Sentenza n. 465/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto n.-OMISSIS- datato 7.1.2025 prot. -OMISSIS-del 24.01.2025 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t. il Prefetto -OMISSIS-, notificato a mani il 5.3.2025; - di ogni atto presupposto, con il quale veniva inflitta al già Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, ora in quiescenza e già in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, la sanzione disciplinare della “Destituzione dal servizio” ai sensi dell’art 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/1981 per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del 14.10.2024 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di destituzione dal servizio adottato dal Capo della Polizia, preceduto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della destituzione, irrogata ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, deducendo quattro ordini di censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737/1981, il travisamento dei fatti e l'eccesso di potere, sostenendo che il Consiglio di Disciplina fosse condizionato dall'avere esaminato, nella stessa giornata, le posizioni di più dipendenti coinvolti nella medesima vicenda e da precedenti deliberazioni riguardanti altri appartenenti alla Polizia Stradale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 12, 14, 15, 16 e 20 del d.P.R. n. 737/1981, assumendo che la contestazione degli addebiti non avesse indicato adeguatamente le fattispecie disciplinari, che non fosse stato correttamente sostituito il componente sindacale impedito e che il Consiglio avesse esaminato gli atti in tempi eccessivamente brevi. In terzo luogo, ha denunciato carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione degli artt. 13 e seguenti e dell'art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, violazione della proporzionalità e della separazione delle funzioni, sostenendo che il funzionario istruttore avesse indicato la sanzione da applicare. Infine, ha dedotto disparità di trattamento e violazione del principio di gradualità, richiamando procedimenti disciplinari relativi a fatti asseritamente analoghi conclusisi con la sospensione dal servizio per sei mesi.
La decisione
Il TAR ha integralmente rigettato il ricorso. Quanto alla pretesa incompatibilità del Consiglio di Disciplina, ha ritenuto che le cause di astensione e ricusazione previste dall'art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, in collegamento con l'art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, siano tassative e richiedano un interesse concreto o un coinvolgimento personale dei componenti. Il mero esame, da parte del medesimo organo, di procedimenti distinti riguardanti più persone coinvolte nella stessa vicenda non determina incompatibilità; inoltre, il ricorrente non aveva proposto ricusazione e non esisteva una norma che imponesse una specifica alternanza dei componenti sindacali, né che collegasse la sua violazione alla nullità o annullabilità del parere. Ha respinto anche la censura relativa alla contestazione degli addebiti, rilevando che essa aveva indicato i fatti, la specifica trasgressione e le disposizioni dell'art. 7 del d.P.R. n. 737/1981 ritenute violate, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Quanto alla sostituzione del componente sindacale, ha ritenuto conforme alla legge la nomina effettuata dall'organizzazione sindacale, poiché al Questore spettava la nomina dei supplenti dei componenti di propria competenza, mentre ai sindacati spettava quella dei supplenti dei componenti sindacali. La censura sui tempi di esame degli atti è stata respinta perché l'art. 20 disciplina le fasi del procedimento ma non stabilisce una durata minima delle attività di valutazione; la brevità dei tempi può costituire soltanto un indice sintomatico di eccesso di potere, da verificare concretamente, non ravvisato nel caso di specie. Il giudice ha escluso carenze istruttorie o motivazionali, valorizzando la relazione istruttoria, l'esame delle difese e il verbale del Consiglio, richiamato per relationem nel decreto e comunque corredato da motivazione autonoma. L'Amministrazione poteva utilizzare gli accertamenti penali senza rinnovare integralmente il processo penale, non essendovi un giudicato assolutorio sull'insussistenza del fatto o sulla sua mancata commissione; la sentenza penale aveva invece accertato, pur dichiarando la prescrizione, la condotta di induzione indebita. Gli errori terminologici relativi alla qualificazione penale sono stati considerati meri errori materiali non incidenti sulla legittimità dell'atto. La destituzione è stata ritenuta non manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte, al disvalore professionale e al pregiudizio arrecato al prestigio e al decoro dell'Amministrazione. È stata altresì esclusa la violazione della separazione delle funzioni, poiché il funzionario istruttore si era limitato a inquadrare i fatti nelle disposizioni disciplinari, senza formulare una proposta vincolante sulla sanzione. Infine, la disparità di trattamento non è stata provata: i precedenti invocati riguardavano procedimenti diversi e condotte di tentativo o istigazione, meno gravi dell'induzione consumata, mentre per gli altri dipendenti coinvolti nella medesima indagine era stata irrogata la stessa sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 737/1981
Prevede le fattispecie disciplinari cui è stata ricondotta la condotta e sulla cui base è stata irrogata la destituzione dal servizio.
