Sentenza n. 287/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione direttoriale n. 24 del 16/01/2026 dell’AGIR (Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti) di rettifica (per quanto concerne la data di avvio del servizio) della precedente Determinazione direttoriale n. 13 del 12/01/2026 recante “ Affidamento diretto dei "Servizi Municipali di Igiene Urbana del Comune di Scerni (CH)" per la durata di mesi 2 (due) (01.02.2026 - 15.03.2026) con eventuale opzione di proroga per un periodo tale da non superare i limiti dell’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1), lett. b) del D.lgs 36/2023, a favore dell'operatore economico Ecolan SpA (CIG: B9EA8BF173) e di cessazione del servizio da parte della società Pulchra Ambiente spa; nonché di ogni atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare: - della Determinazione Direttoriale AGIR n. 13 del 12.01.2026 anch’essa di affidamento diretto del medesimo servizio municipale di igiene urbana del Comune di Scerni in favore di Ecolan S.p.A. per una durata bimestrale prorogabile per pari periodo, ma con decorrenza dal 15/01/2026; - della Determina a contrarre n. 353 del 30.12.2025 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Scerni, avente ad oggetto “affidamento del servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani, servizio di spazzamento stradale e altri accessori determina a contrarre e impegno di spesa di €.65.357,07 periodo 15.01.2026-15.03.2026”; - della Deliberazione della Giunta Comunale di Scerni n. 107 del 18.12.2025, avente ad oggetto “affidamento in house della gestione dei servizi integrati di igiene urbana approvazione relazioni ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, dell’art. 14 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022”; - della Deliberazione della Giunta Comunale di Scerni n. 93 del 18.11.2025, richiamata nei precedenti atti, avente ad oggetto “gestione del servizio di igiene urbana - scelta del modello dell'in house providing approvazione della proposta progettuale rimessa dalla società pubblica Eco.Lan Spa - atto di indirizzo per i consequenziali adempimenti”; - del “Regolamento di disciplina della gestione delle gare “ponte” indette da AGIR nelle more dell’affidamento d’ambito”, approvato con deliberazione dell’assemblea dell’AGIR del 30 settembre 2022; - si opus sit della nota del Comune di Scerni prot. n. 261 del 13.01.2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui si comunica alla ricorrente la cessazione del servizio di igiene urbana alla data del 15.01.2026; - della determinazione n. 349 del 30-12-2025 nella parte in cui prevede una durata della proroga della gestione del servizio da parte della società Pulchra concessa “esclusivamente a consentire il corretto passaggio del personale alla subentrante ECOLAN spa nel rispetto dei termini contrattuali e lo sgombero delle attrezzature della società uscente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto temporaneo alla società subentrante del servizio municipale di igiene urbana del Comune di Scerni, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e affidatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già gestore in proroga del servizio di igiene urbana sino alla scadenza del precedente rapporto, ha impugnato le determinazioni dell'AGIR e del Comune di Scerni con cui il servizio è stato affidato direttamente alla società subentrante per un periodo temporaneo, nelle more dell'acquisizione da parte del Comune di una partecipazione societaria e del successivo affidamento in house. Ha dedotto: violazione degli artt. 6 e 14 del d.lgs. 201/2022, sostenendo che il servizio avrebbe dovuto essere affidato mediante procedura a evidenza pubblica; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento dal fine pubblico; violazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 201/2022 e dell'art. 3 l. 241/1990 per omessa o insufficiente relazione motivazionale; violazione dell'art. 16, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 175/2016 in relazione ai limiti dell'attività svolta sul mercato dalle società in house; violazione dell'art. 204 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 17, commi 10, 13, 14 e 14-ter, della l.r. Abruzzo n. 36/2013, difetto di competenza comunale, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza. Nel corso del giudizio, preso atto della cessazione degli effetti dell'affidamento impugnato, la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.; la controinteressata ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione di successivi atti di proroga e dell'affidamento in house decennale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l'infondatezza nel merito e prescindendo dall'eccezione di sopravvenuta improcedibilità. Ha chiarito che l'art. 14 del d.lgs. 201/2022 disciplina le modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma non esclude affidamenti diretti temporanei fondati sull'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, quando siano necessari a garantire la continuità del servizio nelle more dell'affidamento a regime e siano adeguatamente motivati. Nel caso concreto la scelta era giustificata dalla scadenza non ulteriormente prorogabile del precedente contratto, dalle pregresse proroghe, dalla necessità di evitare l'interruzione del servizio e dal percorso avviato verso il successivo affidamento in house. È stata quindi esclusa anche la necessità della relazione prevista dall'art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 201/2022, ritenuta non applicabile all'affidamento temporaneo in questione. Il terzo motivo è stato respinto perché l'affidamento non era stato disposto in favore di una società già in house del Comune, ma di un operatore terzo temporaneamente disponibile; comunque, il valore dell'affidamento risultava inferiore al limite del 20% del fatturato della società. Il requisito delle economie di scala di cui all'art. 16, comma 3-bis, del d.lgs. 175/2016 è stato ritenuto non rilevante, operando solo in caso di superamento del limite di fatturato. Anche il quarto motivo è stato respinto: la disciplina regionale vieta ai Comuni di indire nuove gare autonome, ma impone loro di assicurare la continuità del servizio e consente affidamenti temporanei tramite l'AGIR, secondo il regolamento delle gare ponte. L'art. 204 del d.lgs. 152/2006 non legittima la prosecuzione sine die della gestione uscente. L'affidamento temporaneo è stato pertanto ritenuto conforme alla normativa nazionale, regionale e al regolamento AGIR. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti costituite.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 201/2022
L'art. 14, comma 1, individua le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, società mista, società in house e, per i servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.
La disposizione disciplina le modalità ordinarie di affidamento e non impedisce affidamenti diretti temporanei, adeguatamente motivati, destinati a garantire la continuità del servizio nelle more dell'affidamento a regime.
art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 201/2022
La relazione valutativa prevista dalla norma non è necessaria per l'affidamento diretto temporaneo disposto per evitare l'interruzione del servizio nelle more dell'affidamento a regime.
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Consente l'affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia di 140.000 euro; la norma costituisce base giuridica per un affidamento temporaneo finalizzato alla continuità del servizio.
art. 16, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 175/2016
I limiti relativi all'attività sul mercato delle società in house non sono pertinenti quando l'affidatario, al momento dell'affidamento, non opera quale società in house dell'amministrazione affidante; in ogni caso, il limite del 20% risultava rispettato.
art. 204 d.lgs. 152/2006
Non consente la prosecuzione sine die delle gestioni in corso, soprattutto quando il contratto del gestore uscente sia definitivamente scaduto e non ulteriormente prorogabile.
art. 17, commi 1, 13, 14 e 14-ter, l.r. Abruzzo n. 36/2013
I Comuni non possono indire autonomamente nuove gare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ma devono assicurare la continuità del servizio e possono adottare affidamenti temporanei tramite l'AGIR nelle more dell'affidamento d'ambito.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La ricorrente ha invocato la permanenza dell'interesse alla decisione ai fini risarcitori, ma il ricorso è stato comunque respinto nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la scelta dell'affidamento temporaneo, in relazione alla continuità del servizio, alla scadenza non prorogabile del precedente rapporto e al percorso verso l'affidamento in house.
Massime di principio
- L'art. 14 del d.lgs. 201/2022, nell'individuare le modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non esclude un affidamento diretto temporaneo fondato sul codice dei contratti pubblici, purché l'affidamento sia adeguatamente motivato, abbia durata limitata e sia necessario a evitare l'interruzione del servizio nelle more dell'affidamento a regime.
- Quando il contratto del gestore uscente è definitivamente scaduto e non è ulteriormente prorogabile, l'amministrazione può disporre un affidamento temporaneo del servizio essenziale per assicurare la continuità delle prestazioni, senza che il gestore uscente possa pretendere la prosecuzione sine die del rapporto.
- Il divieto imposto ai Comuni di indire nuove gare autonome per la gestione integrata dei rifiuti non impedisce loro di assicurare la continuità del servizio mediante affidamenti temporanei effettuati tramite l'ente d'ambito competente, secondo la disciplina regionale e il regolamento delle gare ponte.
- I limiti dell'art. 16, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 175/2016 relativi all'attività sul mercato delle società in house non si applicano, quale presupposto dell'affidamento, quando l'operatore economico sia affidatario temporaneo in qualità di soggetto terzo e non di società in house dell'amministrazione affidante.
- L'art. 204 del d.lgs. 152/2006 non attribuisce al gestore uscente un diritto alla prosecuzione indefinita della gestione e deve essere interpretato in coerenza con i principi in materia di contratti pubblici e con la necessità di evitare affidamenti privi di base temporale e procedurale.
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