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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09579/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di somme già erogate a titolo di t.f.r. e ultima mensilità di retribuzione alla lavoratrice, dopo la revoca in autotutela del beneficio inizialmente concesso dal Fondo di garanzia. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della lavoratrice ritenendo che l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro cedente, con privilegio ex art. 2751 c.c., fosse sufficiente a fondare il diritto alla prestazione del Fondo. L'INPS ricorre sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente ignorato gli effetti della vicenda circolatoria del rapporto di lavoro: il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria ex art. 2112 c.c., ancora in bonis, sicché il lavoratore poteva rivolgersi al coobbligato solidale solvente per il pagamento dei crediti di lavoro; da ciò discenderebbe l'assenza del presupposto per l'intervento del Fondo, che copre solo il rischio di mancato soddisfacimento del credito per insolvenza datoriale. La Cassazione richiama un precedente conforme e afferma che, in un rapporto di lavoro unico proseguito con il cessionario, la possibilità di soddisfarsi sul datore cessionario in bonis esclude l'insorgenza dell'obbligazione del Fondo di garanzia. Nel caso concreto, poiché il rapporto era continuato senza interruzione con il cessionario e il licenziamento intimato dal cedente non poteva essere valorizzato in modo da elidere la tutela ex art. 2112 c.c., il credito non era azionabile nei confronti del Fondo.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano e, decidendo nel merito senza rinvio per mancanza di ulteriori accertamenti istruttori, rigetta l'originaria domanda della lavoratrice diretta a far accertare la non debenza della restituzione delle somme richieste dall'INPS. Le spese dell'intero processo sono compensate in ragione della recente sopravvenienza dell'indirizzo giurisprudenziale applicato; viene inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La prosecuzione automatica del rapporto con il cessionario determina un rapporto di lavoro unico e la permanenza del vincolo solidaristico ex lege tra cedente e cessionario, con rilevanza decisiva ai fini dell'esclusione dell'intervento del Fondo di garanzia quando il credito può essere soddisfatto dal datore in bonis.

  • art. 2751 c.c.

    L'ammissione del credito al passivo con privilegio è richiamata nel percorso della Corte d'appello, ma la Cassazione ritiene che ciò non basti, da solo, a fondare il diritto alla prestazione del Fondo se manca il presupposto dell'insolvenza effettiva e dell'impossibilità di soddisfazione presso il coobbligato solvente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto che, per effetto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, il credito del lavoratore può essere fatto valere anche nei confronti del cessionario in bonis in forza del vincolo solidaristico ex art. 2112 c.c.; tale possibilità esclude, in linea di principio, il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia.
  • La funzione previdenziale del Fondo di garanzia è limitata alla copertura del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il pagamento dei crediti maturati a causa dell'inadempimento o insolvenza datoriale; se il soddisfacimento è possibile presso un coobbligato solidale solvente, il Fondo non è tenuto alla prestazione.
  • L'ammissione del credito allo stato passivo del datore insolvente non è sufficiente, da sola, a far sorgere l'obbligazione del Fondo quando, per effetto della disciplina del trasferimento d'azienda, il rapporto è continuato con il cessionario e permane un soggetto in bonis obbligato al pagamento.
  • Nel valutare la spettanza della prestazione del Fondo, occorre considerare non solo la posizione del datore fallito, ma anche l'effettiva persistenza di un'obbligazione solidale verso un datore di lavoro solvente derivante dalla prosecuzione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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