art. 12 d.P.R. n. 737/1981
Rileva ai fini della separazione tra le funzioni di rilevazione e contestazione della mancanza e quelle di irrogazione della sanzione.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 737/1981
deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere
La contestazione deve individuare con precisione i fatti e la specifica trasgressione, mentre l'indicazione della norma disciplinare violata è consentita ma non necessaria, purché l'addebito sia giuridicamente qualificato in modo adeguato a garantire la difesa.
art. 15 d.P.R. n. 737/1981
Concorre a disciplinare la distinzione tra il soggetto che conduce la fase pregressa e quello competente all'irrogazione della sanzione.
art. 16 d.P.R. n. 737/1981
il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Le cause di astensione e ricusazione sono collegate alle condizioni previste dall'art. 149 del d.P.R. n. 3/1957; l'esame di procedimenti distinti riguardanti altri incolpati nella stessa vicenda non determina di per sé incompatibilità.
art. 19 d.P.R. n. 737/1981
Rileva per la relazione del funzionario istruttore, che può contenere l'inquadramento normativo dell'addebito senza sostituirsi all'organo competente nella valutazione e nella scelta della sanzione.
art. 20 d.P.R. n. 737/1981
Disciplina la scansione delle riunioni e delle attività del Consiglio di Disciplina, senza imporre una durata minima per l'esame degli atti; la brevità dei tempi è valutabile solo quale eventuale indice concreto di eccesso di potere.
art. 149 d.P.R. n. 3/1957
Individua le cause di astensione e ricusazione dei componenti degli organi disciplinari, poste a garanzia della loro terzietà e imparzialità.
art. 319-quater c.p.
La condotta di induzione indebita accertata in sede penale è stata utilizzata dall'Amministrazione come elemento istruttorio e valutata autonomamente sotto il profilo disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei dati personali contenuti nella decisione.
Massime di principio
- Le cause di astensione e ricusazione dei componenti di un organo disciplinare, quando tipizzate dalla legge, non possono essere estese analogicamente a ogni situazione astratta di possibile condizionamento; l'esame, da parte dello stesso organo, di procedimenti distinti riguardanti più dipendenti coinvolti nella medesima vicenda non determina incompatibilità in assenza di un interesse concreto, di un coinvolgimento personale o della partecipazione del componente alle fasi pregresse del medesimo procedimento.
- La contestazione disciplinare deve descrivere con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione, in modo da consentire l'esercizio del diritto di difesa; non è indispensabile l'indicazione formale della disposizione violata quando la condotta contestata e la sua qualificazione disciplinare risultino comunque adeguatamente individuate.
- La brevità del tempo impiegato dall'organo disciplinare per esaminare gli atti non costituisce di per sé causa di illegittimità: essa può assumere rilievo soltanto come indice sintomatico di eccesso di potere, se accompagnata da elementi concreti di carenza istruttoria, illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
- Nel procedimento disciplinare l'Amministrazione può utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale senza ripetere integralmente l'istruttoria, salvo che esista un giudicato assolutorio sull'insussistenza del fatto o sulla sua mancata commissione da parte del dipendente; resta necessario che tali risultanze siano autonomamente valutate nella prospettiva disciplinare.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti, abnormità, manifesta illogicità o macroscopica sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo disciplinare.
- La disparità di trattamento in materia disciplinare richiede la prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto; non sono comparabili procedimenti relativi a condotte diverse per grado di consumazione o gravità, mentre l'adozione della medesima sanzione nei confronti di dipendenti coinvolti nella stessa vicenda depone per l'omogeneità dell'azione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 646/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →