Risposta n. 151 del 21/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene di poter restare nel regime forfetario perché non vi sarebbe controllo diretto o indiretto della S.r.l. ai sensi dell’art. 2359 c.c., non avendo la maggioranza del capitale sociale né dei voti in assemblea.
Cause ostative al regime forfetario per socio/amministratore di S.r.l. con attività riconducibile
Il quesito
L’istante chiede se, essendo socio al 50% e amministratore unico di una S.r.l. che svolge la stessa attività economica della propria attività individuale, possa continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019 e negli anni successivi, alla luce della nuova causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto, sussistano sia il controllo diretto ex art. 2359 c.c. sia la riconducibilità delle attività, poiché la partecipazione al 50% integra il controllo e il medesimo codice ATECO delle attività rende riconducibile l’attività della S.r.l. a quella del contribuente. Ne deriva l’operatività della causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014, con permanenza nel forfetario per il 2019 e decadenza dal 2020; tuttavia, se dopo la circolare n. 9/E del 2019 non vi saranno prestazioni/cessioni verso la S.r.l. e l’istante cesserà dalla carica di amministratore, la decadenza dal 2020 non si verificherà.
Cause ostative al regime forfetario per socio al 50% e amministratore di S.r.l.
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un contribuente persona fisica che svolge attività di consulenza amministrativa con partita IVA propria e che, parallelamente, detiene una partecipazione del 50% in una S.r.l. operante con il medesimo codice attività. Il tema centrale è l’effetto della causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i soggetti che controllano S.r.l. con attività riconducibili a quelle esercitate in proprio.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di essere socio dal 18/02/2014 di Alfa S.r.l., società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza, con codice attività 702209, "altre attività di consulenza amministrativa". Egli possiede il 50% del capitale sociale ed è anche amministratore unico della società.
Il restante 50% è detenuto da un’altra persona fisica, non legata all’istante da vincoli di parentela. Lo statuto prevede che l’assemblea sia regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e deliberi a maggioranza assoluta, salvi i casi di cui all’articolo 2479-bis, comma 3, c.c.
L’istante riferisce inoltre di aver ottenuto una propria partita IVA con il medesimo codice attività 702209, indicando l’adesione al regime forfetario, e di avere svolto regolarmente l’attività nel corso dell’esercizio.
Quesito posto all’Agenzia
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istante chiede se possa continuare ad applicare il regime forfetario per il 2019 e per gli anni successivi, finché restino rispettati i requisiti normativi, nonostante il possesso della partecipazione nella S.r.l. e la coincidenza dell’attività svolta.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter permanere nel regime forfetario anche per il 2019, sostenendo che non ricorrano i presupposti del controllo diretto o indiretto della S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 c.c. In particolare, osserva che:
- non possiede la maggioranza del capitale sociale, ma solo il 50%;
- non possiede neppure la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, poiché lo statuto prevede decisioni a maggioranza assoluta.
Sulla base di tali elementi, conclude che la causa ostativa non sarebbe applicabile.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Richiama inoltre la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019 all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, che impedisce l’accesso o la permanenza nel regime ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
L’Agenzia fa infine espresso rinvio alla circolare n. 9/E del 2019, che chiarisce i presupposti applicativi della causa ostativa e la sua decorrenza temporale.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, la causa ostativa opera solo se coesistono entrambe le condizioni seguenti:
- il controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
- l’esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.
In mancanza di una delle due condizioni, il regime forfetario resta applicabile.
Quanto alla decorrenza, la verifica della causa ostativa va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente; solo in quell’anno può essere verificata la riconducibilità delle attività svolte.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene integrata la prima condizione, ossia il controllo diretto della S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2, c.c. In particolare, richiama i chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019, secondo cui la partecipazione al 50% in una S.r.l. è sufficiente a integrare tale controllo, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti.
Riguardo alla seconda condizione, l’Agenzia osserva che l’istante e la S.r.l. svolgono attività con il medesimo codice ATECO 702209. Da ciò desume la riconducibilità delle attività, anche considerando che il contribuente percepisce compensi come amministratore della società, tassati con imposta sostitutiva, mentre la S.r.l. deduce i relativi costi.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 risulta integrata. Tuttavia, in base ai chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019, il contribuente può permanere nel regime forfetario per il periodo d’imposta 2019, mentre decadrà dal regime nel 2020 ai sensi del comma 71 del medesimo articolo.
Aggiunge però una precisazione di salvaguardia: se, dalla data di pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, non vengano effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi, a qualsiasi titolo e quindi anche per l’attività di amministratore, dall’istante alla S.r.l. controllata, e se l’istante cessi dalla carica di amministratore, egli non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che:
- la partecipazione del 50% in una S.r.l. può integrare il controllo rilevante ai fini della causa ostativa;
- la coincidenza dell’attività svolta dalla persona fisica e dalla S.r.l. rafforza la riconducibilità richiesta dalla norma;
- la causa ostativa non impedisce, nel caso concreto, l’applicazione del regime forfetario per il 2019;
- la decadenza opera ordinariamente dal 2020, salvo il verificarsi delle condizioni di salvaguardia indicate dall’Agenzia.
L’Amministrazione precisa infine che il parere reso riguarda esclusivamente la causa ostativa analizzata e non gli ulteriori requisiti o le altre cause di esclusione previste dalla disciplina del regime forfetario.
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