuzione ha affidato a BETA la diffusione dei propri prodotti editoriali tramite i distributori locali e gli edicolanti.
Lo schema commerciale descritto è quello tipico del settore:
- consegna delle pubblicazioni da ALFA a BETA in conto vendita, assimilata dalla società a un contratto estimatorio;
- successiva consegna alle imprese di distribuzione locale e agli edicolanti sempre in conto vendita;
- resa delle copie invendute e pagamento al netto degli sconti previsti.
ALFA precisa di aver applicato il regime speciale monofase di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Successivamente:
- BETA è stata dichiarata fallita;
- ALFA ha interrotto il rapporto di fornitura;
- il credito verso BETA, relativo a prodotti editoriali non restituiti e non pagati, era pari a euro 3.248.250,62;
- il credito è stato ammesso al passivo in chirografo per euro 3.257.334,65, comprensivi di euro 9.084,03 di interessi;
- nel corso della procedura ALFA ha ricevuto complessivamente euro 524.821,76, tra riparto parziale e concordato fallimentare;
- il credito definitivamente insoddisfatto è quindi pari a euro 2.732.512,88;
- sul credito insoddisfatto corrisponde un’IVA già liquidata, con il sistema monofase, pari a euro 78.994,72.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
ALFA chiede se, nell’ipotesi di mancato pagamento totale o parziale a causa di procedure concorsuali, possa applicarsi l’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione registrandola secondo le modalità previste dall’articolo 25.
In sostanza, il quesito è se il recupero dell’IVA per mancato pagamento sia compatibile con il regime speciale monofase dell’editoria.
Soluzione interpretativa proposta da ALFA
ALFA sostiene che l’articolo 26, comma 2, sia applicabile anche al settore editoriale in regime monofase, perché:
- l’editore è l’unico soggetto passivo IVA nel sistema speciale;
- il mancato pagamento conseguente al fallimento del distributore fa venir meno l’operazione ai fini IVA;
- la neutralità e la proporzionalità dell’IVA impongono di consentire il recupero dell’imposta già versata quando il corrispettivo non sia stato incassato.
La società richiama inoltre la circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328, par. 7.5.3., che ammette le variazioni ex art. 26 per i fatti ivi previsti, anche in assenza di fattura, trattandosi di un sistema a tassazione unica alla fonte.
ALFA conclude che la variazione dovrebbe essere determinata rapportando il credito originario al credito definitivamente insoddisfatto e applicando, sul valore residuo, l’abbattimento dell’80 per cento e lo scorporo dell’IVA al 4 per cento.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 74, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per il commercio di giornali quotidiani, periodici, libri e cataloghi l’imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
Viene inoltre richiamata la disciplina del regime speciale monofase, già illustrata dalla prassi amministrativa, in particolare:
- circolare n. 328 del 24 dicembre 1997;
- circolare n. 24/E del 2014.
Secondo tale regime:
- l’IVA è assolta dall’editore, unico soggetto passivo, sul prezzo di vendita al pubblico;
- i successivi passaggi della filiera editoriale non rilevano ai fini della rivalsa e della detrazione;
- il D.M. 9 aprile 1993 disciplina le modalità applicative del regime, senza prevedere una disciplina delle variazioni analoga a quella dell’articolo 26.
L’Agenzia richiama poi il paragrafo 7.5.3. della circolare n. 328 del 1997, che ammette le variazioni ex art. 26 nei casi in cui l’imposta sia determinata in base alle copie vendute e vi sia successiva restituzione di copie per fatti provabili contabilmente e documentalmente.
Infine, viene richiamato l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura, sul principio di neutralità dell’IVA e sul diritto alla riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia aderisce alla soluzione del contribuente, chiarendo che la variazione ex articolo 26 non è incompatibile con il regime monofase nemmeno quando l’imposta sia determinata con il criterio della forfetizzazione della resa.
Secondo l’Amministrazione:
- il criterio della forfetizzazione non presenta caratteristiche tali da escludere l’applicazione dell’articolo 26 in caso di insolvenza sopravvenuta del cliente;
- i principi di effettività e neutralità dell’IVA impongono che l’editore possa recuperare l’imposta monofase già assolta se la cessione viene meno a posteriori per mancato pagamento a causa di procedura concorsuale;
- la variazione deve essere operata esclusivamente dall’editore, quale unico soggetto passivo IVA del settore editoriale.
Determinazione della variazione e momento di emissione
Nel caso concreto, poiché l’IVA è stata determinata da ALFA sulla base del prezzo di vendita al pubblico con forfetizzazione della resa dell’80 per cento, l’Agenzia ritiene che la variazione debba essere limitata al rapporto tra:
- l’importo effettivamente a credito di ALFA;
- l’importo definitivamente rimasto insoddisfatto a seguito della procedura concorsuale.
L’Agenzia precisa che, nel caso esaminato, il credito definitivamente insoddisfatto è pari a euro 2.723.428,85 e corrisponde al 43,883 per cento del credito originario di euro 6.206.096,99; pertanto, ALFA può effettuare una variazione in diminuzione pari al 43,883 per cento dell’imposta versata mediante il regime monofase.
Quanto al momento di operatività della variazione, viene richiamata la circolare n. 77/E del 2000, secondo cui nel concordato fallimentare occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, perché solo da quel momento gli effetti della procedura diventano definitivi.
Di conseguenza, ALFA potrà emettere la nota di variazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato fallimentare di BETA.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- la variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 è applicabile anche al regime speciale monofase dell’editoria;
- la variazione spetta all’editore, unico soggetto passivo IVA;
- nel caso di forfetizzazione della resa, il recupero va commisurato alla quota di imposta riferibile al credito definitivamente insoddisfatto;
- la nota di variazione deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto della variazione, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato fallimentare.
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