Sentenza n. 11302/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 28 luglio 2022, prot. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dall’odierna ricorrente in data 24 maggio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su vicende penali riferite alla richiedente e al cognato convivente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto che i reati richiamati nel provvedimento non erano stati commessi da lei, bensì dal coniuge, e che non risultavano a suo carico precedenti penali o segnalazioni di polizia. Ha inoltre contestato l’utilizzo delle condanne e delle segnalazioni relative al cognato convivente, sostenendo che il Ministero non avesse esplicitato il nesso logico e giuridico tra tali vicende e un giudizio di inaffidabilità personale o di mancata integrazione nella comunità nazionale. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, ritenendo che le condanne del cognato convivente potessero concorrere alla formazione della personalità della richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha premesso che la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, non essendovi un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, e che l’amministrazione può valutare l’integrazione sociale, civile e culturale del richiedente nonché l’affidabilità desumibile dal rispetto delle regole dell’ordinamento. Tuttavia, nel caso concreto, dal rapporto della Questura risultava che a carico della ricorrente non emergeva nulla dai controlli di polizia. Il provvedimento aveva erroneamente valorizzato possibili condotte penalmente rilevanti della ricorrente e aveva attribuito rilievo alle vicende del cognato convivente senza indicare adeguatamente il nesso eziologico tra tali condotte e la personalità della richiedente. Il giudice ha rilevato che i reati dei familiari possono assumere rilievo solo quando presentino una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi, collaborazione, protezione reciproca o piena condivisione di schemi devianti, tali da rivelare la scarsa integrazione dell’intero nucleo. Nel caso esaminato, le condotte del cognato erano state richiamate in modo generico e non sufficientemente specificato, senza alcuna correlazione comportamentale della ricorrente, né elementi di concorso, complicità o condivisione di modelli devianti. Il diniego è stato quindi annullato per difetto di motivazione. Il Ministero è stato obbligato a rivalutare l’istanza entro sessanta giorni, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto della decisione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente; non attribuisce un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
art. 27 Cost.
Il carattere personale della responsabilità penale impedisce di far ricadere automaticamente sul richiedente le colpe o le condotte penalmente rilevanti dei familiari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, ma il diniego deve fondarsi su una valutazione concreta, individualizzata e motivata dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
- Le condotte penalmente rilevanti dei familiari del richiedente possono essere valorizzate soltanto quando siano accompagnate da elementi concreti che dimostrino una regia familiare, una fruizione familiare dei proventi, forme di collaborazione o protezione reciproca, oppure la condivisione di schemi devianti tali da riflettersi sull’integrazione dell’intero nucleo.
- È illegittimo per difetto di motivazione il diniego di cittadinanza che attribuisca al richiedente l’inaffidabilità derivante dai precedenti penali di un familiare convivente senza esplicitare il nesso eziologico tra le condotte del familiare e la personalità, i comportamenti o l’integrazione del richiedente.
- Il principio della personalità della responsabilità penale impedisce che le condanne o le segnalazioni relative a un familiare siano automaticamente traslate sul richiedente in assenza di una specifica correlazione comportamentale, di concorso, complicità o condivisione di valori devianti.
- Quando il diniego di cittadinanza sia annullato per difetto di motivazione, l’amministrazione deve riesaminare l’istanza entro il termine fissato dal giudice, conservando la libertà di determinazione nel merito ma rispettando i criteri motivazionali desumibili dalla sentenza.
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